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Etichette alimentari piu' complete per la sicurezza delle persone allergiche

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza alimentare, HACCP

02/12/2003

Pubblicata la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 200/13/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

Le allergie alimentari condizionano la vita di numerose persone; per un allergico ad una determinata sostanza non è infatti cosa facile individuare tutti gli alimenti nei quali è contenuto l’allergene.

Tra gli allergeni alimentari più diffusi si trovano il latte vaccino, la frutta, le leguminose (in particolare le arachidi e la soia), le uova, i crostacei, le noci, i pesci, gli ortaggi (sedano e altri alimenti della famiglia delle Ombrellifere), il grano e altri cereali.
Tali allergeni alimentari più diffusi intervengono nella composizione di una grande varietà di alimenti preparati. Si pensi ad esempio che il lattosio più essere utilizzato anche nella produzione del prosciutto cotto o di salsicce di maiale.

Anche gli additivi alimentari possono essere all'origine di reazioni indesiderate, ma spesso è difficile evitarli,dal momento che non tutti sono sempre indicati nell'etichettatura.

Per fornire un'informazione più completa sulla composizione dei prodotti alimentari ai consumatori che soffrono di allergie alimentari, il Parlamento europeo ha emanato la direttiva 2003/89/CE che modifica la direttiva 2000/13/CE. La nuova direttiva prevede che gli additivi, i coadiuvanti tecnologici e altre sostanze con effetti allergenici siano indicati sulle etichette dei prodotti.

La direttiva rende obbligatoria l'inclusione nell'elenco degli ingredienti di tutti gli ingredienti e di tutte le altre sostanze presenti in un determinato prodotto alimentare. Nel caso delle bevande alcoliche sarà obbligatorio indicare nell'etichettatura tutti gli ingredienti con effetti allergenici presenti nella bevanda considerata.

Le disposizioni introdotte dalla nuova direttiva sono visualizzabili qui.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore entro il 25 novembre 2004 le disposizioni per consentire la vendita dei prodotti conformi alla direttiva 2003/89 CE a decorrere dal 25 novembre 2004 e vietare la vendita dei prodotti non conformi a decorrere dal 25 novembre 2005.
I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla direttiva 2003/89 CE potranno essere venduti fino a esaurimento delle scorte.

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