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Altre novita’ delle disposizioni correttive del codice ambientale

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

11/02/2008

Continuiamo a presentare le novità del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, secondo correttivo della legge 152/2006: modifiche nelle procedure VIA e VAS, nelle normative relative ad acque e rifiuti. Il decreto entrerà in vigore il 13 febbraio 2008.

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Il 16 gennaio 2008 è stato approvato il D.Lgs n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 24 della Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2008.
 
Il nuovo decreto introduce diverse modifiche. PuntoSicuro ne ha già dato parziale informazione in un articolo dedicato ai principi ispiratori e alle novità relative ai registri di carico e scarico.
 
Le innovazioni della seconda parte del codice ambientale riguardano le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), in recepimento di quanto indicato dalla Comunità Europea riguardo al rispetto delle regole comunitarie.
 
Si amplia, ad esempio, l’ambito d’applicazione della procedura VAS e s’includono, nelle procedure di valutazione ambientale, anche i "piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile".
 
Altre modifiche riguardano la chiarificazione delle competenze per evitare conflittualità tra Stato e Regioni. Si ribadisce che in sede statale, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre in sede regionale l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome. Oltre a chiarire le competenze nel nuovo decreto si cerca, tuttavia, di uniformare le procedure nazionali e locali per evitare inutili differenze.
 
Il decreto riporta anche l'obbligo di aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche laddove il progetto definitivo si discosti notevolmente da quello preliminare.
 
Si riduce a 150 giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento Via. Per opere di particolare complessità il termine potrà essere prolungato previa comunicazione.
 
 
 
 

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Il D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008 porta modifiche nel codice ambientale anche in relazione alle “acque” e in particolare alle norme sugli scarichi idrici.
 
Ad esempio si elimina il metodo del “silenzio assenso" nelle procedure di autorizzazione agli scarichi e si razionalizza il sistema dei valori limite.
 
Cambiano anche alcune importanti definizioni.
Con il nuovo correttivo si definiscono acque reflue industriali, “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.
Acque reflue urbane sono invece le “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”.
 
Un ultimo gruppo di modifiche apportate dal decreto riguardano le normative relative ai rifiuti e al MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).
 
Viene mantenuto l'obbligo del MUD per il Catasto Rifiuti, ma vengono esonerate le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi in quantità inferiori ai 30 kg o 30 l al giorno, nonché, in relazione ai soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
Un’altra novità, riguardo al tema “rifiuti” e alla riscrittura dell’articolo 179, è nel principio che pone il recupero di materia in una posizione di “priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia” (come già scritto nel D. Lgs. 22/1997).
 
Anche l’articolo 181 viene riformulato e ampliato con un 181 bis. Viene introdotto, in questo modo, un riferimento esplicito a "Materie, sostanze e prodotti secondari".
 
I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere appunto “materie, sostanze e prodotti secondari” devono “garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008”.
 
Fino ad allora continueranno "ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269".
 
Il D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008 è consultabile direttamente nella banca dati di PuntoSicuro.


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