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D.Lgs. 81/2008: la verifica di conformita’ delle macchine
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PuntoSicuro ha presentato gli atti del convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del nuovo Testo Unico” che si è tenuto a ottobre dello scorso anno durante la manifestazione Ambiente Lavoro Convention di Modena.
Il convegno, organizzato da ISPESL – Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, aveva l’obiettivo di evidenziare le novità introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 nel settore della cantieristica; ad esempio in relazione alle opere provvisionali, ai compiti di chi si occupa di sicurezza e alle novità sulla prevenzione degli infortuni.
Di un tema specifico molto importante per la sicurezza dei lavoratori parla l’Ing. Luigi Monica in “Macchine per cantiere e costruzione: analisi delle risultanze dell'Accertamento Tecnico condotto dall'ISPESL nell'attività di Sorveglianza del Mercato".
Prima di affrontare questo tema ricordiamo – come indicato in uno spazio web dedicato sul sito Ispesl - che la “Sorveglianza del Mercato”, prevista dal D.P.R. 459/96, atto legislativo di recepimento italiano della Direttiva Macchine, è “un processo di verifica di conformità che si struttura in varie fasi e coinvolge diversi soggetti istituzionali”.
In particolare è assicurata da due Ministeri, il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (MLSPS), che si avvalgono del supporto tecnico operativo dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) e delle Regioni.
Generalmente le segnalazioni di non conformità provengono dagli Organi di Vigilanza territoriale, mentre le fasi di accertamento della rispondenza ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) sulla base del Fascicolo tecnico di costruzione è espletato dall’ISPESL in collaborazioni con i ministeri citati.
Nell’intervento dell’Ing. Luigi Monica si indica che la Sorveglianza del Mercato comporta due fasi principali:
- “le autorità nazionali deputate devono controllare che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle disposizioni nazionali che recepiscono le direttive del nuovo approccio”
- “successivamente devono intervenire, se del caso, per ripristinare la conformità”.
In particolare la Sorveglianza del Mercato “può essere messa in atto dopo che è stata accertata una non conformità su un prodotto immesso sul mercato o messo in servizio”: gli organi di vigilanza “possono scoprirla durante una verifica sul luogo di lavoro o a seguito di incidente”.
In questo caso l’autorità di sorveglianza “intima al costruttore od al suo rappresentante europeo di rendere il prodotto conforme alle disposizioni applicabili e rimediare alla violazione”;
l’intervento correttivo dipenderà “dal grado di mancata conformità, che va stabilito caso per caso, e deve rispettare il principio della proporzionalità”.
Se poi il costruttore “non ottempera a quanto intimato o le misure intraprese sono ritenute insufficienti”, le autorità prendono “appropriate misure per limitare o vietare l’immissione sul mercato interno o la messa in servizio del prodotto in questione e per garantirne il ritiro dal commercio”.
Di Sorveglianza di Mercato si parla anche nel Decreto legislativo 81/2008.
Ad es. nell’art. 9, a proposito delle competenze degli enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e nell’art. 70 al comma 4:
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza; b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato. |
Nell’intervento vengono anche indicati alcuni dati, per esempio i 1539 “modelli” di macchine segnalate non conformi dal 1996 al 30 giugno 2008 e i particolare i 340 “modelli” di macchine segnalate non conformi utilizzate in cantiere e per costruzione. E il 31% di queste ultime sono collegate ad infortuni.
Oltre agli altri dati riportati - che vi invitiamo a leggere nel documento originale – sono infine interessanti anche alcuni esempi di macchine risultate non conformi.
Ad esempio a proposito di un escavatore idraulico cingolato è indicato che “la macchina non è stata progettata e presentata al mercato munita di punti di ancoraggio in grado di ricevere una cabina e/o una struttura di protezione del conducente contro i rischi connessi con il ribaltamento e/o rovesciamento. La macchina è risultata essere non conforme in quanto il sedile del conducente della macchina non risulta dotato di una cintura di sicurezza o di un dispositivo equivalente che mantenga il conducente sul suo sedile”.
- “Macchine per cantiere e costruzione: analisi delle risultanze dell'Accertamento Tecnico condotto dall'ISPESL nell'attività di Sorveglianza del Mercato", Ing. Luigi Monica - ISPESL (formato PDF, 636 kB);
Tiziano Menduto
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