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Una serie di quesiti sulla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP, antincendio e primo soccorso. Un approfondimento risponde e chiarisce nel dettaglio il tipo di formazione obbligatoria e quando il datore di lavoro “può fare tutto da solo”. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
1° Quesito
Leggendo l’art. 34 c. 1 e c. 1-bis del D. Lgs. n. 81/2008 sul Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009 viene da rivolgere la seguente domanda: può il DDL di un impresa o unità produttiva con più di 5 lavoratori svolgere direttamente le funzioni di addetto alle emergenze antincendio-evacuazione e primo soccorso, fermo restando lo svolgimento della formazione di cui al c. 2 bis dello stesso articolo o per poter svolgere tali compiti deve anche svolgere la funzione di RSPP?
2° Quesito
E’ possibile da parte di un datore di lavoro svolgere direttamente l'attività di addetto al primo soccorso e antincendio nelle aziende con più di 5 dipendenti?
3° Quesito
In virtù dell’inserimento del comma 1 bis nell’art 34 del D. Lgs. n. 81/2008, è preclusa al datore di lavoro di un’azienda che occupa più di 5 lavoratori, la facoltà di svolgere direttamente i compiti di addetto all’antincendio e primo soccorso?
Se questo compito fosse precluso, si devono adeguare anche le aziende (con oltre 5 lavoratori) nel cui ambito è tuttora il datore di lavoro a svolgere le funzioni di addetto antincendio e di primo soccorso?
4° Quesito
Nell’art. 34 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 si parla di svolgimento diretto dei compiti dell’RSPP nelle aziende fino a 5 lavoratori:
“-1 bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis”
Cosa significa questo? Nelle aziende con più di 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere o no direttamente il compito di RSPP e contemporaneamente di primo soccorso e antincendio, come previsto dall’allegato 2 del decreto 81/08?
5° Quesito (dal commento alla risposta al quesito pubblicata il 4/11/2009)
Il comma 2-bis dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 (che prevede la frequentazione da parte del Datore di Lavoro ai corsi di primo soccorso e di antincendio) fa esplicito riferimento al "datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis" (che si riferisce ad aziende fino a 5 lavoratori in cui il Datore di Lavoro NON E' RSPP), per cui chiedo: nei casi di cui al comma 1, il Datore di Lavoro che è RSPP (e ha quindi svolto il corso di 16 ore ai sensi del DM 16/01/1997) può non frequentare i corsi di cui al DM 10/03/98 e DM 388/2003?
6° Quesito (dal commento alla risposta al quesito pubblicata il 4/11/2009)
Perché si sostiene che la formazione antincendio e di primo soccorso nei casi esposti nel quesito pubblicato il 4/11/2009 sia obbligatoria per il datore di lavoro quando lo stesso decreto correttivo n. 106/2009 usa il verbo "può" frequentare e non "deve" frequentare?
Ora da un confronto dei due commi sopraindicati appare chiaro che con la introduzione del comma 1 bis, operata con il D. Lgs. n. 106/2009 il legislatore, rendendosi conto forse della difficoltà per i datori di lavoro delle medie aziende di poter svolgere direttamente in maniera utile ed efficace per la prevenzione nei luoghi di lavoro i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, ha voluto restringere ulteriormente la facoltà già concessa con il comma 1 ai datori di lavoro delle aziende inserite nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008, limitandola a quelle aziende che occupano fino a cinque lavoratori.
Ora premesso che i compiti citati nell’articolo 34 e cioè quelli propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché quello di primo soccorso e quello di prevenzione incendi e di evacuazione sono da considerarsi completamente indipendenti l’uno dall’altro, da una lettura coordinata dei commi 1 ed 1 bis del sopraindicato art. 34, fermo restando che il datore di lavoro, per quanto espressamente indicato dal legislatore negli stessi commi, non può comunque svolgere nessuno dei tre compiti nelle aziende a particolare rischio di cui all’art. 31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, discende da questo punto di vista una classificazione delle aziende in tre fasce distinte.
Una prima fascia comprende le aziende fino a cinque lavoratori nelle quali il datore di lavoro ha facoltà di svolgere direttamente tutti e tre i compiti citati del servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso e di antincendio ed evacuazione oppure li può affidare a terzi, così come può anche riservarsi di svolgere uno o due di tali compiti lasciando che a svolgere gli altri ci pensino terzi da lui individuati ed in possesso ovviamente dei requisiti richiesti.
Una seconda fascia comprende le aziende con più di cinque lavoratori e fino ai limiti di entità imposti nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008, e cioè fino a 30 lavoratori per le attività artigiane ed industriali, fino a 30 lavoratori per aziende agricole e zootecniche, fino a 20 lavoratori per aziende della pesca e fino a 200 lavoratori per le altre aziende. In tali casi il datore di lavoro, ai sensi del comma 1 bis, non può svolgere in ogni caso i compiti di primo soccorso e di antincendio e di evacuazione, sia che opti per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione sia che decida di affidare l’incarico di RSPP a persone interne o esterne all’azienda, ma deve provvedere a designare dei lavoratori per l’adempimento degli stessi.
