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A cura di Gerardo Porreca.
E’ proprio nato male questo art. 90 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 che contiene gli obblighi del committente nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili e che è stato già oggetto di una sentenza emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (di seguito per semplicità semplicemente Corte di Giustizia europea) nel 2005 a seguito di una segnalazione del Tribunale di Torino. Lo stesso, infatti, sta ora per andare ancora una volta al vaglio della stessa Corte di Giustizia europea su richiesta questa volta del Tribunale di Bolzano.
L’origine di tutto è nella non conforme e completa trasposizione, al momento del loro recepimento nel nostro Paese, delle indicazioni fornite dalla direttiva comunitaria 92/57/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 24/6/1992 riguardante la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’obbligo ed alle condizioni in presenza delle quali il committente deve designare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nonché all’obbligo della redazione da parte dello stesso committente del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).
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Cantieri: il D.lgs. 81/08 e' conforme alla Direttiva Europea?
A cura di Gerardo Porreca.
E’ proprio nato male questo art. 90 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 che contiene gli obblighi del committente nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili e che è stato già oggetto di una sentenza emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (di seguito per semplicità semplicemente Corte di Giustizia europea) nel 2005 a seguito di una segnalazione del Tribunale di Torino. Lo stesso, infatti, sta ora per andare ancora una volta al vaglio della stessa Corte di Giustizia europea su richiesta questa volta del Tribunale di Bolzano.
L’origine di tutto è nella non conforme e completa trasposizione, al momento del loro recepimento nel nostro Paese, delle indicazioni fornite dalla direttiva comunitaria 92/57/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 24/6/1992 riguardante la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’obbligo ed alle condizioni in presenza delle quali il committente deve designare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nonché all’obbligo della redazione da parte dello stesso committente del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).
La originaria direttiva europea 92/57/CEE del 24/6/1992 in merito a tale argomento disponeva al punto 3 che:
“1. Il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute, quali sono definiti all'articolo 2, lettere e) ed f), per un cantiere in cui sono presenti più imprese.
2. Il committente o il responsabile dei lavori controlla che sia redatto, prima dell'apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute conformemente all'articolo 5, lettera b).
Previa consultazione delle parti sociali, gli Stati membri possono derogare al primo comma, tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali sono enumerati all'allegato II”.
Dalla lettura quindi dell'art. 3 della direttiva 92/57/CEE emerge chiaramente che il committente o responsabile dei lavori deve designare uno o più coordinatori per la sicurezza nei cantieri in cui siano presenti più imprese (paragrafo 1) e che il piano di sicurezza e di salute deve essere comunque redatto per tutti quei cantieri nei quali siano presenti dei rischi particolari indicati nell’allegato II della direttiva medesima e quindi anche in presenza di un’unica impresa.
Sulla interpretazione da dare all’art. 3 della direttiva si è discusso per via della presenza in esso del termine “comma” ma i dubbi sono stati successivamente sciolti a seguito della osservazione che nella direttiva il termine “comma” assume il significato di “periodo” del nostro lessico italiano ed il termine “paragrafo” quello invece di “comma”, per cui è chiaro che l’esclusione della deroga riportata nel paragrafo 2 dell’art. 3 della direttiva si riferisce alla redazione del piano di salute e di sicurezza che viene richiesto perciò sempre nel caso in cui si tratti di lavori che comportino rischi particolari enumerati nell’allegato II.
La direttiva comunitaria 92/57/CEE è stata recepita, come è noto, in Italia con il D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, successivamente modificato con il D. Lgs. 19/11/1999 n. 528, il quale nell’ambito degli obblighi del committente, definito quale il soggetto per il quale viene realizzata l’intera opera indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, ha fissate per quanto riguarda la designazione del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori delle precise condizioni riportate nell’art. 3 commi 3, 4 e 4-bis dello stesso D. Lgs. secondo i quali:
“3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II” e
“4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10”.
