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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Chiarimenti sulla compilazione del Libro Unico del Lavoro
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Sportivi professionisti e iscrizione nel LUL
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 34 del 25 marzo 2009, ha risposto ad un quesito della Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità che, nel caso di rapporti di lavoro con professionisti sportivi ex Legge n. 91/1981, sia obbligatorio istituire il calendario presenze e se, in caso affermativo, sia sufficiente l’indicazione della lettera “P” per la presenza al lavoro nel Libro Unico del Lavoro.
La risposta in sintesi:
".... Stante la natura dell’attività esercitata dagli sportivi professionisti non soggetta ai limiti orari di cui al D.Lgs. n. 66/2003 ed in considerazione della retribuzione corrisposta in misura fissa, si ritiene possibile sostituire la registrazione dell’effettivo numero delle ore lavorate giornalmente con l’indicazione della presenza al lavoro utilizzando la sigla “P”.”.
Iscrizione su LUL componenti organi federali e commissioni farmaceutiche regionali e aziendali
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 33 del 25 marzo 2009, ha risposto ad un quesito della Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani – Federfarma, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008 (conv. da Legge n. 133/2008). In particolare, l’Associazione in questione chiede se sia tenuta all’istituzione del Libro Unico del Lavoro, ai fini dell’iscrizione dei dati concernenti i componenti degli organi federali (Consiglio di presidenza, Comitato centrale, Collegio sindacale e Commissioni interne) e delle Commissioni aziendali e regionali previste dalla Convenzione Farmaceutica n. 371/1998, a favore dei quali l’Associazione stessa eroga rimborsi spese e indennità di sostituzione.
La risposta in sintesi:
".... Per quanto concerne il Consiglio di Presidenza, il Comitato Centrale, il Collegio Sindacale e le Commissioni interne, si tratta di organi della Federazione non sottoposti al potere direttivo o al controllo di altri organi.
Pertanto, il rapporto dei loro membri con la Federfarma non può essere qualificato né come un rapporto di lavoro di natura subordinata, né come un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ma ha piuttosto natura organica in quanto attraverso la loro attività viene definita la stessa volontà del soggetto collettivo.
Riguardo alla posizione delle Commissioni farmaceutiche regionali e aziendali, alla luce di quanto prescritto dalla Convenzione Farmaceutica n. 371/1998, si ritiene che le stesse non rivestano la qualifica ed il ruolo di organi di Federfarma, in quanto i membri che le compongono non sembrano sottoposti ad alcun potere di organizzazione, indirizzo o controllo da parte dell’associazione.
Ne consegue che, anche se l’associazione provvede ad erogare rimborsi spese e indennità di sostituzione ai membri delle Commissioni per l’attività svolta, la stessa non assume nei loro confronti la veste di datore di lavoro.
Per le ragioni sopra esposte ed in relazione ai rapporti illustrati, è dunque possibile affermare che non sussistono i presupposti per i quali l’interpellante debba considerarsi obbligato ad iscrivere i predetti soggetti sul Libro Unico del Lavoro".”.
Personale docente - modalità indicazione presenze su LUL
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 32 del 25 marzo 2009, ha risposto ad un quesito dell'Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica (AGIDAE), in merito alla possibilità, per i soli docenti, di compilare il calendario presenze del Libro Unico del Lavoro, segnando la loro presenza al lavoro con la lettera “P”.
La risposta in sintesi:
".... Ne consegue che per tutte le attività comprese nelle tipologie sopra richiamate può ritenersi sufficiente, ai fini della compilazione del calendario presenze del Libro Unico del Lavoro, indicare con una “P” l’attività di ciascun docente corrispondente al piano programmato, senza alcuna indicazione analitica dell’orario svolto, dovendo essere altresì indicate, in ogni caso, le eventuali assenze secondo le specifiche causali.
Si ritiene, infine, che debbano comunque essere evidenziate singolarmente, nella parte del Libro Unico del Lavoro dedicata alla valorizzazione della retribuzione, le sole ore supplementari, straordinarie o comunque eccedenti le fattispecie richiamate, che richiedano il pagamento di quote supplementari di retribuzione, secondo quando stabilito dal comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, per cui “le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente".”.
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