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Cantieri edili, dispositivi di protezione collettiva e D.Lgs. 81/08

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

27/07/2009

L’adozione dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) deve essere considerata come prioritaria rispetto all’adozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI). La normativa, le norme tecniche e i requisiti.

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Qualche giorno fa abbiamo presentato gli atti del convegnoLa sicurezza nel cantiere edile alla luce del D.Lgs. 81/08” che si è tenuto a Bari il 24 aprile 2009.
 
Il convegno, organizzato da ISPESLDipartimento Tecnologie di Sicurezza, si proponeva “di ribadire alcuni dei principali obblighi contenuti nel Testo Unico (D.Lgs. 81/08), anche alla luce dell’imminente emanazione dei decreti attuativi previsti dallo stesso, e di fare il quadro dell’attuale stato dell’arte” in un comparto, quello delle costruzioni, che rimane fra i settori a più alto indice di infortuni, per numero e gravità.

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Per favorire la conoscenza delle principali forme di prevenzione di alcune tipologie di I dispositivi di protezione ed il TU” (a cura di Luca Rossi, I.S.P.E.S.L./D.T.S.) - che affronta un tema trattato spesso in modo vago e superficiale: i dispositivi di protezione collettiva.
 
Un approccio rigoroso riguardo alla tutela di salute e sicurezza dei lavoratori è infatti quello di considerare l’adozione dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) come prioritaria rispetto all’adozione dei  dispositivi di protezione individuale (DPI), dove con DPC si intendono quei dispositivi che hanno la “funzione di salvaguardare le persone da rischi per la salute e la sicurezza”.
 
Questo concetto, ricorda l’autore, viene espresso negli articoli 15, 75 e 111 del D.Lgs 81/08.
Se l’ articolo 15 (Misure generali di tutela) stabilisce che le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: …… i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, l’articolo 75 afferma che:
 
Art. 75.
Obbligo di uso
  1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 
 
Inoltre l’articolo 111 sottolinea che:
 
Art. 111.
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
  1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
    a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; (…)
 
A differenza dei DPI, “per i DPC non esiste una direttiva di prodotto alla quale far riferimento e quindi non è possibile apporre su di essi la marcatura CE; si applica quindi il DLgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) parte IV, titolo I - Sicurezza dei prodotti”.
 
Dunque in mancanza di una direttiva di prodotto “le norme tecniche assumono un valore ancora più evidente perché, di fatto, rappresentano l’unico strumento condiviso, anche se non obbligatorio, al quale il fabbricante può far riferimento”.
Riguardo al DLgs 81/08 l’autore ricorda che il decreto “non definisce i DPC ma li menziona, anche se relativi ai soli lavori in quota, all’art. 111”.
 
I “DPC in oggetto sono i parapetti provvisori (UNI EN 13374), le reti di sicurezza (UNI EN 1263-1) e le armature di sostegno degli scavi (UNI EN 13331-1)”.
 
In particolare:
- “i parapetti provvisori sono individuati nell’art.146”;
 
Art. 146.
Difesa delle aperture
(...)
  3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. 
 
- “il parapetto normale con arresto al piede è un parapetto normale con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri (DPR 547/55 art.26 comma 2);
 
- “le reti di sicurezza non sono contenute all’interno del DLgs 81/08. Per esse si può fare riferimento all’art.122”…
 
Art. 122.
Ponteggi ed opere provvisionali
  1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.
 
La “rete di sicurezza è senza dubbio una idonea opera provvisionale e l’art.122 è la riedizione del vecchio art. 16 del DPR 164/56 (Riferimenti anche nella Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.13 del 20 Gennaio 1982)”;
 
- “le armature di sostegno degli scavi sono individuate nell’art.119 (Pozzi, scavi e cunicoli) comma 1”.
 
Art. 119.
Pozzi, scavi e cunicoli
  1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
(...)
 
 
Ma quali requisiti debbono possedere i DPC?
Essi “debbono essere idonei”:
- “per un parapetto provvisorio o una rete di sicurezza idoneo significa che deve possedere i requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate per tener conto delle particolarità della superficie di lavoro e delle azioni trasmesse dai lavoratori in caso di appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro di essi”;
 
- “per un’armatura di sostegno idoneo significa che deve possedere i requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate per tener conto della pressione del terreno, dei carichi addizionali (es. materiale in deposito) e delle vibrazioni (es. traffico di automezzi)”; è necessario cioè “prestare attenzione alla morfologia del terreno, alla presenza di falde d’acqua, alla presenza di impianti interrati (energia elettrica, gas, acqua, telecomunicazioni) e strutture”.
 
L’intervento si conclude infine con una breve disamina dei dispositivi di protezione individuale, in particolare dei DPI contro le cadute dall’alto.
 
 
Convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D.Lgs. 81/08”, intervento “I dispositivi di protezione ed il TU” di Luca Rossi - I.S.P.E.S.L./D.T.S. (formato PDF, 152 kB).
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Luca - likes: 0
23/11/2021 (07:17:36)
Ottimo articolo, complimenti! Leggere di questi incidenti mi fa sempre tornare in mente l’art. 2087 c.c. e gli artt. 15, 75 e 111 del DLgs 81/08 che in sintesi mettono i DPI all’ultimo posto nell’elenco delle priorità antinfortunistiche. E’ vero che un ponteggio “tradizionale”, notato che si tratta di una attrezzatura utilizzata anche per la sicurezza oltre che per la produzione, è un dispositivo di protezione collettiva ma è pur vero che per allestirlo, trasformarlo e smantellarlo si va incontro a dei rischi che per essere attenuati impongono l’obbligo di DPI, dispositivi che a mio avviso potrebbero essere evitati nella stragrande maggioranza dei casi sostituendo i ponteggi “tradizionali” con quelli dotati di particolari protezioni anticaduta che si montano dal piano sottostante del ponteggio (quello già messo in sicurezza). Sono ponteggi più costosi? Si, è vero ed questo che mi viene detto quando propongo di inserirne la previsione di acquisto all’interno dei piani di miglioramento; a fronte di questi incidenti non mi sembra però una risposta molto corretta.

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