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Guida alla gestione degli appalti nel comparto chimico

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

11/11/2009

Disponibili in rete le linee guida sui criteri di gestione degli appalti nel comparto chimico. La valutazione dei fornitori, le misure da attuare prima che inizino i lavori e i compiti di committente, appaltatore e RLSSA.

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Il 9 marzo 2009 a Milano Federchimica e le Parti Sociali hanno organizzato un convegno dal titolo “L'impegno delle Parti sociali settoriali per la gestione condivisa della Sicurezza Salute Ambiente”.
Di questo convegno PuntoSicuro ha già presentato gli atti relativi a interventi e documentazione su Salute, Sicurezza e Ambiente (SSA) nel settore chimico e ha approfondito la conoscenza del Programma “Responsible Care” e dell’aggiornamento delle linee guida SSA.
Affrontiamo ora invece un argomento relativo alla gestione degli appalti seguendo il contenuto del documento “Linee guida appalti: linee guida sui criteri di gestione degli appalti”.

Nota: il documento presentato è precedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo 81/2008 dal decreto legislativo 106/2009, modifiche che tuttavia non cambiano in modo sostanziale le indicazioni contenute nelle linee guida.


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Nella premessa si indica che “l'obiettivo comune del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute e di igiene industriale sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente, attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, è da raggiungersi anche attraverso la corretta gestione delle attività e dei servizi conferiti in appalto”.
Per questa corretta gestione gli estensori del documento ritengono utile “l'adozione di sistemi di gestione degli aspetti di sicurezza salute ed ambiente che rispondano a requisiti riconosciuti a livello internazionale e che tengano in debita considerazione anche le opere e i servizi conferiti in appalto”.
Per le imprese che non applicano tali sistemi di gestione, queste linee guida possono essere utilizzate come riferimento nell'intento di “facilitare la messa in atto delle azioni necessarie per operare in sintonia con le norme contrattuali e di legge e di realizzare sempre migliori standards qualitativi in materia di ambiente e sicurezza”.
Il documento intende vuole promuovere problematiche ambientali e di sicurezza improntate alla partecipazione “eliminando atteggiamenti di tipo burocratico”; le linee guida “potranno trovare concreta applicazione nel rispetto delle caratteristiche dimensionali e operative delle differenti imprese”.

Fatte queste premesse e dopo aver ricordato gli obblighi connessi ai contratti di appalto  secondo l’articolo 26 del Decreto legislativo 81/2008, il documento indica che una adeguata gestione degli appalti si svilupperà secondo quattro diverse fasi.

Valutazione e selezione dei fornitori da parte del committente
Deve essere svolta una valutazione dei fornitori - tenendo in debita considerazione gli aspetti ambientali, di igiene industriale e di sicurezza – attraverso:
- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto: ad esempio “attraverso il controllo di iscrizione alla Camera di commercio o l’acquisizione di autocertificazione, oltre che, ad esempio, attraverso la verifica della applicazione delle norme contrattuali e di legge in materia di lavoro, dei requisiti richiesti da norme legislative specifiche quali conduzione generatori di vapore, patentino saldatore qualificato, della documentazione sulla formazione professionale dei lavoratori, del numero e tipologia di infortuni occorsi in un periodo di tempo, dei lavori simili eseguiti in precedenza, altro”;
- la verifica che “l'appaltatore o il lavoratore autonomo siano in grado di valutare i rischi specifici delle proprie attività e attuare le conseguenti azioni di prevenzione e protezione in conformità alle norme di legge”;
- la valutazione circa la possibilità da parte dei fornitori di “produrre le documentazioni ritenute necessarie (che diventeranno parti integranti del contratto di appalto, ad esempio: elenco del personale impiegato nell'appalto, certificazioni di attrezzature e materiali utilizzati, corretta progettazione e/o installazione, compatibilità ambientale e con i sistemi di sicurezza installati, dichiarazione di conformità e verifiche di accettazione e collaudo ai sensi delle leggi in vigore)”.