In una terza fascia nella quale sono inserite le aziende al di sopra dei limiti indicati nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro non può svolgere direttamente nessuno dei tre compiti sopraindicati ma, come già detto, deve provvedere a designare dei lavoratori per l’adempimento degli stessi.
E’ evidente, quindi, in risposta ad un altro dei quesiti formulati, che mai in ogni caso nelle aziende con più di 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. Del resto non avrebbe senso, per le ragioni di opportunità sopraindicate, una lettura diversa delle disposizioni di legge in base alla quale un datore di lavoro possa svolgere tali compiti per il solo fatto di aver optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione di cui al comma 1 dell’art. 34 e ciò in quanto in tal caso si potrebbe arrivare assurdamente a concedere tale facoltà ad esempio ai datori di lavoro di aziende artigiane ed industriali anche fino a 30 lavoratori (la interpretazione data da un lettore in uno dei quesiti secondo la quale il comma 2 bis si riferisse “ad aziende fino a 5 lavoratori in cui il Datore di Lavoro NON E' RSPP” non sembra corretta facendo riferimento invece lo stesso comma 2 bis semplicemente ai compiti indicati nel comma 1 bis e cioè ai compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione). Si fa notare, inoltre, in risposta ad un altro quesito, che il divieto per i datori di lavoro delle aziende con più di 5 lavoratori di svolgere comunque l’attività di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione è entrato in vigore il 20/8/2009 per cui le aziende nelle quali il datore di lavoro ha finora svolto tale tipo di attività e che si trova al di sopra dei limiti imposti dal D. Lgs. n. 106/2009 sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni di legge.
Resta fermo ed è evidente che prima di poter svolgere direttamente ciascuno dei tre compiti sopraindicati lo stesso datore di lavoro è tenuto a frequentare i corrispondenti corsi di formazione e di aggiornamento indicati nell’art. 34 comma 2 per quanto riguarda lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione e nell’art. 34 comma 2 bis, per quanto riguarda lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso (art. 45) nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (art. 46). Mai comunque il legislatore, con riferimento ad una osservazione contenuta in uno dei quesiti ai quali si dà risposta, ha fatto ricorso, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro, alla espressione “può” (il “può” è possibile leggerlo quando viene introdotta la facoltà di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione) ma ha invece usato le espressioni “deve frequentare” nei commi 2 e 2 bis relativi alla formazione dei datori di lavoro per quanto riguarda lo svolgimento diretto dei compiti del SPP, di primo soccorso e di prevenzione incendi e la espressione “è tenuto a frequentare” nel comma 3 dello stesso articolo per quanto riguarda i corsi di aggiornamento.
A coloro, poi, che sostengono che con la frequenza da parte del datore di lavoro del corso di formazione della durata di 16 ore previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro del 16/1/1997 si deve ritenere svolta anche la formazione sia di primo soccorso che quella di prevenzione incendi si fa osservare che, ancor prima della pubblicazione del decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, si sono esplicitamente espressi in senso contrario sia il Ministero del Lavoro, che il Ministero della Salute e quello dell’Interno.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, infatti, il Ministero dell’Interno con proprio D. M. del 10/3/1998, contenente i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, nel ribadire con l’art. 6 dello stesso decreto che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 626/1994 deve designare uno o più lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze o designare se stesso nei casi previsti dall’art. 10 del decreto medesimo, ha stabilito con riferimento alla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza di cui al D. Lgs. n. 626/1994, che gli stessi devono frequentare dei corsi di formazione previsti nell’allegato IX del Decreto Ministeriale medesimo con il quale è stata anche articolata la durata dei corsi medesimi in 4, 8, o 16 ore a seconda che l’attività lavorativa fosse classificata a rischio di incendio basso, medio o elevato. Lo stesso D. M. 10/3/1998, inoltre, nell’art. 6 ha precisato che nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell’Allegato X, relativi ad attività a particolare rischio, gli addetti devono altresì conseguire oltre alla formazione anche un attestato di idoneità tecnica.
Appare quindi evidente, così come del resto indicato nel citato D. M. del 10/3/1998, che anche i datori i lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione debbano frequentare tali corsi di formazione e, se necessario, conseguire anche la idoneità tecnica, che si acquisisce presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, né si può pensare che nelle 16 ore di formazione di cui al D. M. del 16/1/1997 potessero essere compresi anche i contenuti della formazione, tra l’altro prettamente operativa, individuata dal Ministero dell’Interno, a seconda del tipo di attività, nella durata di 4, 8 o addirittura di 16 ore (tante quante sono le ore di formazione previste per i datori di lavoro dal D. M. 16/1/1997).
