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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa l’obbligo di formare i lavoratori e i RLS in collaborazione con gli organismi paritetici, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
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Formazione per la sicurezza: la collaborazione con gli organismi paritetici
Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa l’obbligo di formare i lavoratori e i RLS in collaborazione con gli organismi paritetici, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
Che cosa si intende con l’espressione “la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici” ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008?
Con riferimento al quesito proposto, appare opportuno sottolineare che nell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il legislatore utilizza la formula “collaborazione” lasciando verosimilmente intendere che il datore di lavoro possa avvalersi dell’apporto di organismi specializzati in azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Questi ultimi sono rappresentati, nella fattispecie, dagli organismi paritetici che devono essere presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro e che abbiano i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee); organismi che assolvono una funzione di orientamento e promozione in ordine alla formazione ed il cui parere non risulta essere vincolante in relazione allo svolgimento della formazione stessa che rimane, pertanto, valida anche in sua assenza.
Si precisa, infatti, che nell’ambito del D. Lgs. n. 81/2008 non è comminata alcuna sanzione per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza realizzata senza avvalersi della collaborazione degli organismi paritetici. In tal senso le proposte di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 approvate dal Governo nella seduta del 27 marzo 2009, nell’ambito della quale è stata avanzata la proposta di sostituire l’espressione “deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici” con quella “può avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici”.
Tanto premesso, si ritiene opportuno evidenziare che il comma 12 dell’art. 37, nella sua formulazione, imponga unicamente un obbligo di collaborazione che, ragionevolmente, può intendersi ottemperato previa necessaria informazione all’organismo paritetico, che sia in possesso dei requisiti sopra citati.
Con riferimento al quesito proposto, appare opportuno sottolineare che nell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il legislatore utilizza la formula “collaborazione” lasciando verosimilmente intendere che il datore di lavoro possa avvalersi dell’apporto di organismi specializzati in azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Questi ultimi sono rappresentati, nella fattispecie, dagli organismi paritetici che devono essere presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro e che abbiano i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee); organismi che assolvono una funzione di orientamento e promozione in ordine alla formazione ed il cui parere non risulta essere vincolante in relazione allo svolgimento della formazione stessa che rimane, pertanto, valida anche in sua assenza.
Si precisa, infatti, che nell’ambito del D. Lgs. n. 81/2008 non è comminata alcuna sanzione per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza realizzata senza avvalersi della collaborazione degli organismi paritetici. In tal senso le proposte di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 approvate dal Governo nella seduta del 27 marzo 2009, nell’ambito della quale è stata avanzata la proposta di sostituire l’espressione “deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici” con quella “può avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici”.
Tanto premesso, si ritiene opportuno evidenziare che il comma 12 dell’art. 37, nella sua formulazione, imponga unicamente un obbligo di collaborazione che, ragionevolmente, può intendersi ottemperato previa necessaria informazione all’organismo paritetico, che sia in possesso dei requisiti sopra citati.
