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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'I cantieri temporanei e mobili e il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008
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Su “Salute e Sicurezza sul Lavoro”, un sito della Regione Lazio che ospita diversi documenti relativi al mondo della prevenzione – segnalati e presentati da PuntoSicuro in queste ultime settimane - sono state pubblicate le “Prime indicazioni operative per l'applicazione del D.Lgs. 81/08: Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili”.
Il documento, a cura del Gruppo Regionale Edilizia, è stato approvato dal Coordinamento Direttori S.Pre.S.A.L. (Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) il 30 settembre 2008.
Nella premessa del documento e in relazione alla figura del Committente e del Responsabile dei lavori, si ricorda che “nei casi in cui vi sia un incarico di progettazione e di controllo della esecuzione dell’opera, c’è sempre la figura del Responsabile dei lavori”.
Questa interpretazione, già condivisa dal gruppo di lavoro edilizia interregionale, “risulta confermata dal fatto che il comma 2 dell’art. 93 mette in capo obblighi specifici al solo Responsabile dei lavori”. Dunque ne consegue che “in un cantiere senza progetto e senza direzione dei lavori il Responsabile dei lavori può non essere presente”.
Inoltre se negli appalti privati, nei casi con incarico di progetto e direzione lavori, il Responsabile dei lavori “coincide con il progettista nella fase di progettazione e con il Direttore dei lavori nella fase di esecuzione”, negli appalti pubblici coincide per entrambe le fasi di progettazione ed esecuzione con il Responsabile Unico del Procedimento.
Il documento oltre alle specificità dei ruoli suddetti affronta altre tematiche del Titolo IV del Decreto legislativo 81/2008:
- responsabilità permanente dei Responsabili dei lavori (Art. 93, c. 2);
- responsabilità permanenti del Committente ( art.93, c.1, II periodo);
- obblighi del committente, delegabili (art.93, c.1, I periodo): con particolare riferimento agli “obblighi delegabili al responsabile dei lavori in fase di progettazione” e agli “obblighi delegabili al responsabile dei lavori in fase di esecuzione”;
- verifica dell’idoneità tecnico-professionale (art.90, art.97, allegato XVII): con particolare riferimento alla “verifica in capo a Committente o Responsabile dei lavori (art. 90 c.9 lett.a)” e alla “verifica in capo alla Ditta Affidataria (art. 97 c.2, allegato XVII punto3);
- Coordinatore della sicurezza ( art.91, art.92, art.98): requisiti professionali del Coordinatore per la progettazione, del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 98); Coordinatore per la progettazione (art. 91); Coordinatore per l’esecuzione;
- Ditta Affidataria (art.89, art.95, art.96, art.97): con particolare riferimento agli obblighi normativi
art. 97 c.1: il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni per Piano di Sicurezza e Coordinamento |
- obblighi dei Datori di lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti (art. 96);
- sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.
Riguardo a quest’ultimo punto l’articolo 90, comma 10 del D.Lgs. 81/2008 indica che:
In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. |
Si ricorda che “l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa anche in assenza del DURC”.
Il documento continua poi con una serie di esempi applicativi:
- Caso “A”, Irregolarità e Sicurezza Oggettiva: in cui un Tecnico della Prevenzione trova in cantiere una ditta esecutrice che sta eseguendo dei lavori in difformità ad alcune norme che tutelano la sicurezza oggettiva dei lavoratori;
- Caso “B” relativo alla sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo: in questo caso si analizzano i casi di mancanza della notifica preliminare, di mancanza del PSC o del Fascicolo (in situazioni di lavori senza o con titolo abilitativo);
- Caso”C” relativo all’interdizione dell'attività imprenditoriale: dove ad esempio si affrontano le definizioni di gravi violazioni e di reiterazione delle violazioni. Ricordiamo a questo proposito che, secondo la recente proposta di decreto correttivo, il concetto di reiterazione potrebbe essere sostituito da quello di violazione “plurima”.
Sono infine allegati diversi esempi di documenti:
- “Sospensione dell’efficacia del Titolo abilitativo”;
- “Provvedimento di sospensione dei lavori della ditta nell’ambito del cantiere edile sottoidentificato (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 art. 14)”;
- “Pagamento somma aggiuntiva relativa al provvedimento di sospensione dei lavori della ditta”;
- “Provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito del cantiere (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 art. 14)”;
- “Comunicazione provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. D.Lgs. 81/08, articolo 14”.
- “Comunicazione revoca provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. D.Lgs. 81/08, articolo 14”.
“Prime indicazioni operative per l'applicazione del D.Lgs. 81/08: Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili”, a cura del Gruppo Regionale Edilizia (ASL RMA, ASL RMB, , ASL RMC, ASL RMD, ASL RME, ASL RMF, ASL RMG, ASL RMH, ASL Latina, ASL Frosinone, ASL Rieti, ASL Viterbo) (formato PDF, 223 kB).
Tiziano Menduto
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