La conferma della suddetta interpretazione è poi venuta del resto anche dallo stesso Ministero dell’Interno che con la circolare n. 16 dell’8/7/1998 ha precisato che a partire dalla data di entrata in vigore del D. M. 10/3/1998, i corsi di formazione destinati a quei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 16/1/1997 devono comunque recepire, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, i contenuti di cui all'allegato IX del D. M. 10/3/1998. Quindi in sostanza i datori di lavoro che hanno fatto ricorso all’art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994 devono comunque acquisire la specifica formazione teorico-pratica antincendio.
Tutto quanto sopra indicato del resto appare logico, al di là della lettura delle disposizioni di legge e degli obblighi dalla stessa fissati, se si pensa che la finalità delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è quella di garantire che nelle aziende si ponga in essere una organizzazione in grado di offrire i necessari requisiti di prevenzione.
Per quanto riguarda, infine, i corsi di formazione di primo soccorso già previsti dall’art. 22 del D. Lgs. n. 626/1994 ed ora dall’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 si fa presente che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero per la Funzione Pubblica e del Ministero delle Attività Produttive, con il Decreto n. 388 del 15/7/2003, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, ha fissato sia la durata dei corsi di formazione per gli addetti al primo soccorso in 12 o 16 ore a seconda della classe di appartenenza dell’attività lavorativa, che i contenuti dei corsi medesimi. In merito all’obbligo della frequenza di tali corsi da parte dei datori di lavoro in caso di svolgimento diretto il Ministero della Salute ha poi precisato specificatamente con la propria circolare prot. DGPREV – 13008 del 3/6/2004 che “che la frequenza allo specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente tali funzioni, anche se ha usufruito dell’esonero di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 626/94, sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti”.
Ora finalmente tutte le indicazioni sopra riportate sono state recepite dal legislatore con l’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, anche se in maniera non molto felice. E’ chiaro quindi, per concludere, che se il Ministero del Lavoro e della Salute, così come si è sentito dire, in attesa che tutta la materia della formazione dei datori di lavoro venga regolamentata dalla Conferenza Stato Regioni, voglia esonerare i datori di lavoro che intendono optare per lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi dalla frequenza dei relativi corsi di formazione dovrà comunque prima rivedere i contenuti dei corsi di formazione già fissati con il D. M. del 16/1/1997 inglobando negli stessi, per rispettare gli indirizzi forniti dagli altri Ministeri, i precisi contenuti indicati sia nel D. M. n. 388/2003, per quanto riguarda l’attività di primo soccorso, che nel D. M. del 10/3/1998 per quanto riguarda l’attività di prevenzione incendi e di evacuazione.
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I quesiti sul decreto 81/08: il DDL che svolge tutti i compiti del SPP
Una serie di quesiti sulla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP, antincendio e primo soccorso. Un approfondimento risponde e chiarisce nel dettaglio il tipo di formazione obbligatoria e quando il datore di lavoro “può fare tutto da solo”. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
1° Quesito
Leggendo l’art. 34 c. 1 e c. 1-bis del D. Lgs. n. 81/2008 sul Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009 viene da rivolgere la seguente domanda: può il DDL di un impresa o unità produttiva con più di 5 lavoratori svolgere direttamente le funzioni di addetto alle emergenze antincendio-evacuazione e primo soccorso, fermo restando lo svolgimento della formazione di cui al c. 2 bis dello stesso articolo o per poter svolgere tali compiti deve anche svolgere la funzione di RSPP?
2° Quesito
E’ possibile da parte di un datore di lavoro svolgere direttamente l'attività di addetto al primo soccorso e antincendio nelle aziende con più di 5 dipendenti?
3° Quesito
In virtù dell’inserimento del comma 1 bis nell’art 34 del D. Lgs. n. 81/2008, è preclusa al datore di lavoro di un’azienda che occupa più di 5 lavoratori, la facoltà di svolgere direttamente i compiti di addetto all’antincendio e primo soccorso?
Se questo compito fosse precluso, si devono adeguare anche le aziende (con oltre 5 lavoratori) nel cui ambito è tuttora il datore di lavoro a svolgere le funzioni di addetto antincendio e di primo soccorso?
4° Quesito
Nell’art. 34 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 si parla di svolgimento diretto dei compiti dell’RSPP nelle aziende fino a 5 lavoratori:
“-1 bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis”
Cosa significa questo? Nelle aziende con più di 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere o no direttamente il compito di RSPP e contemporaneamente di primo soccorso e antincendio, come previsto dall’allegato 2 del decreto 81/08?
