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Gravidanza e sicurezza sul lavoro

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Rispondendo ad una istanza di interpello avanzata dall’Unione Industriale di Biella, il Ministero del Lavoro ha espresso un parere riguardo alla possibilità, prevista dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, di adibire ad altre mansioni la lavoratrice in stato di gravidanza.
Gli industriali chiedevano se tale possibilità  possa essere valutata anche con riferimento ad altre unità produttive della stessa azienda “situate ad una distanza ragionevole”.

L’art. 17, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 151/2001 prevede, tra le cause di interdizione anticipata della lavoratrice in stato di gravidanza, l’ipotesi in cui la stessa “non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12”.
Gli art. 7 e 12  disciplinano lo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni, reso necessario da diverse cause di disagio, quali l’impossibilità di svolgere lavori faticosi, sussistenza di condizioni di lavoro o ambientali ovvero di orario di lavoro pregiudizievoli alla salute della donna. 

“Il Legislatore ha valutato la possibilità di svolgere mansioni diverse quale unica ipotesi alternativa alla interdizione anticipata dal lavoro (tale alternatività è prevista, beninteso, nei soli casi di cui agli articoli 7, 12 e 17 citati, in cui il pericolo per la salute nasce dalle condizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro e non anche negli altri casi di astensione anticipata).”

Il ministero ha concluso quindi che “non rinvenendosi, nelle norme suindicate, alcun riferimento alle unità produttive in cui la lavoratrice avrebbe la possibilità di svolgere le diverse mansioni”, […] “il temporaneo spostamento della lavoratrice a mansioni non vietate possa avvenire anche al di fuori dell’unità produttiva in cui la stessa era inserita, ma con alcune limitazioni. In particolare, applicando analogicamente – e, comunque, nel rispetto del generale principio di favor per il lavoratore – le disposizioni stabilite dall’art. 56 del D.Lgs. n. 151/2001, in materia di rientro al lavoro dopo i congedi per maternità e paternità, la lavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 17, comma 2, del predetto decreto legislativo potrà essere spostata ad altra sede di lavoro ove vi siano condizioni ambientali compatibili, purché ubicata nello stesso comune e previo consenso dell’interessata.”


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