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Rispondi Autore: Francesco Cuccuini - likes: 0 | 16/04/2010 (08:22) |
"Deve avvalersi" senza sanzioni é equivalente a "può avvalersi". ...anche se "può avvalersi" é più chiaro. Saluti |
Rispondi Autore: Flavio - likes: 0 | 17/04/2010 (10:24) |
Non sono per niente d'accordo sull'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro. La norma prevede che questo tipo di formazione deve essere effettuata in collaborazione degli organismi paritetici. E' implicito che se fatta senza questa collaborazione , tale formazione non risulta idonea, come cosi dovrebbe essere se eseguita al di fuori dell'orario di lavoro. Non è pensabile estrapolare ulteriori deduzioni per una mancanza di sanzioni sulla qualità, le sanzioni sono già presenti quando si mette in atto una formazione priva dei requisiti del dettato di legge, quindi assente. Unica porzione degna di rilievo è l'interpretazione dell'ultimo comma, circa l'obbligo d'informazione dell'organismo paritetico. |
Rispondi Autore: Andrea RSPP - likes: 0 | 19/04/2010 (10:20) |
D'accordo oppure no...è comunque l'interpretazione del Ministero del Lavoro...varrà pur qualcosa di più rispetto all'opinione di un qualsiasi cittadino... Non tenerne conto sarebbe quasi come dire che quando una legge non ti trova d'accordo, allora non la rispetti. Andrea RSPP |
Rispondi Autore: giacomo calvi - likes: 0 | 19/04/2010 (10:46) |
ci sono anche altre interpretazioni del ministero, e sucessive, che tra le altre cose non rendono gli organismi paritetici soggetti passivi e esclusivamente ricevitori e raccoglitori di carta e di inforamzioni ma, al contrario li rendono di riferimento per la informazione e formazione. altri commenti si potrebbero fare ma per pra allego parte del documento del ministero: 17 febraio 2010 accordo per la formazione 2010 Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità di valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori come dei loro organismi bilaterali, là dove esistenti, al fine di favorire investimenti formativi a) mirati ai soggetti più esposti alla esclusione dal mercato del lavoro; b) organizzati, secondo criteri non autoreferenziali, in ambienti produttivi o prossimi a essi; e) rispondenti alla domanda di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelle transizioni occupazionali che caratterizzeranno il mercato del lavoro nel corso del 2010; d) progettati in una logica di placement, volta cioè a ottimizzare un incontro dinamico e flessibile tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rendere più efficiente il raccordo e, là dove opportuna, l'integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte dei settori e dei territori in cui le imprese operano. ... impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per "competenze". Ciò comporta la convergenza verso la definizione di un sistema nazionale di competenze in grado di garantire ai cittadini la spendibilità delle competenze comunque acquisite. Ciò significa: a) estendere la sperimentazione del libretto formativo quale strumento di registrazione delle competenze, anche coinvolgendo, in una logica di sussidiarietà, gli organismi bilaterali; b) affermare il valore dell'istruzione e formazione tecnicoprofessionale anche promuovendo l'integrazione con il lavoro attraverso reti e intese tra istituti tecnici e professionali, enti di formazione e associazioni di settore, per condividere i fabbisogni di competenze e orientare coerentemente l'offerta formativa anche nel medio e lungo periodo, e) rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, di alta formazione universitaria,) con l'obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti; ... definizione, a partire dalle esperienze già presenti a livello regionale, in via sperimentale per il 2010 di un sistema di accreditamento su base regionale e secondo standard omogenei condivisi a livello nazionale di "valutatori/certificatori" valorizzando il ruolo delle parti sociali e dei loro organismi bilaterali. Tali valutatori/certificatori dovranno essere in grado di riconoscere, valutare e certificare, in situazioni di compito autentiche e su domanda della persona in cerca di occupazione, le effettive competenze dei lavoratori comunque acquisite, in modo da rafforzare la trasparenza e la migliore informazione nel mercato del lavoro, da accrescere la capacità di offerta sul mercato del lavoro, da migliorare l'incontro tra domanda e offerta e da stimolare la ricerca delle più utili attività formative. Lo strumento idoneo a registrare le competenze acquisite sarà il Libretto formativo introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 276/2003 che potrà confluire nel fascicolo elettronico dedicato a tutte le attività educative e lavorative come alle prestazioni sociali di ciascuna persona. mi sembra che ci sia molto da fare per valorizzare questi organismi, di prima istanza di riferimento sulla formazione.... o li vogliamo enti burocratizzati raccoglitori di carte? |
Rispondi Autore: Luca RSPP - likes: 0 | 30/04/2010 (18:16) |
il "può avvalersi" cambia di molto le cose. Nel Lazio si sta giocando una brutta partita sulla formazione... potere e soldi altrochè sicurezza per i lavoratori. |