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Chiarimenti circa l’obbligo di redazione del DUVRI in caso di lavori della durata non superiore ai due giorni (art. 26 del D.lgs. 81/08). A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Il Decreto n. 106/2009, tra le altre modifiche apportate, ha sancito la non obbligatorietà della redazione del DUVRI in forma “estesa”, pur conservando la necessità di verifica delle capacità tecniche delle Imprese esterne, per alcune tipologie di prestazione tra cui quelle di durata inferiore a 2 giorni. Non è chiaro se questi due giorni siano consecutivi, una tantum o altro. Ad esempio un’impresa di pulizia che a cadenza fissa, per esempio settimanalmente, svolge la propria attività per due ore presso i locali di una azienda rientra fra quelle soggette all’obbligo di redazione del DUVRI?
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I quesiti sul decreto 81/08: il DUVRI per lavori di due giorni
Chiarimenti circa l’obbligo di redazione del DUVRI in caso di lavori della durata non superiore ai due giorni (art. 26 del D.lgs. 81/08). A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Il Decreto n. 106/2009, tra le altre modifiche apportate, ha sancito la non obbligatorietà della redazione del DUVRI in forma “estesa”, pur conservando la necessità di verifica delle capacità tecniche delle Imprese esterne, per alcune tipologie di prestazione tra cui quelle di durata inferiore a 2 giorni. Non è chiaro se questi due giorni siano consecutivi, una tantum o altro. Ad esempio un’impresa di pulizia che a cadenza fissa, per esempio settimanalmente, svolge la propria attività per due ore presso i locali di una azienda rientra fra quelle soggette all’obbligo di redazione del DUVRI?
Risposta
Oggetto del quesito in esame è l’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, sugli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, il quale al comma 3-bis recita:
“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”.
Premesso che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 alle quali rinvia il citato comma 3-bis sono riferite agli obblighi da parte de committente datore di lavoro di verificare la idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione da eseguire all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, meglio indicati come appalti interni, nonché di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori scambiandosi reciprocamente le informazioni con i datori di lavoro delle ditte appaltatrici e subappaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, si rammenta che il comma 3 è quello che ha imposto ai committenti datori di lavoro la elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, indicato comunemente come DUVRI, nel quale vengano indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, documento che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e che va, secondo le nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo, adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.
Il legislatore, in occasione della elaborazione del decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, sulla richiesta pervenuta da più parti di semplificare le procedure di appalto specie per i lavori di breve e brevissima durata, procedure considerate da molti farraginose ed erroneamente anche di poca utilità ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di realizzare la prevenzione nei luoghi di lavoro, ha stabilito appunto con il comma 3-bis, introdotto dal D. Lgs. n. 106/2009, che il committente datore di lavoro nel caso di appalti interni sia esonerato dal redigere il DUVRI nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature, nonché di lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (rischi di seppellimento o di sprofondamento, di caduta dall’alto, ecc.).
Il quesito in esame pone l’attenzione sulla espressione “lavori di durata inferiore ai due giorni” e sul significato da dare alla stessa ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 26 e precisamente si chiede nel quesito se i due giorni indicati possano riferirsi alla durata di ogni singolo intervento oggetto dell’appalto o meno. A parere dello scrivente ed al lume di logica i due giorni di cui al comma 3-bis dell’art. 26 sono da intendersi riferiti non alla durata dei singoli interventi e delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell’intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell’opera o dei lavori. Il DUVRI del resto è un documento contrattuale e deve quindi ovviamente e logicamente prendere in considerazione tutti i tipi di lavori e di servizi che si vanno a svolgere nell’ambito della durata dell’intero contratto.