“4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese”,
tenendo presente che l’allegato II del D. Lgs. n. 494/1996 è quello nel quale sono stati riportati i lavori comportanti particolari rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il legislatore italiano, quindi, in merito alle condizioni in presenza delle quali si è voluto imporre al committente l’obbligo della nomina del coordinatore, aveva fatto esplicito riferimento all’entità ed alla rischiosità del cantiere precisando appunto nell’allegato II quelle che erano da ritenere le particolari condizioni di rischio ai fini dell’applicazione delle specifiche disposizioni del D. Lgs. n. 494/1996.
Per quanto riguarda poi la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento questa era stata già disposta dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996, che è stato poi successivamente abrogato e trasposto integralmente nell’art. 91 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 secondo il quale:
“1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV”
legando in tal modo indirettamente la redazione del PSC alla presenza del coordinatore per la progettazione.
Con l’art. 92 comma 2, poi, il D. Lgs. n. 81/2008 ha disposto che nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi fosse affidata ad un’ulteriore impresa è compito del coordinatore in fase di esecuzione, che il committente è tenuto comunque a designare, di redigere il PSC ribadendo in tal modo che tale redazione è sempre legata alla presenza del coordinatore per la sicurezza.
Dopo la pubblicazione del D. Lgs. n. 81/2008 veniva però subito osservato che le condizioni fissate dal legislatore italiano non erano conformi a quelle indicate nella corrispondente direttiva comunitaria sui cantieri temporanei o mobili in quanto nella direttiva europea originaria per la nomina del coordinatore per la sicurezza non era stata posta alcuna altra condizione avendola legata solo alla presenza di più imprese nel cantiere. Nel 2005 tale non conformità alla direttiva europea delle disposizioni nazionali sull’obbligo della nomina del coordinatore è stata portata, su iniziativa della Procura della Repubblica del Tribunale di Torino, all’attenzione della Commissione delle Comunità europee (di seguito semplicemente 'Commissione') che ha successivamente interessata dell’argomento la Corte di Giustizia europea perché si esprimesse sulla stessa.
A tale richiesta è conseguita, come è noto, la sentenza del 25/7/2008 della Corte di Giustizia europea che ha condannato il nostro Paese a rivedere le proprie disposizioni legislative in materia e ad attenersi agli indirizzi forniti in merito dal Consiglio delle Comunità europee. A seguito della stessa il legislatore italiano ha quindi provveduto, con l’art. 39 della legge 7/7/2009 n. 88 (legge comunitaria 2008), a modificare il citato comma 11 che è stato quindi riscritto in questi termini.
“11. la disposizione di cui al comma 3 (quella della nomina del coordinatore per la progettazione) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”.
Così facendo il legislatore, da un lato, imponendo che in cantiere con più imprese ci fosse sempre un coordinatore per la sicurezza, fosse pure solo nella fase di esecuzione, ha sì ottemperato alle disposizioni della Corte di Giustizia europea ma così disponendo ha d’altro canto però spostato le condizioni in presenza delle quali viene imposto al committente o al responsabile dei lavori l’obbligo della nomina del coordinatore in fase di progettazione riferendole all'importo dei lavori uguale o superiore a 100.000 euro.
Ora il GIP del Tribunale di Bolzano che è stato chiamato a decidere su una richiesta di archiviazione presentata dal PM con riferimento ad una contestazione nei confronti del committente operata dall’organo di vigilanza in un cantiere edile, non potendo lo stesso per quanto espresso nell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 proseguire nell’azione penale, ha deciso di richiedere alla Corte di Giustizia europea una interpretazione dell’art. 3 della direttiva 92/57/CEE sui cantieri temporanei o mobili. Il caso posto al giudizio del GIP riguardava l’esito di una visita ispettiva effettuata da alcuni ispettori del lavoro in un cantiere edile nel quale erano in corso, per conto della proprietaria del fabbricato, dei lavori di ristrutturazione e nel quale erano impegnate più imprese e nel quale era stata riscontrata la presenza di alcuni rischi particolari indicati nell’allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008. Per tali lavori, non soggetti a concessione edilizia e per i quali era stata solo presentata al Comune una relazione firmata da un tecnico, gli ispettori del lavoro avevano posta la questione se dovesse essere stato nominato dal committente un coordinatore per la sicurezza e dovesse altresì essere stato redatto un piano di sicurezza e di coordinamento.
