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Banche: la “guida” del Garante della privacy per l’uso dei dati dei clienti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

29/11/2007

Informazioni aggiornate, documenti di riconoscimento solo se indispensabili, adeguate misure di protezione, rigorosa attenzione nella comunicazione a terzi: queste alcune delle novità della guida del Garante della privacy per l’uso dei dati bancari.

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Informazioni sempre esatte ed aggiornate, richiesta di documenti di riconoscimento solo nei casi indispensabili, distanze di cortesia, adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati personali, rigoroso rispetto dei casi nei quali è lecito comunicare a terzi informazioni bancarie.
 
Sono queste alcune delle indicazioni fornite dal Garante nelle Linee guida sul “trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario”, adottate anche tenendo anche conto delle segnalazioni e dei reclami presentati all’Autorità da parte di numerosi clienti insoddisfatti di come venivano tutelati i loro dati personali.
 
Il provvedimento a carattere generale, pubblicato da pochi giorni sulla Gazzetta ufficiale e consultabile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, fissa le garanzie per il corretto uso dei dati personali dei clienti da parte degli istituti bancari e degli operatori postali, quando operano nell’ambito bancario e finanziario.
 
Il provvedimento affronta anche diversi aspetti che regolano il rapporto tra banca e cliente: i casi specifici nei quali è lecito comunicare a terzi informazioni bancarie, gli obblighi di riservatezza da rispettare, le modalità con le quali le banche devono soddisfare le richieste di accesso dei clienti ai propri dati personali o quelle per informarli sull’uso che viene fatto di questi dati.

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A tutela dei clienti, il Garante ha stabilito, in particolare, che:
•        le comunicazioni di informazioni bancarie a terzi devono essere effettuate solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Codice della privacy o nel caso in cui sia l’interessato ad autorizzare terzi (familiari, coniuge, professionisti legati da una rapporto di lavoro) ad effettuare operazioni per suo conto o a conoscere il tipo di rapporto intrattenuto con la banca;
•        le banche possono registrare le telefonate effettuate dalla clientela per dare particolari ordini e istruzioni o nei servizi di “telephone banking”, ma devono informare gli interessati. E’ necessario adottate misure di sicurezza contro alterazione o uso indebito del contenuto delle conversazioni;
•        il personale deve evitare le telefonate e i colloqui ad alta voce con la clientela e occorre predisporre distanze di cortesia agli sportelli;
•        le informazioni dei clienti trattati dalle banche devono essere sempre esatte ed aggiornate;
•        il cliente ha diritto a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano (comprese operazioni effettuate, registrazioni telefoniche, ordini di investimento), ma non quelli riferiti ad altre persone (se presenti, nella copia dei documenti da consegnare al cliente devono essere oscurati);
•        nel caso in cui dare l’informativa singolarmente a ciascun cliente comporti un impiego sproporzionato di mezzi (es. operazioni di cessione di sportelli), la banca può assolvere tale obbligo pubblicando l’informativa sulla Gazzetta Ufficiale.
 
 



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