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Risposta
In effetti l’art. 24 del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, contenente “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, stabilisce che la contravvenzione si estingue se il contravventore provvede ad adempiere alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine dallo stesso fissato e provvede altresì al pagamento della sanzione ridotta, così come previsto dall’at. 21 comma 2 dello stesso decreto legislativo. Per alcuni casi però quali quello prospettato nel quesito formulato oppure nei casi di cessazione della attività lavorativa o dell’esercizio della macchina o dell’impianto oggetto della contravvenzione nonché nei casi di ottemperanza spontanea da parte del contravventore ancor prima che venisse accertata l’esistenza del reato da parte dell’organo di vigilanza o ancora nei casi in cui l’organo di vigilanza abbia omesso di impartire il provvedimento di prescrizione, occorre tener conto delle indicazioni fornite qualche anno addietro dalla Corte costituzionale e contenute nella sentenza n. 19 del 18/2/1998.
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I quesiti sul decreto 81/08: chiusura dell’attivita’ dopo un’ispezione
Chiarimenti circa l’applicazione del D. Lgs. n. 758/1994 sul nuovo sistema sanzionatorio. Come si applica la sanzione in caso di chiusura dell’attività dopo un’ispezione?
A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Sono un funzionario ispettivo e voglio porre un quesito in merito alla applicazione del D. Lgs. n. 758/1994 sul nuovo sistema sanzionatorio in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Sono un funzionario ispettivo e voglio porre un quesito in merito alla applicazione del D. Lgs. n. 758/1994 sul nuovo sistema sanzionatorio in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Un datore di lavoro dopo un ispezione e dopo avere avuta la comunicazione relativa alle prescrizioni impartite decide di chiudere la propria attività.
A questo punto si ammette il datore di lavoro al pagamento dell'ammenda ridotta oppure si da comunicazione alla Procura della Repubblica del mancato adempimento alle prescrizioni impartite?
La chiusura dell'attività può essere vista come cessazione della situazione di pericolo oppure la contravvenzione si estingue, così come recita l'art. 24 del D. Lgs 758/94 al comma 1, solo nel caso in cui il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede altresì al pagamento della sanzione ridotta?
Risposta
In effetti l’art. 24 del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, contenente “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, stabilisce che la contravvenzione si estingue se il contravventore provvede ad adempiere alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine dallo stesso fissato e provvede altresì al pagamento della sanzione ridotta, così come previsto dall’at. 21 comma 2 dello stesso decreto legislativo. Per alcuni casi però quali quello prospettato nel quesito formulato oppure nei casi di cessazione della attività lavorativa o dell’esercizio della macchina o dell’impianto oggetto della contravvenzione nonché nei casi di ottemperanza spontanea da parte del contravventore ancor prima che venisse accertata l’esistenza del reato da parte dell’organo di vigilanza o ancora nei casi in cui l’organo di vigilanza abbia omesso di impartire il provvedimento di prescrizione, occorre tener conto delle indicazioni fornite qualche anno addietro dalla Corte costituzionale e contenute nella sentenza n. 19 del 18/2/1998.
Con tale sentenza la Corte Costituzionale, interessata dal giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Ferrara, ad esprimersi, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, sulla legittimità costituzione dell’art. 24 comma 1 del D. Lgs. n. 758/1994 nella parte in cui non prevede che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa, con conseguente estinzione del reato, anche coloro che abbiano regolarizzato la violazione volontariamente ed indipendentemente dall’intervento dell'Organo di vigilanza (ad esempio con la rimozione delle circostanze nelle quali è stata riscontrata l'inadempienza o nei casi di messa fuori esercizio di macchine ed impianti risultati irregolari o di cessazione di attività del contravventore, ecc.) oppure anche nella ipotesi in cui l'Organo di vigilanza abbia omesso colposamente di impartire il provvedimento di prescrizione, ebbe modo di fornire delle utili indicazioni che ben si addicono al caso posto all’esame nel quesito introducendo quella che è stata definita la cosiddetta prescrizione “ora per allora”.
Con tale sentenza, infatti, la Corte Costituzionale ha sostenuto con tale sentenza che in tali casi l’organo di vigilanza deve ritenersi autorizzato ad impartire "ora per allora" la prescrizione prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 758/94 nonché ad attivare tutte le procedure amministrative previste dal decreto stesso (prescrizione, rivisita, ammissione al pagamento ridotto, comunicazione al PM degli adempimenti per l'archiviazione). La stessa Corte Costituzionale ha posto inoltre in evidenza come "una sottrazione del contravventore alla specifica procedura estintiva disciplinata dal D. Lgs. n. 758/94 determinerebbe indubbiamente una irragionevole e deteriore disparità di trattamento certamente rilevante sotto il profilo del divieto costituzionale di disciplinare in modo diverso situazioni analoghe". Quanto sopra, conclude la Corte Costituzionale, oltre che per un'ottica di equità costituzionale anche al fine di alleggerire il carico dell'Autorità Giudiziaria.
Si fa presente, infine, che le conclusioni sopraindicate alle quali la Corte Costituzionale è giunta con la sentenza n. 19 del 18/2/1998 sono state oggetto subito dopo la sua pubblicazione di una specifica comunicazione fatta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed indirizzata agli organi periferici di vigilanza con l’invito e la raccomandazione a volersi attenere alla stessa.
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