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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Adempimenti amministrativi e tutela della salute
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La Regione Emilia-Romagna pubblica, sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 219 del 24 dicembre 2008, il Regolamento Regionale 23 dicembre 2008, n. 2, riguardante la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute in attuazione dell'art. 6, comma 2, della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4.
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Il regolamento tratta la certificazione di idoneità sanitaria, i certificati di idoneità al lavoro per minorenni e apprendisti e le determinazioni in materia di Medicina scolastica.
Di particolare rilevanza l'articolo 3 del Regolamento che tratta appunto di Certificati di idoneità al lavoro per minorenni e apprendisti e che riportiamo di seguito:
“Art. 3
1. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, della legge regionale n. 4 del 2008, è abolito l'obbligo di presentazione delle certificazioni di idoneità al lavoro e dei relativi accertamenti di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa dell'apprendistato) e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro), per i minori e gli apprendisti, minorenni o maggiorenni.
2. Per i minori e gli apprendisti soggetti a sorveglianza sanitaria, in quanto addetti a lavorazione a rischio ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, si applica la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
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Rispondi Autore: Colombo - likes: 0 | 12/01/2009 (11:30) |
Una domanda: sarà applicabile anche il Lombardia e da quando ??? |