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Apparecchi a pressione: direttiva PED e normativa italiana
Il 18 giugno 2009 si è tenuto a Vicenza un incontro tecnico dal titolo “Gestire correttamente l'acquisto, la messa in servizio e l'utilizzo delle apparecchiature degli impianti a pressione nuovi od esistenti”.
L’incontro, realizzato da AIAS, NECSI srl e TÜV Italia, partiva dalla constatazione che il D.M. 329/2004 ed il Decreto legislativo 81/2008 (art. 71 ed allegato VII) hanno “introdotto e modificato gli obblighi per la messa in servizio ed utilizzo delle attrezzature in pressione rispetto alla precedente regolamentazione ISPESL”.
Continuando a “permanere nelle aziende dubbi e indecisioni su come approcciare correttamente le verifiche e le attività da effettuare sulle attrezzature e impianti a pressione”, l’incontro ha cercato di chiarire la normativa e i problemi relativi a protagonisti, obblighi, responsabilità e procedure operative per la corretta gestione di queste apparecchiature.
In particolare l’intervento “Introduzione alla Direttiva PED 97/23/CE”, dell’Ing. Adriano Favero, si occupa di presentare la direttiva PED 97/23/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 93/2000, che traccia un iter tecnico-procedurale per la realizzazione di apparecchi a pressione coinvolgendo sia i fabbricanti che i datori di lavoro.
L’obiettivo della direttiva è indicare che cosa “il fabbricante di attrezzature/insiemi a pressione funzionanti ad una pressione > 0,5 bar relativi deve fare per immetterli sul mercato in modo che essi possano essere utilizzati in condizioni di sicurezza”.
Il campo di applicazione può dunque comprendere:
- “recipienti: reattori, colonne, scambiatori, generatori di vapore, autoclavi, pressofiltri, accumulatori a pressione, presse pneumatiche, essiccatori sotto pressione, estintori, pentole a pressione, silos a pressione, macchine per imbottigliamento bevande;
– tubazioni: trasporto fluidi in generale;
- accessori di sicurezza: valvole di sicurezza, dispositivi di limitazione attivati da pressione, temperatura, ecc.;
- accessori a pressione: valvole, manometri, giunti di dilatazione ecc.”;
- “insiemi: varie attrezzature a pressione assemblate in un tutto integrato e funzionale contenenti almeno un’attrezzatura a pressione di quelle sopraelencate”.
In particolare la direttiva “traccia per il fabbricante un iter tecnico-procedurale da seguire dal momento della programmazione della costruzione di un’attrezzatura a pressione al momento della sua immissione sul mercato”:
- “Step 1 - verificare che la pressione sia > 0,5 bar;
- Step 2 - verificare che l’attrezzatura non sia tra quelle escluse;
- Step 3 - classificare il prodotto;
- Step 4 - progettare, costruire e collaudare in conformità ai R.E.S.;
- Step 5 - effettuare o far effettuare la valutazione della conformità;
- Step 6 - apporre la marcatura CE;
- Step 7 - redigere la dichiarazione CE di conformità”.
L’intervento “Apparecchiature ed impianti in pressione: figure coinvolte e quadro legislativo” dell’Ing. Matteo Pettenuzzo si occupa invece in modo più approfondito dei compiti spettanti ad ogni figura coinvolta dal quadro normativo:
- “fabbricante: ha la responsabilità del progetto, della costruzione e della commercializzazione delle attrezzature;
- installatore: installa le attrezzature conformemente alle istruzioni per l’uso o le norme di riferimento; non ha obblighi di valutare la conformità alla direttiva delle singole attrezzature o insiemi;
- utilizzatore: può assumere il ruolo sia di fabbricante sia di installatore; ha la responsabilità in ogni caso la responsabilità della integrazione delle varie attrezzature o sottoinsiemi”.
Nel passaggio – “un passaggio ancora non completato” – alla Direttiva PED, l’autore ricorda le modifiche in materia introdotte dal Decreto legislativo 81/2008.
Infatti il D.Lgs. 81/2008:
- “ribadisce (art. 9, comma 6, lettera e) che l’ISPESL è titolare delle prime verifiche e verifiche di primo impianto;
- incarica l’ISPESL (art. 9, comma 6, lettera i) di svolgere attività di vigilanza sulle strutture del SSN;
- assegna all’ISPESL (art. 71, comma 11) l’effettuazione della prima delle verifiche periodiche e gli consente (comma 12) di avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati;
- conferma (Allegato VII) la cadenza delle verifiche periodiche del D.M. 329/2004”.
Dopo aver indicato che la Direttiva PED e il D.M. 329/04 (“Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo del 25 Febbraio 2000, n°93”) “non parlano la stessa lingua”, l’autore torna sugli obblighi in sintesi del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Infatti “il datore di lavoro, nel quadro degli obblighi stabiliti dall’articolo 4 e 8 del D.M. 329/04 e del D.Lgs 81/08, deve:
- censire quali attrezzature e insiemi a pressione ricadono nel regime del DM 329/04;
- classificare tutte le attrezzature e gli insiemi a pressione secondo la direttiva PED;
- individuare il regime di verifiche (messa in servizio o periodiche) a cui deve sottoporsi da parte dell’ISPESL;
- effettuare la dichiarazione di messa in servizio quando previsto inviando la documentazione tecnica richiesta all’ISPESL e all’ASL o ARPA;
- sottoporre le attrezzature individuate al regime di verifiche obbligatorie imposte dal decreto ministeriale 329/04;
- denunciare le tubazioni e recipienti per liquidi costruiti prima del 12/05/2002 e sottoporli alle verifiche periodiche”.
Alcune delle problematiche nella gestione delle attrezzature a pressione:
- “PED è una direttiva ancora poco conosciuta dagli utilizzatori ed installatori;
- alcuni utilizzatori inconsapevolmente diventano “fabbricanti” in quanto costruiscono internamente attrezzature in pressione (esempio tubazioni);
- molte nuove tubazioni rientranti in PED continuano ad essere installate senza applicare la direttiva;
- in alcune macchine/impianti vengono fornite apparecchiature a pressione assemblate tra di loro che rientrano nella definizione di insieme PED per le quali il fabbricante – installatore non effettua la marcatura CE PED dell’insieme”.
Inoltre riguardo al decreto 329/04, un decreto “molto articolato che ha richiesto l’emanazione di numerose circolari da parte dell’ISPESL”, si ricorda che “per poter stabilire la periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica risulta necessario conoscere la categoria di rischio PED anche per le attrezzature costruite prima del 29/05/2002”.
Vi sono anche “difficoltà nel capire a che tipologie di verifiche obbligatorie sono soggette le attrezzature (molteplici esclusioni del DM 329)” e ci sono problemi di “carenze nella documentazione degli impianti (mancanza schemi, mancanza dichiarazioni di conformità su apparecchiature PE, ecc.)” e carenze formative.
Gli atti dell’incontro tecnico:
- “Apparecchiature ed impianti in pressione: figure coinvolte e quadro legislativo”, Ing. Matteo Pettenuzzo - NECSI srl (formato PDF, 2.8 MB);
- “Introduzione alla Direttiva PED 97/23/CE”, Ing. Adriano Favero - TÜV Italia (formato PDF, 324 kB).
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Pierluigi Colleoni - likes: 0 | 12/01/2015 (16:55:20) |
Molto interessante! Congratulazioni per la chiarezza nella esposizione! |