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Direttiva macchine: sicurezza e qualifiche per la manutenzione elettrica

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

18/12/2009

Disponibile un approfondimento su manutenzione degli equipaggiamenti elettrici e qualificazione degli addetti in relazione al D.Lgs. 81/2008 e alla nuova direttiva macchine. La manutenzione, i documenti, la normativa tecnica e i percorsi formativi.

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Ricordando che tra pochi giorni, il 29 dicembre 2009, entrerà in vigore in tutta Europa la nuova direttiva macchine 2006/42/CE, con questo articolo PuntoSicuro presenta un intervento che si tenuto nell’ambito del convegno “La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico”; convegno che si svolto a Bari il 23 ottobre 2009 ed è stato organizzato dall’Ispesl (Dipartimento Tecnologie di Sicurezza).
Se nella prima parte del convegno sono state evidenziate le future integrazioni tra le disposizioni legislative della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE e del Decreto legislativo 81/2008, nella seconda parte è stato invece affrontato il tema della conformità e della manutenzione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, in ragione delle significative novità in materia introdotte dal D.Lgs 81/2008 e da quelle previste dalla Direttiva 2006/42/CE.


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Proprio di equipaggiamenti elettrici si parla nell’intervento “La manutenzione elettrica delle macchine e la qualificazione degli addetti”, a cura dell’Ing. Nigri del Dipartimento Territoriale di Bari dell’Ispesl.

L’autore ricorda che l’obbligo di manutenere le macchine nei luoghi di lavoro è ribadito dal D. Lgs. 81/2008. Ad esempio al comma 4,  lettera a) dell’articolo 71 è indicato:

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
(…)
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);
(…) 

In particolare la manutenzione di una macchina necessita di adeguata pianificazione e la base di questa pianificazione è fornita dal “manuale di uso e manutenzione”, un documento “indirizzato all’utente finale e a tecnici specializzati che fornisce le indicazioni necessarie per eseguire la corretta manutenzione della macchina”.

Ma veniamo alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Il punto 1.7.4 dell’Allegato I alla direttiva 2006/42/CE prescrive che “ogni macchina debba essere accompagnata da istruzioni per la manutenzione destinate a essere usate da personale specializzato” e al punto 1.7.4.2 si specifica che il manuale di uso e manutenzione deve contenere istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di manutenzione.
La nuova direttiva evidenzia il fatto che “le macchine, quando sono oggetto di interventi di manutenzione, possono diventare fonte di pericolo anche se, per la loro realizzazione, sono stati rispettati tutti i RES” (Requisiti essenziali di sicurezza) delle direttive ad esse applicabili ed il fabbricante deve “procedere a una corretta valutazione dei rischi che la macchina presenta anche nel corso di attività di manutenzione”: i risultati dovranno essere riportati nel fascicolo tecnico (TCF).

Se il TCF contiene dunque le soluzioni del fabbricante per ridurre al minimo i rischi legati alle attività di manutenzione della macchina, è auspicabile – continua l’autore – “che tali soluzioni siano trasferite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione della macchina sotto forma di liste di riscontro (check list) oppure di schede operative facilmente comprensibili per l’utente finale”.

Riguardo alla manutenzione elettrica con l'entrata in vigore del Testo Unico e nel caso di “lavori elettrici sotto tensione”, è diventato obbligatorio riconoscere l'idoneità dei lavoratori secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica.
Se tuttavia il D.Lgs. 81/2008 richiede di attribuire una qualifica solo al personale destinato a eseguire “lavori elettrici sotto tensione”, la “normativa tecnica, che il Testo Unico definisce pertinente, richiede invece che si attribuisca una qualifica anche al personale destinato a eseguire ‘lavori elettrici fuori tensione’”.

Riguardo ai lavori elettrici il primo riferimento è costituito dalla norma CEI 11-48 – Esercizio degli impianti elettrici (2005), una norma che contiene le “regole fondamentali che devono essere rispettate nell’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può essere esposto a rischi elettrici”. 
Tuttavia “la pertinente normativa tecnica non può non essere identificata con la norma CEI 11-27 (2005)” che fornisce alcune importanti definizioni e “prescrive che ‘ogni attività’ su impianti o apparecchiature elettriche sia svolta da personale adeguatamente formato”.
In particolare questa norma “definisce i contenuti minimi dei percorsi formativi al termine dei quali si attribuiscono le qualifiche alle persone destinate a eseguire lavori elettrici:  
- persona esperta (PES);  
- persona avvertita (PAV);  
- persona idonea (PEI) a operare sulle apparecchiature elettriche”.
Vediamo alcune caratteristiche di questi operatori:
- “PAV e PES possono eseguire solo lavori elettrici fuori tensione;
- PAV si distingue da PES per l’incapacità ad affrontare in autonomia il lavoro elettrico;
- solo persone idonee (PEI) possono eseguire lavori elettrici sotto tensione”.

C’è infine da tenere conto anche della norma CEI EN 60204-1 (2006) che si applica ai quadri elettrici delle macchine: secondo la norma a questi quadri elettrici possono accedere “solo persone istruite in ambito elettrico (art. 3.53) e persone avvertite in ambito elettrico (art.
 3.31)”.
L’intervento presenta anche un’utile tabella di confronto – che vi invitiamo a visionare - tra CEI 11-27 e CEI EN 60204-1 in merito alla qualificazione professionale richiesta alle persone autorizzate ad accedere ai quadri elettrici delle macchine.

L’autore conclude il suo discorso dando indicazioni relative al percorso formativo per l’attribuzione delle qualifiche previste dalla norma tecnica CEI 11-27, percorso che si basa su:
- “affiancamento a persone esperte, direttamente sul campo in ambito aziendale (training on job);  
- corsi di formazione interni o esterni all'azienda”.
Inoltre gli “organismi esterni all'azienda, che tengono corsi di formazione in materia di sicurezza nei lavori elettrici, sono tenuti a rilasciare un attestato di regolare frequenza al corso, comprensivo della valutazione finale dei partecipanti”. E con riferimento a tale valutazione, il datore di lavoro “può conferire una qualifica ai propri dipendenti, provvedendo a rilasciare un’attestazione di idoneità in forma scritta”.
 


La manutenzione elettrica delle macchine e la qualificazione degli addetti”, Francesco Paolo Nigri - ISPESL Dip. di Bari, intervento dal convegno “La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico” (formato PDF, 903 kB).
 
 



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