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Dopo la pubblicazione dell’Accordo Stato regioni del 26 gennaio 2006 iniziò un primo, e talvolta duro, e bizzarro dibattito sulla formazione a distanza. O meglio, dato che l’Accordo includeva la possibilità della formazione a distanza solo per i corsi di aggiornamento, alcune fonti, per deduzione logica-contraria non ne riconoscevano la sua applicazione alla formazione per i Moduli A, B e C per R.S.P.P.
Con le successive Linee Guida relative all’Accordo Stato Regioni del 5 ottobre 2006, pubblicate sulla G.U. il 7 dicembre, veniva definito che, nella metodologia di insegnamento e apprendimento per i Moduli A, B e C, “è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l’attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema”.
Rocco Vitale
Presidente Aifos
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Formazione a distanza: chiudere con gli imbroglioni
Dopo la pubblicazione dell’Accordo Stato regioni del 26 gennaio 2006 iniziò un primo, e talvolta duro, e bizzarro dibattito sulla formazione a distanza. O meglio, dato che l’Accordo includeva la possibilità della formazione a distanza solo per i corsi di aggiornamento, alcune fonti, per deduzione logica-contraria non ne riconoscevano la sua applicazione alla formazione per i Moduli A, B e C per R.S.P.P.
Con le successive Linee Guida relative all’Accordo Stato Regioni del 5 ottobre 2006, pubblicate sulla G.U. il 7 dicembre, veniva definito che, nella metodologia di insegnamento e apprendimento per i Moduli A, B e C, “è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l’attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema”.
Non si intende riaprire un dibattito, sul quale molti erano intervenuti con utili pareri ed osservazioni, che purtroppo non ha ottenuto nessun risultato. Si osserva però che tale situazione è all’origine dello stato attuale: confuso, caotico, indefinito ed indefinibile.
Del resto poteva essere proprio la fase di sperimentazione ad essere utilizzata per la formazione a distanza ma, anche in questo caso, la cosiddetta sperimentazione è terminata il 14 febbraio 2008 e da allora non è successo nulla: dimenticanza o superficialità!
Pensare di aver risolto il problema della FAD non affrontando il problema, con la sua esclusione “nella fase attuale”, sono trascorsi quasi 4 anni alimentando nel contempo scelte commerciali e basso profilo formativo che ne hanno danneggiato l’immagine e la sua importanza.
A fronte di pochi e seri operatori che hanno contribuito a tenere alto il valore della formazione a distanza si sono scatenati furbi e furbastri, commercianti ed imbroglioni, che vendono attestati e spacciano per formazione a distanza le mail o un CD.
Una fantomatica associazione per la sicurezza pubblicizza, acquistando intere pagine sui quotidiani nazionali, l’imbroglio all’adempimento formativo “vendendo” l’attestato contrassegno.
La legislazione aveva già affrontato il problema della formazione a distanza. Per tutti basti citare alcuni decreti del ministero della pubblica istruzione che riconoscono la piena legittimità dell'insegnamento a distanza a livello universitario e per i dirigenti scolastici: Decreto Ministeriale 17 aprile 2003 - Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 GU 29 aprile 2003, n. 98 - sui criteri per la formazione a distanza (FAD) universitaria e il Decreto Ministeriale 18 settembre 2002, n. 98 - Formazione del personale preposto alla direzione delle scuole paritarie - La formazione a distanza (FAD) riconosciuta dal ministero della pubblica istruzione.
Vi sono alcuni fattori che segnano un vizio di origine di come è stato affrontato il problema della FAD e che ancora ne costituisce il suo punto debole. Si tratta, a mio avviso, non aver affrontato il tema dei soggetti autorizzati analizzando le diverse problematiche.
Allorquando l’Accordo Stato regioni del 26/01/06 prevede la possibilità dell’aggiornamento per i RSPP con il sistema della FAD è implicito il riconoscimento che siano gli stessi soggetti abilitati all’erogazione dei corsi in aula a svolgere la FAD. Ma anche in questo caso siamo alle deduzioni mancandone nell’Accordo qualsiasi riferimento. Quasi a voler nascondere e mantenere sotto tono il fatto di aver, od essere stati costretti, ad introdurre la prima formazione alla sicurezza in FAD.
Vi è poi tutto il resto della formazione per gli altri soggetti non regolamentata che ha, di fatto, scatenato il mercato dove a fronte di pochi e buoni operatori hanno imperversato improvvisazione e speculazione. Per molti la FAD è stata utilizzata, ed è ancora intesa, come uno strumento per ottenere un Attestato con minor impegno di tempo, il più presto possibile, in modo semplicistico e senza vincoli.