5° Quesito (dal commento alla risposta al quesito pubblicata il 4/11/2009)
Il comma 2-bis dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 (che prevede la frequentazione da parte del Datore di Lavoro ai corsi di primo soccorso e di antincendio) fa esplicito riferimento al "datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis" (che si riferisce ad aziende fino a 5 lavoratori in cui il Datore di Lavoro NON E' RSPP), per cui chiedo: nei casi di cui al comma 1, il Datore di Lavoro che è RSPP (e ha quindi svolto il corso di 16 ore ai sensi del DM 16/01/1997) può non frequentare i corsi di cui al DM 10/03/98 e DM 388/2003?
6° Quesito (dal commento alla risposta al quesito pubblicata il 4/11/2009)
Perché si sostiene che la formazione antincendio e di primo soccorso nei casi esposti nel quesito pubblicato il 4/11/2009 sia obbligatoria per il datore di lavoro quando lo stesso decreto correttivo n. 106/2009 usa il verbo "può" frequentare e non "deve" frequentare?
Risposta
Sono ricorrenti i quesiti riguardanti la possibilità o meno da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione nonché l’obbligo da parte degli stessi di frequentare i relativi corsi di formazione.
Leggendo l’art. 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativo allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, così come modificato dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, si riscontra un infelice coordinamento fra il comma 1 già esistente nel testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 ed il comma 1 bis aggiunto con lo stesso D. Lgs. n. 106/2009 entrato in vigore il 20/8/2009. Si è osservato a proposito che sarebbe stato più opportuno in sostanza riscrivere l’intero articolo 34 piuttosto che integrarlo con dei commi aggiuntivi così come è stato fatto, perché, come spesso accade, le semplici integrazioni alle disposizioni di legge possono finire con il rendere poco chiaro quello che il legislatore ha voluto esprimere.
Secondo il comma 1 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, non modificato dal D. Lgs. n. 106/2009:
“Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi”
ricordando che nell’articolo 31 comma 6 citato sono elencate, dalla lettera a) alla lettera g), quelle aziende considerate a particolare rischio per le quali è comunque obbligatoria l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno.
In base al comma 1 bis dell’art. 34, aggiunto con il D. Lgs. n. 106/2009, inoltre:
“Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis”.
Sono ricorrenti i quesiti riguardanti la possibilità o meno da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione nonché l’obbligo da parte degli stessi di frequentare i relativi corsi di formazione.
Leggendo l’art. 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativo allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, così come modificato dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, si riscontra un infelice coordinamento fra il comma 1 già esistente nel testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 ed il comma 1 bis aggiunto con lo stesso D. Lgs. n. 106/2009 entrato in vigore il 20/8/2009. Si è osservato a proposito che sarebbe stato più opportuno in sostanza riscrivere l’intero articolo 34 piuttosto che integrarlo con dei commi aggiuntivi così come è stato fatto, perché, come spesso accade, le semplici integrazioni alle disposizioni di legge possono finire con il rendere poco chiaro quello che il legislatore ha voluto esprimere.
Secondo il comma 1 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, non modificato dal D. Lgs. n. 106/2009:
“Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi”
ricordando che nell’articolo 31 comma 6 citato sono elencate, dalla lettera a) alla lettera g), quelle aziende considerate a particolare rischio per le quali è comunque obbligatoria l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno.
In base al comma 1 bis dell’art. 34, aggiunto con il D. Lgs. n. 106/2009, inoltre:
“Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis”.
Ora da un confronto dei due commi sopraindicati appare chiaro che con la introduzione del comma 1 bis, operata con il D. Lgs. n. 106/2009 il legislatore, rendendosi conto forse della difficoltà per i datori di lavoro delle medie aziende di poter svolgere direttamente in maniera utile ed efficace per la prevenzione nei luoghi di lavoro i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, ha voluto restringere ulteriormente la facoltà già concessa con il comma 1 ai datori di lavoro delle aziende inserite nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008, limitandola a quelle aziende che occupano fino a cinque lavoratori.
Ora premesso che i compiti citati nell’articolo 34 e cioè quelli propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché quello di primo soccorso e quello di prevenzione incendi e di evacuazione sono da considerarsi completamente indipendenti l’uno dall’altro, da una lettura coordinata dei commi 1 ed 1 bis del sopraindicato art. 34, fermo restando che il datore di lavoro, per quanto espressamente indicato dal legislatore negli stessi commi, non può comunque svolgere nessuno dei tre compiti nelle aziende a particolare rischio di cui all’art. 31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, discende da questo punto di vista una classificazione delle aziende in tre fasce distinte.
