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Chiarimenti sulla redazione del POS
PubblicitàNiente Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le imprese che- pur presenti in cantiere- non partecipano in maniera diretta all’esecuzione dei lavori indicati nell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 494/96.
Non dovranno redigere il POS, quindi, le aziende che svolgono le attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti.
Lo precisa la Circolare n.4 del 28 febbraio 2007 del Ministero del Lavoro, a chiarimento di numerosi quesiti in merito giunti al dicastero.
L’obbligo di redazione del POS risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati all’All. 1 del D.Lgs. n. 494/96.
“Le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature - precisa la Circolare - devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.”
Spetta, quindi, all'impresa esecutrice mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza.
L’azienda fornitrice dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere.
Non dovranno redigere il POS, quindi, le aziende che svolgono le attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti.
Lo precisa la Circolare n.4 del 28 febbraio 2007 del Ministero del Lavoro, a chiarimento di numerosi quesiti in merito giunti al dicastero.
L’obbligo di redazione del POS risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati all’All. 1 del D.Lgs. n. 494/96.
“Le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature - precisa la Circolare - devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.”
Spetta, quindi, all'impresa esecutrice mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza.
L’azienda fornitrice dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere.
Il testo completo della Circolare è consultabile in
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