Sulla base del ricorso presentato dal GIP di Bolzano la Commissione costituita presso la Corte di Giustizia europea ha formulato alla stessa delle osservazioni ponendo in evidenza la non conformità delle disposizioni italiane alle direttive europee ed ha chiesto alla stessa Corte di Giustizia di interpretare l’art. 3 paragrafo 1 della direttiva 92/57/CEE nel senso che l’obbligo di designazione del coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione sia un obbligo assoluto che deve essere rispettato sempre nell’ipotesi in cui in un cantiere operino due o più imprese, a prescindere dalla tipologia dei lavori in esso effettuati e di dichiarare pertanto non conforme agli indirizzi forniti dalla stessa direttiva comunitaria la disposizione nazionale di cui all’art. 90 comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. la quale prevede una deroga all’obbligo del committente o del responsabile dei lavori di designare un coordinatore per la progettazione nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire su di un cantiere nel quale sono comunque presenti due o più imprese. Si fa notare a tal punto che il caso sottoposto all’attenzione della Corte si riferisce alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 in versione originaria le quali, come già detto, sono state poi modificate con la legge 7/7/2009 n. 88 - legge comunitaria 2008 – che ha introdotta una ulteriore soglia al di sotto della quale il committente è esonerato dalla nomina del coordinatore in fase di progettazione, soglia corrispondente all’entità dei lavori inferiore ai 100.000 euro. Tale modifica non sposta comunque il problema in quanto rimangono tutte valide le osservazioni fatte in questa occasione dalla Commissione avendo la stessa ha chiesto per tale nomina l’esclusione di qualsiasi altra condizione se non quella della semplice presenza di più imprese in cantiere.
Per quanto riguarda, infine, l’obbligo della redazione del PSC la Commissione ha chiesto alla Corte di Giustizia europea di interpretare anche l’art 3 paragrafi 1 e 2 della direttiva 92/57/CEE nel senso che sussiste l’obbligo per il committente o responsabile dei lavori di controllare che prima dell’apertura del cantiere sia stato redatto comunque un piano di sicurezza e di salute anche in presenza di un’unica impresa, nel caso che nello stesso si effettuino lavori considerati a particolare rischio ricompresi nell’allegato II della direttiva, e nel senso inoltre che, conformemente all’art. 5 paragrafo 1 della direttiva, qualora nei suddetti cantieri operino due o più imprese, l’obbligo di redigere lo stesso piano di sicurezza e di salute incombe al coordinatore per la sicurezza. Pertanto la Commissione ha quindi richiesto alla Corte di dichiarare non conforme agli indirizzi forniti dalla stessa direttiva comunitaria la disposizione nazionale di cui all’art. 92 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 che fissa l’obbligo di redazione del piano di salute e di sicurezza da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori solo nell’ipotesi in cui si aggiunga una o più imprese a quella originariamente affidataria dei lavori.
Aspettiamoci un’altra tegola.
“1. Il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute, quali sono definiti all'articolo 2, lettere e) ed f), per un cantiere in cui sono presenti più imprese.
2. Il committente o il responsabile dei lavori controlla che sia redatto, prima dell'apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute conformemente all'articolo 5, lettera b).
Previa consultazione delle parti sociali, gli Stati membri possono derogare al primo comma, tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali sono enumerati all'allegato II”.
Dalla lettura quindi dell'art. 3 della direttiva 92/57/CEE emerge chiaramente che il committente o responsabile dei lavori deve designare uno o più coordinatori per la sicurezza nei cantieri in cui siano presenti più imprese (paragrafo 1) e che il piano di sicurezza e di salute deve essere comunque redatto per tutti quei cantieri nei quali siano presenti dei rischi particolari indicati nell’allegato II della direttiva medesima e quindi anche in presenza di un’unica impresa.