Una prima fascia comprende le aziende fino a cinque lavoratori nelle quali il datore di lavoro ha facoltà di svolgere direttamente tutti e tre i compiti citati del servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso e di antincendio ed evacuazione oppure li può affidare a terzi, così come può anche riservarsi di svolgere uno o due di tali compiti lasciando che a svolgere gli altri ci pensino terzi da lui individuati ed in possesso ovviamente dei requisiti richiesti.
Una seconda fascia comprende le aziende con più di cinque lavoratori e fino ai limiti di entità imposti nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008, e cioè fino a 30 lavoratori per le attività artigiane ed industriali, fino a 30 lavoratori per aziende agricole e zootecniche, fino a 20 lavoratori per aziende della pesca e fino a 200 lavoratori per le altre aziende. In tali casi il datore di lavoro, ai sensi del comma 1 bis, non può svolgere in ogni caso i compiti di primo soccorso e di antincendio e di evacuazione, sia che opti per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione sia che decida di affidare l’incarico di RSPP a persone interne o esterne all’azienda, ma deve provvedere a designare dei lavoratori per l’adempimento degli stessi.
In una terza fascia nella quale sono inserite le aziende al di sopra dei limiti indicati nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro non può svolgere direttamente nessuno dei tre compiti sopraindicati ma, come già detto, deve provvedere a designare dei lavoratori per l’adempimento degli stessi.
E’ evidente, quindi, in risposta ad un altro dei quesiti formulati, che mai in ogni caso nelle aziende con più di 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. Del resto non avrebbe senso, per le ragioni di opportunità sopraindicate, una lettura diversa delle disposizioni di legge in base alla quale un datore di lavoro possa svolgere tali compiti per il solo fatto di aver optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione di cui al comma 1 dell’art. 34 e ciò in quanto in tal caso si potrebbe arrivare assurdamente a concedere tale facoltà ad esempio ai datori di lavoro di aziende artigiane ed industriali anche fino a 30 lavoratori (la interpretazione data da un lettore in uno dei quesiti secondo la quale il comma 2 bis si riferisse “ad aziende fino a 5 lavoratori in cui il Datore di Lavoro NON E' RSPP” non sembra corretta facendo riferimento invece lo stesso comma 2 bis semplicemente ai compiti indicati nel comma 1 bis e cioè ai compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione). Si fa notare, inoltre, in risposta ad un altro quesito, che il divieto per i datori di lavoro delle aziende con più di 5 lavoratori di svolgere comunque l’attività di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione è entrato in vigore il 20/8/2009 per cui le aziende nelle quali il datore di lavoro ha finora svolto tale tipo di attività e che si trova al di sopra dei limiti imposti dal D. Lgs. n. 106/2009 sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni di legge.
Resta fermo ed è evidente che prima di poter svolgere direttamente ciascuno dei tre compiti sopraindicati lo stesso datore di lavoro è tenuto a frequentare i corrispondenti corsi di formazione e di aggiornamento indicati nell’art. 34 comma 2 per quanto riguarda lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione e nell’art. 34 comma 2 bis, per quanto riguarda lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso (art. 45) nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (art. 46). Mai comunque il legislatore, con riferimento ad una osservazione contenuta in uno dei quesiti ai quali si dà risposta, ha fatto ricorso, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro, alla espressione “può” (il “può” è possibile leggerlo quando viene introdotta la facoltà di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione) ma ha invece usato le espressioni “deve frequentare” nei commi 2 e 2 bis relativi alla formazione dei datori di lavoro per quanto riguarda lo svolgimento diretto dei compiti del SPP, di primo soccorso e di prevenzione incendi e la espressione “è tenuto a frequentare” nel comma 3 dello stesso articolo per quanto riguarda i corsi di aggiornamento.
A coloro, poi, che sostengono che con la frequenza da parte del datore di lavoro del corso di formazione della durata di 16 ore previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro del 16/1/1997 si deve ritenere svolta anche la formazione sia di primo soccorso che quella di prevenzione incendi si fa osservare che, ancor prima della pubblicazione del decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, si sono esplicitamente espressi in senso contrario sia il Ministero del Lavoro, che il Ministero della Salute e quello dell’Interno.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, infatti, il Ministero dell’Interno con proprio D. M. del 10/3/1998, contenente i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, nel ribadire con l’art. 6 dello stesso decreto che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 626/1994 deve designare uno o più lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze o designare se stesso nei casi previsti dall’art. 10 del decreto medesimo, ha stabilito con riferimento alla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza di cui al D. Lgs. n. 626/1994, che gli stessi devono frequentare dei corsi di formazione previsti nell’allegato IX del Decreto Ministeriale medesimo con il quale è stata anche articolata la durata dei corsi medesimi in 4, 8, o 16 ore a seconda che l’attività lavorativa fosse classificata a rischio di incendio basso, medio o elevato. Lo stesso D. M. 10/3/1998, inoltre, nell’art. 6 ha precisato che nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell’Allegato X, relativi ad attività a particolare rischio, gli addetti devono altresì conseguire oltre alla formazione anche un attestato di idoneità tecnica.