Non aver voluto affrontare a suo tempo questo problema ci porta alla situazione odierna che solo un intervento pesante e determinate può cercare di rimettere un po’ di ordine nella formazione a distanza.
Nei prossimi mesi si aprirà una nuova possibilità per rimediare (se sarà possibile a fronte di coloro che hanno e stanno rovinando il mercato) ed iniziare un nuovo percorso virtuoso che veda la legittimazione della FAD per la formazione della sicurezza sul lavoro.
Nello scorso autunno il Tavolo tecnico delle Regioni ha elaborato una bozza di accordi da sottoporre all’approvazione della Conferenza stato regioni. La loro approvazione era attesa nello scorso maggio ma l’incombere delle elezioni regionali ne hanno fatto slittare l’approvazione. Una osservazione a margine ci sollecita a pensare (male ma, forse indovinando) quanto poco valore viene attribuito alla formazione quale prevenzione per la sicurezza sul lavoro a fronte di un posto di consigliere regionale!
Però rendiamo atto al lavoro svolto che rappresenta un punto di arrivo e condiviso tra le parti sociali. Tra le novità che riguardano la Formazione a Distanza è da sottolineare il principio in base al quale i lavoratori possono svolgere in FAD la metà del monte ore della formazione generale mentre per i Dirigenti il ricorso alla FAD è ammesso per il modulo giuridico e normativo.
Inoltre il richiamo agli accordi interconfederali ed il ruolo degli enti bilaterali e paritetici potranno incidere notevolmente nella definizione di percorso formativi che prevedano l’utilizzo della FAD. Vale la pena ricordare come – per la prima volta – ne è prevista la definizione suddividendo la FAD in due fattispecie:
Autoformazione a distanza integrata da un sistema di supporto (esperto/tutor)
E-learning: modello che integra tutte le fasi del processo formativo all’interno di un sistema informatico (piattaforma e-learning). Rappresenta una estensione della formazione in aula da cui si distingue solo per l’utilizzo della tecnologia. La tecnologia garantisce il supporto del tutor-docente e il monitoraggio.
Infine un appello al Ministro Sacconi e ai Presidenti delle Regioni. Nel “testo unico” della sicurezza e nelle correlate modifiche introdotte dal D. Lgs. 106/09 è valorizzato il ruolo della bilateralità e dell’importanza della formazione.
Certamente non mancano coloro che, datori lavoro, dirigenti, preposti ed anche lavoratori pensino di ricorrere alla FAD solo per aggirare l’obbligo formativo e comunque per ottenere (o comperare) un Attestato senza perdere tempo e con poca spesa confortati dai venditori che assicurano certezza della mancanza di ispezioni.
Siamo tutti per una formazione sostanziale e non del rispetto formale dell’adempimento normativo. Coloro che sono preposti ai controlli ed alle ispezioni diano serie e precise indicazioni alle Direzioni Provinciali del Lavoro ed alle ASL affinchè sia svolta una attenta opera di controllo sugli attestati “senza effettività” emessi a seguito una fasulla formazione on line, senza alcun fondamento scientifico, culturale e didattico.
Del resto poteva essere proprio la fase di sperimentazione ad essere utilizzata per la formazione a distanza ma, anche in questo caso, la cosiddetta sperimentazione è terminata il 14 febbraio 2008 e da allora non è successo nulla: dimenticanza o superficialità!
Pensare di aver risolto il problema della FAD non affrontando il problema, con la sua esclusione “nella fase attuale”, sono trascorsi quasi 4 anni alimentando nel contempo scelte commerciali e basso profilo formativo che ne hanno danneggiato l’immagine e la sua importanza.
A fronte di pochi e seri operatori che hanno contribuito a tenere alto il valore della formazione a distanza si sono scatenati furbi e furbastri, commercianti ed imbroglioni, che vendono attestati e spacciano per formazione a distanza le mail o un CD.
Una fantomatica associazione per la sicurezza pubblicizza, acquistando intere pagine sui quotidiani nazionali, l’imbroglio all’adempimento formativo “vendendo” l’attestato contrassegno.
La legislazione aveva già affrontato il problema della formazione a distanza. Per tutti basti citare alcuni decreti del ministero della pubblica istruzione che riconoscono la piena legittimità dell'insegnamento a distanza a livello universitario e per i dirigenti scolastici: Decreto Ministeriale 17 aprile 2003 - Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 GU 29 aprile 2003, n. 98 - sui criteri per la formazione a distanza (FAD) universitaria e il Decreto Ministeriale 18 settembre 2002, n. 98 - Formazione del personale preposto alla direzione delle scuole paritarie - La formazione a distanza (FAD) riconosciuta dal ministero della pubblica istruzione.