Fase precedente l'inizio dei lavori
Nella fase precedente l’inizio dei lavori è bene attuare le seguenti misure:
- “informazione da parte dell'impresa committente alle imprese appaltatrici e/o ai lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti sul sito e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”. Queste informazioni “possono essere fornite anche  mediante riunioni di sicurezza mirate e/o specifici permessi di lavoro”.
- “definizione tra committente e appaltatore, nell'ambito delle rispettive autonomie contrattuali e delle previste normative, delle funzioni aziendali e delle differenti persone coinvolte nell'appalto e dei rispettivi compiti con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, di sicurezza e di igiene industriale;
- “elaborazione da parte del committente del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali” tenuto conto dei riferimenti normativi (anche in riferimento alle modifiche portate al Testo Unico dal D.Lgs. 106/2009) e “delle risultanze dello scambio di informazioni di cui ai due punti precedenti e al fine di eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze”;
- “formalizzazione tra committente e appaltatore del contratto di appalto con la esplicita indicazione dei costi relativi alla sicurezza”;
- “informativa da parte dell'impresa appaltatrice ai propri lavoratori di quanto sopra (per esempio con apposite riunioni, se ritenuto opportuno dall'impresa committente e appaltatrice a tali riunioni potrà partecipare personale dell'impresa committente al fine di agevolare e rendere più efficace l'informativa)”;
- realizzazione di eventuali corsi di formazione in relazione ad appalti di particolare rilevanza o complessità;
- informazione dell’impresa al proprio RLSSA “in relazione agli aspetti ambientali e di sicurezza rilevanti connessi con le modifiche indotte dalle opere o i servizi conferiti in appalto”.
 
Fase di esecuzione dei lavori
Vediamo ora i compiti specifici in questa fase di committente, appaltatore e RLSSA (Rappresentate dei Lavoratori per la Salute, Sicurezza e Ambiente).
Il committente “coopera, se necessario, all'attuazione della prevenzione e della protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto” e “coordina, se necessario e ferme restando le rispettive autonomie dei differenti soggetti, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ricevendo le opportune informazioni da tutti i soggetti presenti sul sito (ad esempio: addestramento relativo alle azioni da mettere in atto a causa di un'emergenza che possa interessare l'area dell'appalto, anche se originata all'esterno dell'area stessa)”.
L'appaltatore rispetta le disposizioni del committente, si attiene alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e alle istruzioni fornite dai fabbricanti di macchinari per la parte di propria responsabilità, valuta i rischi dell'ambiente di lavoro sulla base delle informazioni ricevute adottando tutte le misure di sicurezza e integra i rischi segnalati con quelli specifici della propria attività.
Infine l'RLSSA “segnala alle funzioni aziendali interessate eventuali rischi individuati e connessi alle opere o servizi conferiti in appalto”. Questo importante attore della sicurezza aziendale, “informato sulle soluzioni adottate a seguito delle sue segnalazioni”, “può richiedere l'effettuazione di eventuali sopralluoghi sulle aree in cui si svolgono gli appalti concordandone preventivamente le modalità con le funzioni aziendali interessate”.

Conclusione lavori
Alla conclusione dei lavori è necessario:
- dare “informazione al committente della fine dei lavori”;
-  fare una “verifica e valutazione finale da parte del committente della corretta esecuzione dei lavori per quanto riguarda gli aspetti ambientali e di sicurezza”;
- dare “informazione al proprio RLSSA dei risultati della verifica e valutazione di cui sopra”.

Ricordiamo e riassumiamo per i nostri lettori alcune delle modifiche del decreto correttivo 106/2009 al citato articolo 26 del D. Lgs. 81/2008:

- il datore di lavoro è obbligato alle verifiche ed agli adempimenti previsti al comma 1 con riguardo ai lavori e, si aggiunge, ai servizi ed alle forniture solo in quanto abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, cioè quando abbia titolo legale per accedere a detti luoghi di lavoro per svolgere le specifiche prestazioni professionali dedotte nei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) va costantemente adeguato e aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture e, nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), va redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;
- l’obbligo di redigere il DUVRI viene meno per quanto riguarda i servizi di natura intellettuale,  le mere forniture di materiali o attrezzature,  i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI;
- nei casi in cui il contratto di lavori, forniture o servizi sia affidato da una centrale di committenza o da un datore di lavoro che non coincide con il committente, il soggetto che redige il DUVRI è colui che affida il contratto, mentre il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto dovrà integrarlo.

 

Federchimica, “Linee guida appalti: linee guida sui criteri di gestione degli appalti” (formato PDF, 79 kB).




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