La fantasia di qualcuno però non ha limiti. Si sente ventilare il suggerimento di poter far ricorso eventualmente a contratti ripetuti della stessa natura e della durata massima ognuno di due giorni al fine di poter usufruire dell’esonero della redazione del DUVRI introdotto dalle disposizioni di legge. Se viene realizzato questo escamotage e lo sarebbe certamente solo da parte di qualche committente che incoscientemente ritiene la redazione di questo documento inutile e solo un adempimento formale e cartaceo e non anche uno strumento importantissimo per la prevenzione ed assolutamente necessario per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nello svolgimento dei lavori o dei servizi, quale in effetti esso è. Ma attenzione perché se malauguratamente venisse messo in atto tale disegno l’organo di vigilanza, in fase di ispezione, potrebbe facilmente individuare nell’attuazione del disegno stesso una continuità nei contratti stipulati e considerare gli stessi un unico effettivo contratto e quindi prendere nei confronti dell’inadempiente i relativi provvedimenti di competenza.
Oggetto del quesito in esame è l’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, sugli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, il quale al comma 3-bis recita:
“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”.
Premesso che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 alle quali rinvia il citato comma 3-bis sono riferite agli obblighi da parte de committente datore di lavoro di verificare la idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione da eseguire all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, meglio indicati come appalti interni, nonché di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori scambiandosi reciprocamente le informazioni con i datori di lavoro delle ditte appaltatrici e subappaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, si rammenta che il comma 3 è quello che ha imposto ai committenti datori di lavoro la elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, indicato comunemente come DUVRI, nel quale vengano indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, documento che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e che va, secondo le nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo, adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.
Il legislatore, in occasione della elaborazione del decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, sulla richiesta pervenuta da più parti di semplificare le procedure di appalto specie per i lavori di breve e brevissima durata, procedure considerate da molti farraginose ed erroneamente anche di poca utilità ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di realizzare la prevenzione nei luoghi di lavoro, ha stabilito appunto con il comma 3-bis, introdotto dal D. Lgs. n. 106/2009, che il committente datore di lavoro nel caso di appalti interni sia esonerato dal redigere il DUVRI nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature, nonché di lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (rischi di seppellimento o di sprofondamento, di caduta dall’alto, ecc.).
Il quesito in esame pone l’attenzione sulla espressione “lavori di durata inferiore ai due giorni” e sul significato da dare alla stessa ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 26 e precisamente si chiede nel quesito se i due giorni indicati possano riferirsi alla durata di ogni singolo intervento oggetto dell’appalto o meno. A parere dello scrivente ed al lume di logica i due giorni di cui al comma 3-bis dell’art. 26 sono da intendersi riferiti non alla durata dei singoli interventi e delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell’intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell’opera o dei lavori. Il DUVRI del resto è un documento contrattuale e deve quindi ovviamente e logicamente prendere in considerazione tutti i tipi di lavori e di servizi che si vanno a svolgere nell’ambito della durata dell’intero contratto.
La fantasia di qualcuno però non ha limiti. Si sente ventilare il suggerimento di poter far ricorso eventualmente a contratti ripetuti della stessa natura e della durata massima ognuno di due giorni al fine di poter usufruire dell’esonero della redazione del DUVRI introdotto dalle disposizioni di legge. Se viene realizzato questo escamotage e lo sarebbe certamente solo da parte di qualche committente che incoscientemente ritiene la redazione di questo documento inutile e solo un adempimento formale e cartaceo e non anche uno strumento importantissimo per la prevenzione ed assolutamente necessario per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nello svolgimento dei lavori o dei servizi, quale in effetti esso è. Ma attenzione perché se malauguratamente venisse messo in atto tale disegno l’organo di vigilanza, in fase di ispezione, potrebbe facilmente individuare nell’attuazione del disegno stesso una continuità nei contratti stipulati e considerare gli stessi un unico effettivo contratto e quindi prendere nei confronti dell’inadempiente i relativi provvedimenti di competenza.