Appare quindi evidente, così come del resto indicato nel citato D. M. del 10/3/1998, che anche i datori i lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione debbano frequentare tali corsi di formazione e, se necessario, conseguire anche la idoneità tecnica, che si acquisisce presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, né si può pensare che nelle 16 ore di formazione di cui al D. M. del 16/1/1997 potessero essere compresi anche i contenuti della formazione, tra l’altro prettamente operativa, individuata dal Ministero dell’Interno, a seconda del tipo di attività, nella durata di 4, 8 o addirittura di 16 ore (tante quante sono le ore di formazione previste per i datori di lavoro dal D. M. 16/1/1997).
La conferma della suddetta interpretazione è poi venuta del resto anche dallo stesso Ministero dell’Interno che con la circolare n. 16 dell’8/7/1998 ha precisato che a partire dalla data di entrata in vigore del D. M. 10/3/1998, i corsi di formazione destinati a quei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 16/1/1997 devono comunque recepire, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, i contenuti di cui all'allegato IX del D. M. 10/3/1998. Quindi in sostanza i datori di lavoro che hanno fatto ricorso all’art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994 devono comunque acquisire la specifica formazione teorico-pratica antincendio.
Tutto quanto sopra indicato del resto appare logico, al di là della lettura delle disposizioni di legge e degli obblighi dalla stessa fissati, se si pensa che la finalità delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è quella di garantire che nelle aziende si ponga in essere una organizzazione in grado di offrire i necessari requisiti di prevenzione.
Per quanto riguarda, infine, i corsi di formazione di primo soccorso già previsti dall’art. 22 del D. Lgs. n. 626/1994 ed ora dall’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 si fa presente che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero per la Funzione Pubblica e del Ministero delle Attività Produttive, con il Decreto n. 388 del 15/7/2003, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, ha fissato sia la durata dei corsi di formazione per gli addetti al primo soccorso in 12 o 16 ore a seconda della classe di appartenenza dell’attività lavorativa, che i contenuti dei corsi medesimi. In merito all’obbligo della frequenza di tali corsi da parte dei datori di lavoro in caso di svolgimento diretto il Ministero della Salute ha poi precisato specificatamente con la propria circolare prot. DGPREV – 13008 del 3/6/2004 che “che la frequenza allo specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente tali funzioni, anche se ha usufruito dell’esonero di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 626/94, sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti”.
Ora finalmente tutte le indicazioni sopra riportate sono state recepite dal legislatore con l’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, anche se in maniera non molto felice. E’ chiaro quindi, per concludere, che se il Ministero del Lavoro e della Salute, così come si è sentito dire, in attesa che tutta la materia della formazione dei datori di lavoro venga regolamentata dalla Conferenza Stato Regioni, voglia esonerare i datori di lavoro che intendono optare per lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi dalla frequenza dei relativi corsi di formazione dovrà comunque prima rivedere i contenuti dei corsi di formazione già fissati con il D. M. del 16/1/1997 inglobando negli stessi, per rispettare gli indirizzi forniti dagli altri Ministeri, i precisi contenuti indicati sia nel D. M. n. 388/2003, per quanto riguarda l’attività di primo soccorso, che nel D. M. del 10/3/1998 per quanto riguarda l’attività di prevenzione incendi e di evacuazione.
