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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'D.Lgs. 81/08: possibili modifiche agli obblighi del committente?
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Pubblichiamo il commento dell’Ing. Porreca riguardo l’approvazione da parte della Commissione permanente per le Politiche dell'Unione europea del Senato di un emendamento alla legge Comunitaria 2008 con il quale il Governo intende adeguarsi alla nota sentenza della Corte di Giustizia europea del 25/7/2008 che ha condannato la Repubblica Italiana per non essersi attenuta alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/57/CEE del 24/6/1992 sui cantieri temporanei o mobili in merito all’obbligo da parte del committente di designare il coordinatore in fase di progettazione nel caso in cui in un cantiere operi più di una impresa.
"Con la soluzione che il Governo intende adottare, e cioè quella di abbassare ulteriormente la soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo da parte del committente di designare appunto il coordinatore in fase di progettazione, - sottolinea Porreca - non ci si adegua ancora alle indicazioni fornite dalla stessa Corte di Giustizia europea la quale, così come indicato nella direttiva comunitaria, ha richiesto l’obbligo della nomina del coordinatore sempre nel caso in cui in un cantiere operino più imprese e ciò senza nessun’altra condizione. L’emendamento, d’altro canto, introduce anche delle altre problematiche di applicazione del Titolo IV Capo I del D. Lgs. n. 81/2008 che ha recepito l’abrogato D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i.”
A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
E’ previsto l’inserimento nella legge Comunitaria 2008 di alcune disposizioni necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea emessa in data 25 luglio 2008 con la quale lo Stato membro italiano era stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/57/CEE del 24 giugno 1992 e relative all’obbligo da parte del committente di designare uno o più coordinatori nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile si trovino ad operare più imprese e ciò indipendentemente da altre condizioni quale l’entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi.
E’ stato, infatti, approvato dalla Commissione permanente per le Politiche dell'Unione europea del Senato un emendamento presentato dal Governo al disegno di legge n. AS n. 1078, contenente le “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”. L’emendamento approvato prevede l’inserimento nel testo della legge comunitaria 2008 dell’art. 20-bis che recita così come di seguito indicato:
Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)
“1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90, il comma 11 è così sostituito: “La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori;
b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“c) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90 comma 1”.
Si ricorda che con la sentenza del 25/7/2008 sopraindicata la Corte di Giustizia Europea, su ricorso proposto dalla Commissione delle Comunità europee, aveva condannato la Repubblica Italiana per non aver provveduto alla corretta trasposizione nell’ordinamento italiano dell’art. 3 punto 1 della direttiva del Consiglio n. 92/57/CEE del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima in quanto ha subordinato la designazione dei coordinatori nei cantieri temporanei o mobili alla condizione dei 200 uomini-giorno non prevedendolo invece, così come indicato nell’art. 3 punto 1. della stessa direttiva n. 92/57/CEE, in tutti i casi in cui è prevista la presenza in cantiere di più imprese (si fa osservare che la sentenza è stata emanata in vigenza del D.Lgs. n. 494/1996 ma che le sue conclusioni ben si conformano anche alle analoghe disposizioni emanate in merito con il Titolo IV Capo I del recente D. Lgs. n. 81/2008).
Piuttosto singolare appare ora la soluzione che vuole adottare il Governo il quale, per rispettare le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia europea, al posto di abrogare il comma 11 dell’art. 90, come sarebbe stato ovvio aspettarsi in quanto con esso erano stati introdotti degli esoneri nella designazione del coordinatore in fase di progettazione, ha invece introdotta un’altra soglia al di sotto della quale il committente è esonerato dal designare il coordinatore in fase di progettazione, soglia individuata nei lavori privati che oltre a non essere soggetti al permesso di costruire risultano anche di importo inferiore ai 100.000 euro. In tali casi di lavori che possiamo definire “minori” le funzioni di coordinatore in fase di progettazione, secondo quanto indicato nell’emendamento, dovranno comunque essere garantite e dovranno essere svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori la cui designazione, come è noto, è sempre obbligatoria.
Con l’approvazione dello stesso emendamento sarà altresì introdotta un altra modifica al D. Lgs. n. 81/2008 che riguarda l’art. 91 e relativo gli obblighi del coordinatore per la progettazione. Questi infatti, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, oltre a redigere il PSC (lettera a) ed a predisporre il fascicolo i cui contenuti sono definiti nell’allegato XVI (lettera b), dovrà coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90 comma 1 che contiene gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori ed inerenti la organizzazione delle operazioni di cantiere, la fase delle scelte tecniche, la individuazione delle fasi di lavoro e della loro durata, disposizioni queste che, a ben vedere, riguardano tutte la fase di progettazione dell’opera ed è questo del resto il motivo per cui il legislatore con il comma 3 dell’art. 90 ha specificatamente stabilito che la designazione del coordinatore per la progettazione deve essere contestuale all’affidamento dell’incarico di progettazione. Tale contestualità è anche ribadita nell’allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, riportante i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, che al punto 1.1.1. lettera a) ha disposto che ci sia una collaborazione fra il progettista dell’opera e quello della sicurezza, anche nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro.
