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I costi della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

22/04/2009

Promulgata dalla Regione Marche una legge sui costi della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Definiti i tipi di costi della sicurezza e forniti utili indirizzi su come fare la loro stima. A cura di G. Porreca.

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La Regione Marche ha promulgato la legge n. 33 del 18 novembre 2008 contenente delle “Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei e mobili”.
 
 
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Nella legge, che fonda la sua legittimità nella possibilità che il Titolo V della Costituzione ha fornito alle regioni di legiferare nella materia della sicurezza sul lavoro e che, secondo quanto nella stessa indicato, si applica, nell’ambito della potestà regionale, ai lavori pubblici di interesse regionale nella stessa definiti e, limitatamente agli aspetti fondamentali della stima e della contabilità, anche a lavori privati soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire, ai sensi degli artt. 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001, vengono precisate attività, compiti e responsabilità connesse sia alla “progettazione della sicurezza”, che alla “realizzazione dei lavori in sicurezza”, con particolare riferimento alla stima dei relativi costi ed alla contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei relativi oneri.
 
Nella legge n. 33/2008 della regione Marche vengono definiti (art. 2) i costi della sicurezza distinguendoli in costi della sicurezza inclusa ed in costi della sicurezza aggiuntiva, individuati i primi nei costi della sicurezza inclusi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni, determinati in sede di analisi del prezzo della lavorazione o stabiliti nel prezziario regionale ed i secondi nei costi della sicurezza aggiuntivi a quelli previsti nei prezzi unitari, individuati nel piano di sicurezza e coordinamento, derivanti da procedure, apprestamenti  e attrezzature per la sicurezza di tipo particolare. Negli artt. 5 e 6 della stessa legge regionale vengono specificati anche dettagliatamente alcuni costi che sono da considerarsi sia fra quelli della sicurezza inclusa che fra quelli della sicurezza aggiuntiva.
 
Con la legge n. 33/2008 della regione Marche, inoltre, facendo riferimento al prezzario della stessa Regione Marche, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 803 del 16/6/2008, vengono forniti degli indirizzi su come effettuare la stima dei costi della sicurezza sia quelli della sicurezza inclusa nei prezzi unitari di progetto che quelli della sicurezza aggiuntiva ai prezzi unitari di progetto (art. 7). Viene, altresì, ribadito che entrambi i costi devono essere determinati dal committente, che gli stessi non devono essere soggetti ai ribassi offerti dall'imprenditore  (art. 3) e che essi devono essere inseriti nel quadro economico (art. 8) il quale dovrà indicare l’importo complessivo delle lavorazioni e delle sicurezze distinto in:
      a)importo delle sole lavorazioni soggette a ribasso di gara;
      b) costi della sicurezza inclusa non soggetti a ribasso di gara;
      c) costi della sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso di gara. 
 
La legge n. 33/2008 è stata emanata dalla regione Marche evidentemente in contrapposizione a quanto indicato nella Determinazione n. 4/2006 del 26/7/2006 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed avente ad oggetto “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici” della quale chiaramente non condivide la impostazione e gli indirizzi forniti in materia di costi della sicurezza. Sull’argomento si segnala un approfondimento già pubblicato da PuntoSicuro a seguito della emanazione della determinazione n. 4/2006 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e nel quale veniva posta in evidenza, analogamente a quanto è possibile leggere in questa legge regionale, una posizione critica nei confronti delle indicazioni fornite dalla stessa Autorità e che tra l’altro condivideva le conclusioni alle quali era pervenuta la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in collaborazione con la Commissione Salute Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro e con l'Istituto ITACA nella loro Linee Guida per l’applicazione del D.P.R. n. 222/2003.
 
Sono i primi segnali questi dello sfaldamento che stiamo vivendo fra lo Stato e le Regioni e Province autonome in materia di legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro e le prime conseguenze di quell’assurdo principio di cedevolezza voluto dalla Costituzione, che ritroviamo ormai in tutte le leggi che riguardano la sicurezza sul lavoro e che è possibile leggere finanche nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, in base al quale le leggi dello stato in materia di sicurezza sul lavoro si applicano nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale specifica e perdono comunque di efficacia alla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Confusione su confusione.
 
Ing. Gerardo Porreca
 
 
 
 
 
 



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Rispondi Autore: nunzia m - likes: 0
30/06/2011 (13:11:57)
Salve,

vorrei sapere se gli oneri della sicurezza sono soggetti o meno ad iva.

Grazie
Nunzia

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