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Rispondi Autore: Arianna Iattici Romei - likes: 0 | 11/11/2009 (09:04) |
Effettivamente l'articolo 34, comma 1 bis fa sorgere notevoli dubbi di interpretazione, mi chiedo se la volontà del legislatore con l'aggiunta del comma in questione, non fosse quella di regolamentare una situazione che ad oggi risulta confusa in molte società; Premesso ciò, potrebbe tale articolo essere inerpretato come: - al di sotto dei 5 dipenenti può essere designato come addetto antincendio e primo soccorso il datore di lavoro; - al di sopra dei 5 dipendenti devono essere designati i dipendenti e può assumere tali incarichi anche il ddl? Sarebbe molto utile, come peraltro si sostiene da anni, che il legislatore non ponesse come modalità di misura del rischio il numero di dipendenti ma la tipologia di attività o quantomeno per gli addetti antincendio e primo soccorso entrambi i parametri. Alcuni nostri clienti, in qualità di datori di lavoro svolgerono direttamente i compiti di addetto antincendio e primo soccorso, ma in realtà molto spesso non sono presenti nell'unità operativa, quindi tale figura di fatto non serve! Inoltre, capita di sovente che ci sia solo un addetto designato e formato, e quindi, non viene coperta l'intera giornata lavorativa in caso di ferie, malattie e quant'altro. Grazie e cordiali saluti |
Rispondi Autore: ravasio giuseppe - likes: 0 | 11/11/2009 (10:38) |
In relazione all'art. 34 del d.lgs 81 che sembra introdurre una limitazione nello svolgere i compiti del servizio di primo soccorso e di prevenzione incendi e di evacuazione da parte del datore di lavoro , mi sembra che resti invariata la possibilità da parte del datore di lavoro nelle ipotesi di cui all'allegato 2 (per semplicità nelle aziende con meno di 30 addetti salvo le esclusioni di cui all'art. 31) di svolgere le funzioni di RSPP , di primo soccorso , di prevenzione incendi e di evacuazione e questo è sancito al primo comma dell'art. 34. Successivamente il comma 1-bis cita " ...anche in caso di affidamento dell'incarico del RSPP ad altre persone..." , mi sembra a questo punto di leggere fra le righe che si conceda l'opportunità (e non l'esclusione) al datore di lavoro che non è RSPP (pur potendolo fare in quanto azienda con meno di 30 dipendenti - vedi comma 1) di poter svolgere direttamente gli altri compiti , ma solo nel caso che gli addetti siano meno di 5. Quindi , ricapitolando e salvo le esclusioni previste dall'art. 34 e semplificando: - nelle aziende con non più di 30 addetti il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del RSPP,primo soccorso , antincendio ed evacuazione. - Se invece lo stesso datore di lavoro ha scelto di nominare quale RSPP un dipendente o un esterno, lo stesso datore di lavoro può comunque svolgere le funzioni di primo soccorso , antincendio ed evacuazione, ma solo nel caso in cui la ditta non abbia più di 5 addetti. cordiali saluti. |
Rispondi Autore: Federica - likes: 0 | 11/11/2009 (13:26) |
Rassegnamoci l'hanno scritto proprio male... A leggerlo così come scritto, l'unico senso pare essere quello che se il DDL non fa RSSP,allora può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione solo se la ditta ha <= 5 lavoratori (quale sia il senso della cosa poi non riesco a coglierlo completamente!) Ma a me sorge piuttosto un altro dubbio: la frase "il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi" come la interpretate? che il DDL può essere l'unico addetto antincendio e primo soccorso (corsi permettendo)? Se sì: 1)neanche un sostituto quindi tipo se è assente (malattia o altro), o se è lui ad infortunarsi? 3)Ed inoltre deve allora valere anche per il comma 1 (è scritto praticamente uguale). E allora un solo addetto antincendio e primo soccorso ad esempio per aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti non è poco poco? Cordiali Saluti. |
Rispondi Autore: Silvia Raffaeli - Milano - likes: 0 | 11/11/2009 (17:11) |
Se non ricordo male in alcune pubblicazioni precedenti era stata data un'interpretazione diversa (anche se non dall'Ing. Porreca) riguardo questa problematica. Personalmente sono d'accordo con l'interpretazione dell'Ing. Porreca riguardo la formazione del DL qualora intenda svolgere direttamente i compiti di addetto antincendio e PS. Anzi, secondo me era ormai già pacifico con il vecchio 626 (si vedano le circolari ministeriali citate nell'articolo). Non sono tuttavia d'accordo sull'interpretazione che il DL non possa svolgere direttamente i compiti di addetto antincendio e PS nelle aziende con più di 5 addetti. Secondo me la modifica apportata dal 106 è il solito “pasticcio”: è stato aggiunto un comma senza verificare che fosse in contrasto con quello precedente e soprattutto la formulazione non è chiara! Probabilmente l'intento del legislatore (su questo sono d'accorso con Ing. Porreca) era quello di porre un limite (aziende fino a 5 addetti) ai DL che intendessero svolgere direttamente tutti i 3 compiti (RSPP, addetto antincendio, addetto PS). Nei fatti secondo me l'articolo è stato formaulato male. Tuttavia se l'italiano non è un opinione secondo me: • il comma 1 