La designazione del coordinatore in fase di esecuzione viene, invece, fatta normalmente, sulla base al successivo comma 4 dello stesso art. 90, prima dell’affidamento dei lavori e quindi in tempi ben diversi e spesso anche lontani da quelli della progettazione.
Come farà allora, ci si chiede, il coordinatore in fase di esecuzione a svolgere le funzioni del coordinatore in fase di progettazione e quindi a programmare e ad organizzare il cantiere in sicurezza se rischia di prenderlo in consegna, come spesso avviene, solo qualche giorno prima dell’inizio dei lavori? Che pasticcio andiamo allora a creare se passano le modifiche proposte con l’emendamento. In tal caso l’unica soluzione che rimarrà da adottare, se vogliamo rispettare tutte le disposizioni ed i tempi imposti dal D. Lgs. n. 81/2008, sarà quella di designare il coordinatore in fase di esecuzione fin dalla fase di progettazione dell’opera ed assegnargli contestualmente le funzioni di coordinatore per la progettazione. E a tal punto tanto valeva stabilire fin dall’inizio che, nel caso della presenza di più imprese in cantiere, sussiste sempre l’obbligo di designare entrambi i coordinatori, così come del resto ha stabilito la direttiva comunitaria e così come è stato richiesto dalla Corte di Giustizia europea.
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Rispondi Autore: Fabrizio - likes: 0 | 27/02/2009 (10:42) |
Trovo perfetto il commento dell'ing. Porreca. Prima di legggere quest'articolo, stavamo commentando con altri colleghi l'articolato dell'emendamento e, totalmente sbalorditi, immediatamente sono emerse le stesse considerazioni espresse dall'ing. Porreca... seguite dalla domanda: "ma ci sono o ci fanno?". Ovviamente appena letto questo commento ci siamo sentiti di condividere appieno le considerazioni. Dimentichiamoci per un attimo la casistica del CSE che fa anche il CSP (da rabbrividire al solo pensarci) e veniamo al caso di lavori cosidetti "non minori". Condivido l'introduzione del comma "c": "coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90 comma 1" (disposizione già prevista nella direttiva europea), vedendola come ulteriore spinta alla "costruzione" della sicurezza sin dalla progettazione dell'opera. Ma come comprovare questa attività di "coordinamento progettuale"? E come essere certi che il CSP non venga comunque chiamato poco prima dell'inizio dei lavori a fare il PSC, chiedendogli anche di confermare che il committente ha effettivamente applicato le disposizioni di cui all'articolo 90 comma 1... anche se il CSP non c'era? Forse si potrebbe ipotizzare che l'operato previsto dal nuovo comma "c" (posto in carico al CSP) debba essere illustrato in una relazione da allegare OBBLIGATORIAMENTE alla richiesta del permesso di Costruire. Così potremmo avere la certezza che il CSP c'era per lo meno prima di presentare il progetto (meglio che 2 giorni prima dell'inizio lavori) e la sua attività (quella del nuovo comma "c") è provata. Pensare di nominare sia il CSP che il CSE sempre (con presenza di più imprese) e soprattutto che la nomina avvenga nel momento giusto è davvero una cosa così difficile? Magari per "lavori minori" si potrebbe ipotizzare per il CSP la deroga alla redazione del PSC (possibilità di deroga prevista dalla direttiva comunitaria), fermo restando l'obbligo del "coordinamento progettuale" previsto dal nuovo comma "C". Ma attenzione: dal punto di vista della sicurezza i "lavori minori" NON sono collegabili al titolo abilitativo ma dovrebbero essere collegati alla tipologia degli stessi. In certe zone si può demolire un palazzo e rifarlo ex novo con una DIA!!! E questo è forse un intervento minore? La manutenzione ordinaria (intervento libero) delle facciate e della copertura di un grattacielo è forse un intervento minore? Non è forse meglio definire i lavori minori come quei lavori che NON presentano rischi particolari di cui all'allegato XI e di entità inferiore a 200 u/g (oppure 100 o 150 o quello che si vuole)?. Un saluto all'ing. Porreca e a tutti i lettori |