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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'I quesiti sul decreto 81/08: il coordinatore puo' essere anche RSPP?
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Chiarimenti sull’applicazione della incompatibilità fra coordinatore in fase di esecuzione e rspp delle imprese esecutrici. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Primo quesito
La lettera f) dell'art. 89 recita che il Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) non può essere RSPP della/e impresa/e esecutrici dei lavori in cantiere.
Da una prima lettura trovo quanto esposto un po’ complicato da gestire (soprattutto per il committente o Responsabile Lavori RL) in quanto può accadere che durante la normale attività di un cantiere possono essere affidati lavori (direttamente o in subappalto) ad azienda il cui RSPP sia il CSE di quel cantiere stesso.
Essendo il sottoscritto Legale Rappresentante di una società di servizi che gestisce la sicurezza alle aziende per alcune delle quali svolge anche attività di RSPP e svolgendo anche l'attività di CSE cosa succede se in un cantiere qualunque dove sono già CSE dovessero essere affidati in appalto dei lavori ad una ditta di cui sono anche RSPP? Come mi devo comportare io, o la ditta appaltatrice o anche il committente?
Risposta
Una sorta di incompatibilità operativa fra coordinatore in fase di esecuzione ed RSPP di una delle imprese esecutrici operanti in cantiere, stabilita ora con l’art. 89 comma 1 lettera f) del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, era emersa già prima che si esprimesse il Testo Unico a seguito della lettura dell’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 in quanto in tali situazioni verrebbero a confluire nella stessa persona le funzioni di controllore e controllato. In pratica, ad esempio, il RSPP dell’impresa verrebbe a trovarsi, in qualità di coordinatore, nella inaccettabile condizione di dover verificare il POS che lui stesso ha redatto o che comunque ha collaborato a redigere ma ancor più a dover, mediante un obbligo sanzionato penalmente, controllare l’impresa per la quale svolge l'attività di RSPP. Lo stesso inoltre, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 494/1996, ora art. 92 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 81/2008, sarebbe tenuto, in caso di presenza di situazioni di pericolo grave e immediato, a sospendere il cantiere fino alla eliminazione di tali situazioni da parte dell’impresa che, caso mai, dovrebbe chiedere a lui il suggerimento delle misure di prevenzione necessarie per mettersi in regola.
Diciamo, allora, che il Testo Unico è finalmente intervenuto a sanare tali tipi di situazione.
In conclusione, quindi, ed in risposta al quesito formulato nel caso in cui in uno dei cantieri nei quali sta svolgendo l’attività di coordinatore venisse interessata ad intervenire una impresa per conto della quale lei svolge anche l’attività di RSPP lei è tenuto di fatto, per quanto riguarda quel cantiere, a rinunciare ad una delle due attività.
Secondo quesito
Con riferimento alla incompatibilità fissata dalla lettera f) dell'art. 89 del Testo Unico fra il coordinatore in fase di esecuzione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una impresa esecutrice tutti gli incarichi di CSE in corso al 15 Maggio 2008 saranno comunque considerati incompatibili con l’incarico di RSPP oppure a partire dalla stessa data?
Risposta
Le disposizioni del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, assumono efficacia a partire dal 15/5/2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, per cui essendo stata dichiarata l’incompatibilità fra le due figure con l’art. 89 comma 1 lettera f) del Testo Unico si ritiene che la disposizione legislativa vada applicata al momento dell’incarico e che quindi le situazioni in corso possano essere accettate fino al completamento dell’attività.
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Rispondi Autore: ANTONIO - likes: 0 | 10/09/2010 (17:29) |
Il Coordinatore della sicurezza in fase progettuale e di cantiere,in quanto tecnico laureato che assolve ai suoi incarichi professionali, può fare il RSPP in un plesso scolastico, in quanto richiesto dal Dirigente scolastico di una scuola? |
Rispondi Autore: carmine petrillo - likes: 0 | 16/05/2014 (21:58:00) |
il collaudatore in c.o. può ricoprire la carica di CSP e CSE. Grazie anticipato |