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Rispondi Autore: alessandro - likes: 0 | 08/02/2010 (16:35) |
faccio notare, se non erro, che tempo addietro lo stesso ing. Porreca, al quale porto tutti i miei rispetti, diceva esattamente il contrario e cioè che se il legislatore avesse voluto intendere "due giorni" contrattuali e non "lavorativi" avrebbe fatto meglio a non modificare l'articolo 26 in quanto, il 99,9% dei contratti ha durata superiore a 2gg. Qualora sbagliassi chiedo venia |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 15/09/2010 (09:06:33) |
Il concetto di durata nel D. Lgs. n. 81/2008 di Rolando Dubini avvocato in Milano Nel testo unico D.Lgs. n. 81/2008, quando si parla di durata (si escludono dall'analisi i riferimenti alla formazione, alla valutazione dei rischi e all'esposizione al rischio) si fa riferimento a tre fenomeni diversi. Il primo è la durata del contratto, riferimento raro, oppure la durata effettiva dei lavori svolti. o la durata dell'impiego effettivo di attrezzature, riferimenti frequenti. 1) La durata del contratto non è un concetto ignoto al legislatore del D.Lgs. n. 81/2008, difatti viene utilizzato questo concetto tre volte: 1.1) all'articolo 4 relativo al computo dei lavoratori proprio ai fini dell'applicazione del decreto 81 medesimo, laddove al comma 3 si stabilisce che "fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell’ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato". Anzi è proprio questa disposizione che chiarisce che la durata del contratto e l'effettivo orario di lavoro sono due concetti diversi, anche se ai fini del computo dei lavoratori stagionali la differenza sostanziale delle due situazioni viene considerata irrilevante. 1.2) all' Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso, laddove al comma 2 si fa riferimento all'obbligo di "chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore" che "deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza" e deve "altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all?fart. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista". Qui si fa chiaramente riferimento alla durata del contratto di noleggio o di concessione in uso e non all'effettivo impiego delle attrezzature. Questo due articoli sono due dei tre riferimenti all'interno del testo unico che fanno riferimento alla durata del contratto. Come vedremo in tutti gli altri casi si fa riferimento sempre alla durata effettiva dei lavori o dell'impiego di attrezzature, e la cosa non deve stupire perchè il testo unico-dlgs 81/2008 è incardinato sul principio di effettività, effettività dei rischi, effettività delle tutele, mentre il momento in cui i contratti vengono stipulati o la loro durata è, tranne che nei due casi citati, ritenuta dal legislatore del tutto irrilevante ai fini della protezione dei lavoratori se non si estrinseca in lavori effettivamente svolti. 1.3) Per esemplificare: l'omessa redazione del duvri di cui all'art. 26 comma 3 D.Lgs. n. 81/2008 non è sanzionata penalmente ogni volta che vi sia un contratto di appalto in essere, ma solamente se i lavori siano effettivamente iniziati. Questo è anche confermato dall'art. 26 comma 3 ter che fa riferimento all'obbligo di rendere completo in tutti i suoi elementi costitutivi il duvri "prima dell’inizio dell'esecuzione" del contratto, e qui abbiamo, in effetti, il terzo caso del D.Lgs. n. 81/2008 che fa riferimento al contratto. 2) il concetto di durata dei lavori è presente in modo assai frequente nel dlgs 81/2008: 2.1) art. 26 comma 3 bis relativo all'esonero dal duvri per i lavori di durata inferiori a due giorni in una serie di casi. Qui il legislatore non intende affatto la durata astratta e contrattuale del rapporto, perchè se avesse voluto fare riferimento alla durata del contratto lo avrebbe scritto esplicitamente, come lo ha fatto all'articolo 4 comma 3 del dlgs 81/2008 o negli altri casi prima citati. Poichè non lo ha scritto è del tutto arbitrario ritenere che in realtà intendesse la durata dei contratti, perchè una simile interpretazione non solo contrasta con la logica, ma è in violazione di legge, in quanto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, che è la norma generale che detta le regole su come vanno interpretate le disposizioni legislative, impone il criterio dell'interpretazione letterale: art. 12 preleggi codice civile "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Ora