Chiarimenti sulla sospensione dei lavori nei cantieri edili
Il Ministero delle Infrastrutture, con la circolare n. 1733, al fine di un'applicazione uniforme del diritto obiettivo nell'ambito delle varie articolazioni del Ministero delle infrastrutture, ha fornito alcune indicazioni di massima sulle modalità operative circa l'applicazione l'art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 448.
In particolar modo, la circolare fornisce indicazioni circa "all'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni".
Allegati alla circolare vi sono i modelli per i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche.
L'art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 448, recante «Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro» al primo comma dispone che: “Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ... il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ... può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ... ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ...”.
Link alla circolare del Ministero delle infrastrutture n.1733.
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