Sulla interpretazione da dare all’art. 3 della direttiva si è discusso per via della presenza in esso del termine “comma” ma i dubbi sono stati successivamente sciolti a seguito della osservazione che nella direttiva il termine “comma” assume il significato di “periodo” del nostro lessico italiano ed il termine “paragrafo” quello invece di “comma”, per cui è chiaro che l’esclusione della deroga riportata nel paragrafo 2 dell’art. 3 della direttiva si riferisce alla redazione del piano di salute e di sicurezza che viene richiesto perciò sempre nel caso in cui si tratti di lavori che comportino rischi particolari enumerati nell’allegato II.
La direttiva comunitaria 92/57/CEE è stata recepita, come è noto, in Italia con il D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, successivamente modificato con il D. Lgs. 19/11/1999 n. 528, il quale nell’ambito degli obblighi del committente, definito quale il soggetto per il quale viene realizzata l’intera opera indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, ha fissate per quanto riguarda la designazione del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori delle precise condizioni riportate nell’art. 3 commi 3, 4 e 4-bis dello stesso D. Lgs. secondo i quali:
“3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II” e
“4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10”.
“4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese”,
tenendo presente che l’allegato II del D. Lgs. n. 494/1996 è quello nel quale sono stati riportati i lavori comportanti particolari rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il legislatore italiano, quindi, in merito alle condizioni in presenza delle quali si è voluto imporre al committente l’obbligo della nomina del coordinatore, aveva fatto esplicito riferimento all’entità ed alla rischiosità del cantiere precisando appunto nell’allegato II quelle che erano da ritenere le particolari condizioni di rischio ai fini dell’applicazione delle specifiche disposizioni del D. Lgs. n. 494/1996.
Per quanto riguarda poi la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento questa era stata già disposta dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996, che è stato poi successivamente abrogato e trasposto integralmente nell’art. 91 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 secondo il quale:
“1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV”
legando in tal modo indirettamente la redazione del PSC alla presenza del coordinatore per la progettazione.
Con l’art. 92 comma 2, poi, il D. Lgs. n. 81/2008 ha disposto che nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi fosse affidata ad un’ulteriore impresa è compito del coordinatore in fase di esecuzione, che il committente è tenuto comunque a designare, di redigere il PSC ribadendo in tal modo che tale redazione è sempre legata alla presenza del coordinatore per la sicurezza.
Dopo la pubblicazione del D. Lgs. n. 81/2008 veniva però subito osservato che le condizioni fissate dal legislatore italiano non erano conformi a quelle indicate nella corrispondente direttiva comunitaria sui cantieri temporanei o mobili in quanto nella direttiva europea originaria per la nomina del coordinatore per la sicurezza non era stata posta alcuna altra condizione avendola legata solo alla presenza di più imprese nel cantiere. Nel 2005 tale non conformità alla direttiva europea delle disposizioni nazionali sull’obbligo della nomina del coordinatore è stata portata, su iniziativa della Procura della Repubblica del Tribunale di Torino, all’attenzione della Commissione delle Comunità europee (di seguito semplicemente 'Commissione') che ha successivamente interessata dell’argomento la Corte di Giustizia europea perché si esprimesse sulla stessa.
A tale richiesta è conseguita, come è noto, la sentenza del 25/7/2008 della Corte di Giustizia europea che ha condannato il nostro Paese a rivedere le proprie disposizioni legislative in materia e ad attenersi agli indirizzi forniti in merito dal Consiglio delle Comunità europee. A seguito della stessa il legislatore italiano ha quindi provveduto, con l’art. 39 della legge 7/7/2009 n. 88 (legge comunitaria 2008), a modificare il citato comma 11 che è stato quindi riscritto in questi termini.
“11. la disposizione di cui al comma 3 (quella della nomina del coordinatore per la progettazione) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”.
Così facendo il legislatore, da un lato, imponendo che in cantiere con più imprese ci fosse sempre un coordinatore per la sicurezza, fosse pure solo nella fase di esecuzione, ha sì ottemperato alle disposizioni della Corte di Giustizia europea ma così disponendo ha d’altro canto però spostato le condizioni in presenza delle quali viene imposto al committente o al responsabile dei lavori l’obbligo della nomina del coordinatore in fase di progettazione riferendole all'importo dei lavori uguale o superiore a 100.000 euro.