chi intende il concetto di durata dei lavori di cui all'art. 26 comma 3 bis del dlgs n, 81/2008 non solo estende arbitrariamente la portata applicativa della disposizione, ma incorre in una interpretazione che la legge vieta, divieto ancora più stringente visto che parliamo di un articolo che incide su un reato penale, l'omessa predisposizione del duvri, un reato per il quale la fattispecie deve essere tassativamente predeterminata e non soggetta alle variazioni d'umore dell'interprete che attribuisce alle parole un senso che essere letteralmente non hanno. Il principio di tassatività nell'ambito del diritto penale, è uno dei corollari del principio di legalità, e se sotto il profilo formale il principio di legalità impone che, ai sensi degli artt. 1 codice penale e 25 costituzione, nessuno possa essere punito se non per un fatto che sia preveduto dalla legge, in via non retroattiva, come reato, il principio di tassatività attiene alla tecnica di formulazione della fattispecie e richiede che la stessa sia descritta in modo chiaro e non lasci discrezionalità nell'individuazione della condotta punibile al Giudice. 2.2) Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento: "Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi". La disposizione è chiara, il testo unico si occupa ovviamente della durata effettiva dei lavori, e non certo della durata del contratto. 2.3) Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso "2.4) Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori . Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: ... b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Anche qui la norma si disinteressa della durata del contratto, ma bada al sodo, ovvero all'effettiva durata presunta dei lavori per realizzare l'opera. 2.5) Articolo 95 - Misure generali di tutela 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: (...) f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; Anche qui si parla esplicitamente di durata effettiva dei lavori. 2.6) Articolo 104 - Modalità attuative di particolari obblighi 1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Anche in questo caso, in modo evidentissimo, nulla si deduce dalla duirata contrattuale, ma tutto è incentrato sulla durata presunta dei giorni lavorativi che dovranno essere effettivamente svolti per riuscire a realizzare, in base ad un criterio di ragionevelozza tecnica, l'opera edile. 2.7) Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. 2.8) Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali 1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 2.9) Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; (...) 2.10) Articolo 128 - Sottoponti 2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. Il caso è molto interessante, del tutto analogo a quello di cui all'art. 26 comma 2 bis del D.Lgs. n. 81/2008, si tratta anche qui della facoltà di poter omettere il sottoponte per "lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni". Anche qui non si può certo abusivamente e illegalmente estendere il campo d'applicazione alla durata del contratto, che potrebbe e anzi sicuramente include anche attività lavorative estranee all'uso del ponte sospeso. In modo letterale il legislatore si riferisce alla durata effettiva dei lavori, mi si scusi la cattiva forma, effettivamente svolti. 3. Conclusione Da quanto esposto risulta chiaro che laddove il legislatore fa riferimento alla durata dei lavori non intende MAI la durata dei contratti, ma la durata presunta o effettiva dei lavori, delle operazioni e dei compiti lavorativi da svolgere effettivamente, o svolti abitualmente. |
Rispondi Autore: stevanin emanuele - likes: 0 | 22/03/2011 (23:00:37) |
un problema di applicazione o meno dell art 26. Una azienda che si avvale di agenzie interinali per l effettuazione delle proprie attività e che quindi le somministra lavoratori deve fare il duvri? ma non sono lavoratori "indipendentente dalla tipologia contrattuale"? |
Rispondi Autore: valentina Plano - likes: 0 | 24/03/2011 (10:45:33) |
Salve sono un giovane ingegnere, lavoro presso una ditta che si occupa di sicurezza, e devo redigere un DUVRI per un condominio, ho un dilemma: se all'interno del condominio lavorano più ditte appaltanti, ad esempio: pulizie, manutenzione ascensore e portiere(dipendente)è necessario redigere un DUVRI per ogni figura,o un solo documento per tutte le maestranze va bene? grazie |