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Correttivo: prime indicazioni per le ispezioni
La Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, con circolare n. 22 del 7 agosto 2009, ha fornito le prime osservazioni sulle norme che incidono in materia di vigilanza e sanzioni, nel testo del D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dal D.Lgs. n. 106/2009, in vigore dal prossimo 20 agosto 2009.
La comunicazione di servizio tratta diversi temi:
1. Programmazione della vigilanza tecnica
“ [...] la norma consente il pieno esercizio della vigilanza in materia da parte degli ispettori del lavoro sostituendo il verbo “esercita” alla precedente locuzione “può esercitare” [...]”.
2. Prescrizione obbligatoria
“ [...] estende la modalità di estinzione agevolata mediante la prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e segg. del D.Lgs. n. 758/1994 anche alle contravvenzioni punite con la sola ammenda [...]”.
3. Regolarizzazione amministrativa
“ [...] A seguito di verbale di primo accesso degli ispettori del lavoro il trasgressore potrà essere ammesso a pagare il minimo edittale previsto per l’illecito commesso qualora provveda a regolarizzare tempestivamente la propria posizione antidoverosa così come accertata. [...]”.
4. Disposizione
“ [...] Il personale ispettivo di questa Direzione, pertanto, potrà impartire disposizioni immediatamente esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche ed anche delle buone prassi, laddove adottate volontariamente dal datore di lavoro ispezionato e da questi esplicitamente richiamate in sede ispettiva, se ne riscontrano la non corretta adozione, e sempreché il fatto accertato non costituisca autonoma fattispecie di reato. [...]”.
5. Sospensione dell’attività d’impresa
“ [...] il legislatore libera gli ispettori da qualsivoglia personale coinvolgimento nell’esercizio del potere di sospensione, attribuendolo direttamente all’organo (Direzione provinciale del lavoro) al quale appartengono e non ad essi personalmente, come era nel testo precedente.
[...]
Il provvedimento di sospensione dell’impresa, quindi, può non essere adottato quando: a) il rischio per la sicurezza dei lavoratori è da ritenersi “di lieve entità” in virtù dell’attività svolta; b) l’improvvisa sospensione e interruzione dell’attività in capo all’impresa determina una imminente situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori delle altre imprese o di terzi oppure un rischio di irrimediabile degrado per impianti e attrezzature aziendali.
[...]
Si precisa poi che la sospensione riguarda ora soltanto la parte dell’attività interessata dalle violazioni (lavoro “nero” e gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza) [...]”.
6. Sistema sanzionatorio
“ [...] Viene mantenuto il solo arresto per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nonché per l’omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili.
[...]
Il quadro sanzionatorio che deriva dall’intervento correttivo appare senza dubbio coerente col sistema normativo comunitario e, pur dentro i ristretti limiti di una legge delega, va apprezzata la risistemazione di una proporzionalità della pena e della reazione punitiva nel suo complesso, in ragione di una propensione legislativa verso il pieno e tempestivo ripristino della legalità, piuttosto che per un mero atteggiamento repressivo. [...]”.
Nella comunicazione di servizio viene inoltre posta particolare attenzione all'applicazione delle nuove sanzioni previste dal D.Lgs 106/99:
"... si raccomanda al personale ispettivo di questa Direzione la massima attenzione per l’applicazione dell’istituto alle ipotesi di reato in corso di accertamento o già accertate e oggetto di prescrizione obbligatoria, qualora il contravventore non abbia provveduto al pagamento in via amministrativa di quanto dovuto e richieda l’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio in vigore dal prossimo 20 agosto (in considerazione di quanto previsto dall’art 2 cod. pen. già citato)."
In pratica, secondo quanto espresso dalla circolare e sulla base dell'art. 2 del Codice Penale*, dal 20 agosto le contravvenzioni devono essere quantificate secondo la nuova normativa anche per fatti già accertati precedentemente poiché questa risulta più favorevole al reo. Inoltre le contravvenzioni già notificate prima di tale data ed in attesa di pagamento potranno essere ricalcolate secondo il nuovo regime sanzionatorio e quindi con la conseguente riduzione della sanzione. Naturalmente ciò è possibile solo previa richiesta del contravventore e purché rientranti nel termine dei 30 giorni dalla notifica.
* l'art. 2 comma 3° del Codice Penale recita "Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo".
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