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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Attivita' ispettiva delle DPL, dell’INPS e dell’INAIL
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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota protocollo n. 25/SEGR/000195 del 9 gennaio 2009, ha inviato a tutte le Direzioni del Lavoro i modelli ispettivi unificati che debbono essere utilizzati in sede di accesso ispettivo sia dal personale di vigilanza degli organi periferici del Ministero che da quello degli Istituti previdenziali.
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Obiettivo del Ministero è quello di favorire l’omogeneità dei comportamenti e la trasparenza. I moduli sono quattro:
a) verbale di primo accesso che contiene i dati del datore di lavoro ispezionato, del consulente abilitato, l’elenco delle persone trovate sul posto di lavoro, i documenti visionati e l’elenco dei documenti che dovranno essere presentati agli ispettori per i successivi accertamenti di competenza;
b) verbale interlocutorio, che contiene una serie di informazioni relativamente all’oggetto della verifica e dà conto di ciò che gli ispettori hanno fatto dal primo accesso;
c) verbale di contestazione finale degli illeciti amministrativi. Con questo verbale, l’ispettore spiega le risultanze ispettive, fornendo tutte le informazioni necessarie per comprendere le motivazioni che hanno portato a sanzionare il datore di lavoro;
d) verbale di sospensione dell’attività imprenditoriale.
I quattro nuovi moduli avranno carattere sperimentale fino al 31 marzo 2009, momento in cui si valuteranno le correzioni o implementazioni considerate necessarie dalla valutazione del concreto esercizio dell'attività di vigilanza del lavoro.
A questo proposito segnaliamo un approfondimento a cura di Roberto Camera – Funzionario della DPL di Modena e curatore del sito internet www.dplmodena.it – dal titolo “La nuova modulistica unificata per i verbali ispettivi”.
Nel testo del documento troviamo un indicazione relativa al verbale di sospensione dell’attività imprenditoriale, dove è precisato che “tale modello va utilizzato nelle ipotesi in cui ricorra la sospensione ex art.14 del D.Lgs. n. 81/08, e cioè nel caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro – occupati dalla ditta medesima nella citata unità produttiva all’atto dell’ispezione – oppure nel caso di reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'allegato I al D.Lgs. n. 81/08. Il logo presente nel modello, a differenza dei precedenti tre modelli, è unicamente quello del Ministero del Lavoro, infatti l’unico soggetto che può procedere alla sospensione dell’attività imprenditoriale è l’ispettore, il carabiniere o l’accertatore del Ministero del Lavoro e non anche l’ispettore dell’Istituto Previdenziale. Infine, questo modello tiene conto anche di ciò che il Ministro del Lavoro Sacconi ha affermato con la Direttiva del 18 settembre 2008.”
Nell’approfondimento è segnalato inoltre che i nuovi modelli tengono conto anche delle modifiche introdotte con la L. n. 133/08 e si segnala che “il personale di vigilanza sarà tenuto ad utilizzare i nuovi modelli senza apporre alcuna personalizzazione o modificazione al contenuto e alla sua veste grafica, riguardano quattro momenti importanti dell’attività ispettiva e delle relazioni che questa attività produce con i datori di lavoro e i consulenti abilitati”.
L’approfondimento “La nuova modulistica unificata per i verbali ispettivi”(formato PDF, 85 kB).
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