Vi sono alcuni fattori che segnano un vizio di origine di come è stato affrontato il problema della FAD e che ancora ne costituisce il suo punto debole. Si tratta, a mio avviso, non aver affrontato il tema dei soggetti autorizzati analizzando le diverse problematiche.
Allorquando l’Accordo Stato regioni del 26/01/06 prevede la possibilità dell’aggiornamento per i RSPP con il sistema della FAD è implicito il riconoscimento che siano gli stessi soggetti abilitati all’erogazione dei corsi in aula a svolgere la FAD. Ma anche in questo caso siamo alle deduzioni mancandone nell’Accordo qualsiasi riferimento. Quasi a voler nascondere e mantenere sotto tono il fatto di aver, od essere stati costretti, ad introdurre la prima formazione alla sicurezza in FAD.
Vi è poi tutto il resto della formazione per gli altri soggetti non regolamentata che ha, di fatto, scatenato il mercato dove a fronte di pochi e buoni operatori hanno imperversato improvvisazione e speculazione. Per molti la FAD è stata utilizzata, ed è ancora intesa, come uno strumento per ottenere un Attestato con minor impegno di tempo, il più presto possibile, in modo semplicistico e senza vincoli.
Non aver voluto affrontare a suo tempo questo problema ci porta alla situazione odierna che solo un intervento pesante e determinate può cercare di rimettere un po’ di ordine nella formazione a distanza.
Nei prossimi mesi si aprirà una nuova possibilità per rimediare (se sarà possibile a fronte di coloro che hanno e stanno rovinando il mercato) ed iniziare un nuovo percorso virtuoso che veda la legittimazione della FAD per la formazione della sicurezza sul lavoro.
Nello scorso autunno il Tavolo tecnico delle Regioni ha elaborato una bozza di accordi da sottoporre all’approvazione della Conferenza stato regioni. La loro approvazione era attesa nello scorso maggio ma l’incombere delle elezioni regionali ne hanno fatto slittare l’approvazione. Una osservazione a margine ci sollecita a pensare (male ma, forse indovinando) quanto poco valore viene attribuito alla formazione quale prevenzione per la sicurezza sul lavoro a fronte di un posto di consigliere regionale!
Però rendiamo atto al lavoro svolto che rappresenta un punto di arrivo e condiviso tra le parti sociali. Tra le novità che riguardano la Formazione a Distanza è da sottolineare il principio in base al quale i lavoratori possono svolgere in FAD la metà del monte ore della formazione generale mentre per i Dirigenti il ricorso alla FAD è ammesso per il modulo giuridico e normativo.
Inoltre il richiamo agli accordi interconfederali ed il ruolo degli enti bilaterali e paritetici potranno incidere notevolmente nella definizione di percorso formativi che prevedano l’utilizzo della FAD. Vale la pena ricordare come – per la prima volta – ne è prevista la definizione suddividendo la FAD in due fattispecie:
Autoformazione a distanza integrata da un sistema di supporto (esperto/tutor)
E-learning: modello che integra tutte le fasi del processo formativo all’interno di un sistema informatico (piattaforma e-learning). Rappresenta una estensione della formazione in aula da cui si distingue solo per l’utilizzo della tecnologia. La tecnologia garantisce il supporto del tutor-docente e il monitoraggio.
Infine un appello al Ministro Sacconi e ai Presidenti delle Regioni. Nel “testo unico” della sicurezza e nelle correlate modifiche introdotte dal D. Lgs. 106/09 è valorizzato il ruolo della bilateralità e dell’importanza della formazione.
Certamente non mancano coloro che, datori lavoro, dirigenti, preposti ed anche lavoratori pensino di ricorrere alla FAD solo per aggirare l’obbligo formativo e comunque per ottenere (o comperare) un Attestato senza perdere tempo e con poca spesa confortati dai venditori che assicurano certezza della mancanza di ispezioni.
Siamo tutti per una formazione sostanziale e non del rispetto formale dell’adempimento normativo. Coloro che sono preposti ai controlli ed alle ispezioni diano serie e precise indicazioni alle Direzioni Provinciali del Lavoro ed alle ASL affinchè sia svolta una attenta opera di controllo sugli attestati “senza effettività” emessi a seguito una fasulla formazione on line, senza alcun fondamento scientifico, culturale e didattico.
Rocco Vitale
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Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0 | 02/07/2010 (09:14) |
Pienamente d'accordo! In effetti, alcuni formatori stanno spingendo sulla formazione in "videopresenza"; non è una FAD in senso stretto in quanto consente di fare domande ai docenti in tempo reale offrendo mggiore interattività senza la necessità di spostarsi dal luogo di lavoro. Che sia la soluzione? Cordiali saluti! |