dice che il DL può svolgere il ruolo del Rspp, Addetto Primo soccorso e antincendio (a mio avviso indistintamente come prevedeva la vecchia normativa) purchè l’azienda abbia meno di 30 addetti, ecc.... (vedi allegato II) • il comma 1 bis dice una cosa contraddittoria secondo me, e cioè che il DL di lavoro nelle aziende fino a 5 addetti può svolgere il ruolo di addetto al ps e antincendio anche se non ricopre direttamente il ruolo di RSPP!? Questo secondo me in italiano vuol dire che nelle aziende con più di 5 addetti e meno di 30 addetti, ecc (vedi allegato II) il DL che intende svolgere il ruolo di addetto al ps e antincendio deve obbligatoriamente rivestire anche l’incarico di RSPP!? Così come lo si legge effettivamente non ha alcun senso, o per lo meno non ha alcuna rilevanza dal punto di vista della prevenzione! E difficile che nelle aziende con meno di 5 addetti il DL incarichi RSPP un dipendente/socio o un consulente esterno perché gli costerebbe molto di più (I CORSI SONO PIU’ LUNGHI E COSTOSI/UN CONSLUNTE ESTERNO COSTA DI PIU’) e inoltre sarebbe sproporzionato per la realtà aziendale!! Effettivamente ha più senso il contrario, quindi l'interpretazione dell'Ing. Porreca, tuttavia secondo me in italiano si legge come ho detto prima. Personalmente ho contattato qualche ASL ma anche tra il personale di vigilanza c'è difficoltà di interpretazione. Forse sarebbe il caso di porre un quesito al Ministero che ci chiarisca definitivamente questo dubbio?! Grazie per l'attenzione e cordiali saluti. |
Rispondi Autore: Serena - likes: 0 | 09/02/2010 (11:46) |
D'accordo con l'Ing. Porreca, tranne che su un punto: la mia interpretazione per aziende sopra i 5 lavoratori e sotto le specifiche soglie per avere RSPP interno, è che il DDL se è anche RSPP non può essere L'UNICO addetto alle emergenze e pr. socc., poichè l'esclusione di un'ipotesi non significa che si ammette l'ipotesi contraria, ma tutto ciò che è al di fuori di quell'ipotesi...comunque le nostre leggi sono troppo incasinate!! |
Rispondi Autore: Jacopo DEL CARLO - likes: 0 | 28/03/2011 (14:30:56) |
In effetti scritta così non è chiara. ma le mie perplessità sono: - la commistione tra ruoli operativi (PS e Antincendio) e ruoli consultivi (RSPP) non mi sembra particolarmente corretta. - il datore di lavoro, se presente, perchè non deve concorrere alla squadra antincendio e Primo soccorso? - di fronte ad una valutazione di rischio fatta con attenzione che senso ha questa esclusione del datore di lavoro? se è un'altro dipendente nominato al PS va bene anche se l'azienda è con un numero di dipendenti superiore a cinque? numericamente non cambia la consistenza della squadra. In più se l'azienda opera in piccole squadre, la squadra con il datore di lavoro deve avere per forza un'altro addetto anche se il DL è formato! domanda per tutti: quando si ragionerà in termini di efficacia organizzativa e non di formale adesione ad una normativa "bizantina"? distinti saluti Jacopo DEL CARLO |
Rispondi Autore: Mario Santagati - likes: 0 | 04/07/2013 (13:01:27) |
Volevo porre un quesito. Se per caso un medico, titolare del proprio studio (poliambulatorio) svolge il ruolo di addetto al Primo soccorso è necessario che faccia un corso di formazione o basta un'autocertificazione, visto che in passato ha anche fatto pronto soccorso in ospedale? Grazie |
Rispondi Autore: fabrizio d'ippolito - likes: 0 | 10/10/2013 (15:00:57) |
Sono RSPP di un Istituto pubblico il quale è stato incorporato in un altro Istituto pubblico. Attualmente le Sedi dei due Istituti (quallo incorporante e quello incorporato) in una stessa città sono ancora funzionanti e con due distinte figure di dirigenti di Sede. Domanda: è possibile individuare in uno solo di questi la figura di datore di lavoro per la sicurezza delle due Sedi distinte? |
Rispondi Autore: ENNIO GUARINO - likes: 0 | 16/10/2013 (15:21:07) |
E' da chiarire al punto....(Una seconda fascia comprende le aziende con più di cinque lavoratori e fino ai limiti di entità imposti nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008, e cioè fino a 30 lavoratori per le attività artigiane ed industriali, fino a 30 lavoratori per aziende agricole e zootecniche, fino a 20 lavoratori per aziende della pesca e fino a 200 lavoratori per le altre aziende)In Agricoltura e Zootecnia si parla di questo numero di Dipendenti se a Tempo Indeterminato....nel 99% di questa tipologia di Aziende i lavoratori sono a tempo determinato...infatti godono della famosa disoccupazione agricola,in quanto i periodi assuntivi sono di 51-102-151 giornate lavorative. In sintesi se un DDL Impprenditore Agricolo ha in carico 21 dipendenti o oltre, a tempo determinato puo' lo stesso essere RSPP. Questo va detto perche' e' chiaro nel testo di Legge.! |
Rispondi Autore: marianna - likes: 0 | 05/03/2015 (11:37:12) |
Una persona che ha fatto i corsi per RSPP esterno può, con questi titoli acquisiti, essere l' rspp interno della propria azienda o deve fare una formazione ex novo. |
Rispondi Autore: franco bertazzi - likes: 0 | 17/03/2016 (14:18:37) |
buona sera, come datore di lavoro posso eleggere rspp un mio dipendente? |