Ora il GIP del Tribunale di Bolzano che è stato chiamato a decidere su una richiesta di archiviazione presentata dal PM con riferimento ad una contestazione nei confronti del committente operata dall’organo di vigilanza in un cantiere edile, non potendo lo stesso per quanto espresso nell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 proseguire nell’azione penale, ha deciso di richiedere alla Corte di Giustizia europea una interpretazione dell’art. 3 della direttiva 92/57/CEE sui cantieri temporanei o mobili. Il caso posto al giudizio del GIP riguardava l’esito di una visita ispettiva effettuata da alcuni ispettori del lavoro in un cantiere edile nel quale erano in corso, per conto della proprietaria del fabbricato, dei lavori di ristrutturazione e nel quale erano impegnate più imprese e nel quale era stata riscontrata la presenza di alcuni rischi particolari indicati nell’allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008. Per tali lavori, non soggetti a concessione edilizia e per i quali era stata solo presentata al Comune una relazione firmata da un tecnico, gli ispettori del lavoro avevano posta la questione se dovesse essere stato nominato dal committente un coordinatore per la sicurezza e dovesse altresì essere stato redatto un piano di sicurezza e di coordinamento.
Sulla base del ricorso presentato dal GIP di Bolzano la Commissione costituita presso la Corte di Giustizia europea ha formulato alla stessa delle osservazioni ponendo in evidenza la non conformità delle disposizioni italiane alle direttive europee ed ha chiesto alla stessa Corte di Giustizia di interpretare l’art. 3 paragrafo 1 della direttiva 92/57/CEE nel senso che l’obbligo di designazione del coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione sia un obbligo assoluto che deve essere rispettato sempre nell’ipotesi in cui in un cantiere operino due o più imprese, a prescindere dalla tipologia dei lavori in esso effettuati e di dichiarare pertanto non conforme agli indirizzi forniti dalla stessa direttiva comunitaria la disposizione nazionale di cui all’art. 90 comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. la quale prevede una deroga all’obbligo del committente o del responsabile dei lavori di designare un coordinatore per la progettazione nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire su di un cantiere nel quale sono comunque presenti due o più imprese. Si fa notare a tal punto che il caso sottoposto all’attenzione della Corte si riferisce alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 in versione originaria le quali, come già detto, sono state poi modificate con la legge 7/7/2009 n. 88 - legge comunitaria 2008 – che ha introdotta una ulteriore soglia al di sotto della quale il committente è esonerato dalla nomina del coordinatore in fase di progettazione, soglia corrispondente all’entità dei lavori inferiore ai 100.000 euro. Tale modifica non sposta comunque il problema in quanto rimangono tutte valide le osservazioni fatte in questa occasione dalla Commissione avendo la stessa ha chiesto per tale nomina l’esclusione di qualsiasi altra condizione se non quella della semplice presenza di più imprese in cantiere.
Per quanto riguarda, infine, l’obbligo della redazione del PSC la Commissione ha chiesto alla Corte di Giustizia europea di interpretare anche l’art 3 paragrafi 1 e 2 della direttiva 92/57/CEE nel senso che sussiste l’obbligo per il committente o responsabile dei lavori di controllare che prima dell’apertura del cantiere sia stato redatto comunque un piano di sicurezza e di salute anche in presenza di un’unica impresa, nel caso che nello stesso si effettuino lavori considerati a particolare rischio ricompresi nell’allegato II della direttiva, e nel senso inoltre che, conformemente all’art. 5 paragrafo 1 della direttiva, qualora nei suddetti cantieri operino due o più imprese, l’obbligo di redigere lo stesso piano di sicurezza e di salute incombe al coordinatore per la sicurezza. Pertanto la Commissione ha quindi richiesto alla Corte di dichiarare non conforme agli indirizzi forniti dalla stessa direttiva comunitaria la disposizione nazionale di cui all’art. 92 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 che fissa l’obbligo di redazione del piano di salute e di sicurezza da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori solo nell’ipotesi in cui si aggiunga una o più imprese a quella originariamente affidataria dei lavori.
Aspettiamoci un’altra tegola.
