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Attrezzature di lavoro: le novita’ di Testo Unico e direttiva macchine
Il 16 settembre 2009 si è tenuto a Creazzo (VI) un incontro tecnico dal titolo “Sicurezza macchine: scusa ma non era marcata CE?” e dal sottotitolo ancora più esplicativo “L’acquisto o la modifica di una macchina nuova o usata in azienda, gli errori più comuni e le aspettative disattese”.
L’incontro, realizzato da NECSI srl con la collaborazione di AIAS e TÜV Italia, aveva l’obiettivo di evidenziare le novità del Decreto legislativo 81/2008 e le integrazioni con la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE; obiettivo raggiunto attraverso le relazioni dell’ing. Adriano Favero e dell’ing. Marino Zalunardo, i cui interventi sono stati resi disponibili in questi giorni e che sono visualizzabili previa registrazione gratuita sul sito di NECSI srl.
Negli interventi dell’ing. Marino Zalunardo (NECSI srl) si sono affrontate le principali novità del D.Lgs. 81/2008 in tema di attrezzature di lavoro; ad esempio con riferimento:
- all’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) in cui si indica che datori di lavoro e dirigenti hanno l’obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; - all’articolo 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori):
1) Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2) In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. |
- all’articolo 70 (Requisiti di sicurezza):
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2.Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V. |
- all’articolo 71 (Obblighi del datore di lavoro):
1.Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. (…) 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: • a) le attrezzature di lavoro siano: (…) 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z). 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza, in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. |
- all’articolo 72 (Obbligo dei noleggiatori e dei concedenti un uso):
1)Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. 2)Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73 comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. |
Dopo aver illustrato anche le novità del Testo Unico relative alle nuove sanzioni e all’allegato V, l’intervento affronta il tema delle principali direttive europee applicabili alle macchine con specifico riferimento:
- all’immissione sul mercato e messa in servizio;
- all’adeguamento di macchine in uso.
L’autore ricorda che nella Direttiva 2006/42/CE (che entrerà in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009) è indicato l’obbligo di “inserire nel fascicolo tecnico la documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
– elenco dei RES applicabili alla macchina;
– le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi;
– indicazione degli eventuali rischi residui”.
Infine, dopo aver parlato del fascicolo tecnico, l’autore riporta alcuni elementi dell’esperienza Necsi sul campo.
Ad esempio riguardo alle istruzioni per l’uso ricorda che:
– “la nuova direttiva conferma la necessità che ogni macchina sia accompagnata da istruzioni per l’uso redatte nella o nelle lingue ufficiali dello stato membro in cui la macchina viene immessa sul mercato/messa in servizio;
– le istruzioni devono essere quelle originali (redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità) o una traduzione delle stesse (con dicitura Traduzione delle istruzioni originali), nel qual caso comunque va allegata una copia delle istruzioni originali”.
Mentre riguardo alla dichiarazione di conformità indica che:
– “deve essere scritta in una lingua dei paesi dell’unione, ma deve essere accompagnata dalla traduzione nella o nelle lingue ufficiali dello stato membro in cui la macchina viene immessa sul mercato/messa in servizio”.
Nei prossimi giorni PuntoSicuro presenterà anche l’intervento dell’ing. Adriano Favero (TÜV Italia) relativo alle innovazioni e modifiche nel passaggio dalla direttiva 98/37/CE alla 2006/42/CE.
Pagina web di Necsi srl per visualizzare, previa registrazione gratuita, gli atti dell’incontro tecnico “Sicurezza macchine: scusa ma non era marcata CE?”
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: anna carubelli - likes: 0 | 24/03/2019 (08:22:34) |
Ma come si pone l'art. 72 dlgvo 81/08 con la tutela della privacy di cui all'attuale GDPR? E se il noleggiante noleggia strumenti di lavoro (es, trapani e avviatori) per i suoi 1000 dipendenti? Non è sufficiente la dichiarazione di assunzione di responsabilità del datore di lavoro circa la formazione del personale invece che indicare nominativamente tutti i dipendenti? Altrimenti per le parti contrattuali diventa davvero complicata la gestione di 1000 nominativi... |