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Agenti fisici: le linee guida aggiornate al decreto correttivo

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Linee guida e buone prassi

25/11/2009

Disponibile l’aggiornamento al D.Lgs. 106/2009 delle prime indicazioni per la prevenzione e protezione dall’esposizione a rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici. Quando entrano in vigore gli obblighi?

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Il Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l'Ispesl ha recentemente aggiornato il documento “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro -  Indicazioni operative” .
Un aggiornamento al DLgs.106/2009 che contiene le indicazioni per la corretta applicazione dei Capi I, II (rumore) e III (vibrazioni) e IV (campi elettromagnetici) riguardanti la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Indicazioni che PuntoSicuro aveva già segnalato in occasione della prima stesura del documento, relativa ai rischi rumore e vibrazioni, pubblicato all'indomani dell'approvazione del decreto 81/08, documento poi aggiornato nel dicembre 2008 nella parte dedicata ai campi elettromagnetici.
 


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Queste linee guida, che saranno completate con le indicazioni operative relative alle radiazioni ottiche artificiali (capo V), hanno la funzione di informare sui contenuti normativi sottolineando in particolare gli obblighi di valutazione e gestione del rischio secondo le novità apportate dal Decreto legislativo 81/2008.
Questa funzione informativa è facilitata dalla strutturazione del documento in risposte ai più comuni quesiti (FAQ) che vengono proposti ai tecnici del settore.

Come già preannunciato, l’obiettivo dell’attuale aggiornamento è quello di poter includere nelle linee guida anche le modifiche apportate al Testo Unico dal decreto “correttivo” 106/2009.

Ricordiamo a questo proposito che, in realtà, non sono molte le modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 su questi temi.
Ad esempio il Capo I (Disposizioni Generali) non è stato modificato in alcun punto dal DLgs.106/2009, ed è “pienamente in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 01/01/2009”.
Tuttavia il documento precisa che se tale data è la stessa anche per l’entrata in vigore del Capo II (rumore) e Capo III (vibrazioni) – ricordando che le modifiche introdotte dal DLgs.106/2009 sono in vigore dal 20 agosto 2009 con le deroghe indicate nell’articolo 306 – diverso è il discorso per il Capo IV (campi elettromagnetici) e Capo V (radiazioni ottiche artificiali) con un’entrata in vigore “differita per tempi significativi”.
In particolare,  relativamente ai campi elettromagnetici, con la “formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico e stante l’emanazione della direttiva 2008/46/CE, l’entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012”. Mentre per il Capo V (radiazioni ottiche artificiali) l’entrata in vigore è prevista per il 26/04/2010.

Ma attenzione: l’entrata in vigore differita dei capi specifici non significa che non debba essere effettuata la valutazione dei rischi. Infatti, l’articolo 181 del D.Lgs. 81/2008 prevede che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici”, mentre l’art. 180 precisa che “per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”. Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all’articolo 180, facendo ricorso alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi attualmente disponibili. Per quanto attiene invece agli obblighi specifici di cui ai Capi IV e V del Titolo VIII, questi non saranno né richiedibili né sanzionabili fino alle rispettive date di entrata in vigore.

In merito alle modifiche introdotte dal decreto 106/2009, ricordiamo che il provvedimento è intervenuto alzando la soglia minima (dal valore inferiore di azione (80 dB(A)) a quello superiore (85 dB(A)) dalla quale è obbligatorio adottare “misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore”.
Infatti, l’articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione, è stato modificato nel comma 2 che ora risulta il seguente:
“Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i valori [inferiori] superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore”. 
Per livelli di rischio inferiori a tali valori vale comunque il principio che il rischio da esposizione a rumore vada ridotto al minimo, come affermato dallo stesso articolo al comma 1.
“Restano da verificare le possibilità di intervento dell’Organo di vigilanza - specificano le linee guida - che, come noto, può emettere prescrizioni in presenza di precetti soggetti a sanzioni penali.”
In questo caso, “per richiedere misure di prevenzione a livelli di rischio inferiori ai valori superiori di azione si ritiene – concludono le linee guida - possano essere effettuate prescrizioni ai sensi dell’art. 190, comma 5 del DLgs. 81/2008 in combinato a quanto disposto dall’art.192, comma 1 (ossia qualora la valutazione dei rischi non abbia identificato misure di prevenzione tecnicamente disponibili).”