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Rispondi Autore: Stefania - likes: 0 | 13/10/2010 (16:17:00) |
Sono in possesso della Laurea Specialistica in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, classe delle lauree 54/S come da Decreto Interministeriale 5 maggio 2004, equipollente alle Lauree in Architettura e Ingegneria civile come stabilito dal Decreto 14 aprile 2003, (Abilitata all’esercizio della professione di Pianificatore territoriale - sez.A), avendo fatto richiesta di partecipazione al corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, pone il seguente quesito: qualcuno mi sa dire se la Laurea in proprio possesso è pertinente alla figura di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - art. 98? In attesa di un cortese ed urgente riscontro, invia distinti saluti. Stefania |
Rispondi Autore: Ivano - likes: 0 | 28/10/2010 (15:48:56) |
Gentile Stefania, mi sono imbattuto casualmente con il Suo quesito. Spero di poterLa essere utile poichè mi sono occupato di un caso analogo. La Sua Laurea non solo è equipollente alle lauree in architettura ed ingegneria civile per la partecipazione ai pubblici concorsi, ma per effetto del DPR 328/2001, ed in particolare di quanto stabilito dalla normativa vigente sul Valore delle classi di laurea, il Suo titolo accademico (laurea classe 54s) consente, questa volta ai fini dell'esercizio della professione libera, la possibilità di plurimi accessi ad esami di Stato abilitanti. Ciò determina, conseguentemente e nella fattispecie, che la Laurea in Suo possesso, Le permetta di esercitare (previo esame di stato) altre professioni oltre a quelle del pianificatore del territorio, ossia quelle dell'agronomo senior e junior, del geometra laureato, del perito laureato, dell'agrotecnico laureato ect. Come risulta evidente, tutte professioni, quelle appena elencate, che si svolgono in base al possesso di un titolo di studio (laurea o diploma secondario) che permette l'accesso all'esame di stato previsto dalla normativa vigente. Ciò detto è, altresì, palesata la possibilità per i laureati in codesta "classe", a potere con ragione di diritto partecipare ai preventivi corsi e conseguenti esami per l'abilitazione a dette specifica attività professionale, l'eventuale restrizione di tale diritto sarebbe fondata su un’interpretazione irragionevole del quadro normativo ed imporrebbe ai laureati della Sua classe di studio, un sacrificio (inteso quale possibilità di esercitare pienamente la professione),non conforme al principio di proporzionalità (tra i laureati, ad esempio, in Pianificazione e quelli laureati in Scienze forestali). Purtroppo la complessità delle cose imporrebbe maggiore attenzione e rigore, nello scrivere i provvedimenti di carattere legislativo (vedi Dlg. 81/2008 di cui in trattazione), per evitare problematiche di tale natura. Consiglio di proporre, comunque, una integrazione al Dlgs che potrebbe essere proposta dagli Ordini o meglio dalla Vs specifica Associazione di categoria. cordialità ivano |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 10/11/2013 (09:39:31) |
Leggete l'articolo di Pierguido Soprani intitolato L'applicazione dell'art. 90, comma 11,D.Lgs. n. 81/2008, nei cantieri edili, chiarisce in modo magistrale e aggiornato ad oggi la questione, e ricordiamo che la Corte di Giustizia Europea ha condannato l'Italia per aver esentato dal coordinatore per la progettazione i cantieri privati di valore inferiore a 100 mila euro e non soggetti al permesso di costruire e l'Italia anziché adeguarsi alla sentenza si è giustificata adducendo una circolare interpretativa che quasi nessuno conosce, che vale solo per gli ispettori del lavoro e non per le Asl e che non può in alcun modo contribuire all'esatto recepimento della direttiva cantieri posto che dice l'esatto opposto di quel che è scritto all'articolo 90 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008. |
Rispondi Autore: stefano - likes: 0 | 23/11/2013 (10:48:44) |
gentile avv. Dubini, mi potrebbe indicare dove posso trovare la circolare interpretativa per gli ispettori del lavoro. La ringrazio anticipatamente, infatti è importrante per noi tecnici riuscire ad essere preparati in caso di visite ispettive nei cantieri |