Ricordiamo inoltre, che una modifica del decreto “correttivo”, in relazione al Capo II (Rumore), è l’aggiunta di un comma in più nell’articolo 190 relativo alla valutazione del rischio rumore:

5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Per capire il significato di questo cambiamento è ad esempio possibile consultare i quesiti contenuti nelle linee guida aggiornate.

Al quesito sui casi in cui il comma 5-bis dell'art.190 può essere correttamente utilizzato, le linee guida rispondono ricordando che il “comma 5-bis dell’art.190 del DLgs.81/2008 così come integrato e corretto dal DLgs.106/2009 è stato desunto dal precedente art.103 e ‘trasferito’ nel Titolo VIII con lo scopo di poter essere utilizzato in tutte le situazioni in cui occorra disporre di una previsione dei livelli di rumore senza che questo sia più limitato al solo settore dei cantieri temporanei o mobili”. Ed in particolare si osserva che “le banche dati di cui si tratta sono relative ai valori di emissione e che per ottenere livelli di esposizione occorre comunque considerare i tempi di esposizione dovuti alla organizzazione del lavoro della singola impresa”.

Vediamo un caso di corretto utilizzo delle banche dati previste nel comma: ad esempio in fase di redazione del PSC “in quanto non essendo note le aziende che interverranno nel cantiere non è possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio rumore”.
Ma altri utilizzi “pertinenti” sono per “prevedere quali livelli di rumore saranno presenti nel caso di un nuovo insediamento produttivo o di una sua ristrutturazione e per escludere la necessità di effettuare misurazioni o giustificare la mancanza di una valutazione approfondita”.

Utilizzi errati sono invece ad esempio relativi ad un ricorso alle banche dati per redigere il POS e il DUVRI.
Infatti le linee guida ricordano che:
- “ogni azienda, anche edile, deve disporre dei dati misurati della rumorosità delle proprie attrezzature”;
- riguardo al DUVRI il committente si “interfaccia con aziende definite, che debbono disporre dei dati misurati della rumorosità delle proprie attrezzature”.
 


Coordinamento Tecnico delle Regioni, “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative”, in collaborazione con l’IPESL, Documento n° 1-2009, Revisione 01, approvata il 12/11/2009 (formato PDF, 479 kB).


Tiziano Menduto 
 



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Rispondi Autore: Gianni - likes: 0
25/11/2009 (09:08)
Buongiorno.
Sono sempre stato del pensiero che in "Fase Operativa" le misurazioni debbano essere condotte in sito e non con le banche dati. Non ho ancora letto il documento del CTR, ma pur condividendo appieno quanto esposto, mi chiedo, e chiedo, come sia possibile redigere il POS giorni prima dell'ingresso in cantiere e avere le misurazioni effettive? Mi rispondo da solo:scriverò che una valutazione approfondita sarà esplicata a cantiere avviato. Quando il cantiere è avviato, la fase di demolizione con il martello demolitore, dura 3 ore in zona A, giorni dopo, 4 ore in zona B, è credibile che non ci sia il tempo di avere un tecnico per le effettive misurazioni... misurazioni che potrebbero essere soggette a variazioni per riverberi, echi...
Il discorso è diverso per un'industria, o altri lavori, in cui le macchine e gli attrezzi sono sempre gli stessi, nello stesso ambiente, il cantiere è una realtà a parte, dinamica nello spazio e nel tempo...
A questo punto,cosa ce ne facciamo dei dati presenti sui libretti di uso e manutenzione dei nuovi attrezzi?
Potrebbe essere questa una soluzione? Forse, solo in parte, perchè resterebbero ancora come variabili, gli aspetti unici di quel sito produttivo, che mi ripeto, cambia da cantiere a cantiere...
Ringrazio per le eventuali osservazioni.
Buon lavoro a tutti.

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