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I quesiti sul decreto 81/08: la nomina del coordinatore per la sicurezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Coordinatori

17/02/2010

Chiarimenti circa il rompicapo del “comunque” nella determinazione dell’obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nei cantieri temporanei o mobili alla luce del D.lgs. 81/08. A cura di G. Porreca.

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A cura di G. Porreca (www.porreca.it).

Quesito
Cosa significa il termine “comunque” nella determinazione dell’obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nei cantieri temporanei o mobili alla luce del testo unico di cui al d. lgs. n. 81/2008? A cura di G. Porreca



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Risposta
E’ bella la lingua italiana però a volte una parola alla quale viene dato comunemente nel lessico italiano un doppio significato quando è inserita nel contesto di un periodo può portare a due diverse letture del periodo stesso.
E’ il caso dell’art. 90 comma 11 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dalla legge 7/7/2009 n. 88 (legge comunitaria 2008), relativo agli obblighi da parte del committente di designare nei cantieri temporanei o mobili il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
Secondo tale comma, così come è possibile leggere nella sua versione originaria “In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire” tenendo presente che il citato comma 3 è quello con il quale è stato disposto che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”. Nel leggere tale articolo non sorge perciò alcun dubbio in quanto la condizione fissata dal legislatore, in presenza della quale esiste l’obbligo da parte del committente di designare il coordinatore in fase di progettazione, è quella che per realizzare l’opera sia necessario il permesso di costruire.

L’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato però, come è noto, oggetto di una segnalazione fatta alla commissione europea che ha portato lo stato membro italiano dinnanzi alla Corte di Giustizia europea con l’accusa di non aver rispettato gli indirizzi comunitari forniti nella corrispondente direttiva 92/57/CEE sulla sicurezza nei cantieri nell’ambito della quale non erano state poste, in merito all’obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza, altre condizioni se non la presenza anche non contemporanea di più imprese. Successivamente la Corte di Giustizia europea nella sua nota sentenza del 25/7/2008 condannava la Repubblica italiana a rivedere tali condizioni per cui il legislatore ha dovuto modificare, con l’art. 39 della legge 7/7/2009 n. 88 (legge comunitaria 2008), il citato comma 11 che ha provveduto a riscrivere in questi termini: “la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”. Così facendo il legislatore, da un lato ha provveduto ad ottemperare alle disposizioni della Corte di Giustizia europea imponendo comunque in cantiere, nel caso di più imprese, la presenza di un coordinatore per la sicurezza, fosse pure solo nella fase di esecuzione, e dall’altro lato ha fissato altre condizioni in presenza delle quali scatta l’obbligo della nomina del coordinatore in fase di progettazione.

La lettura dell’art. 90 comma 11, così come sopra modificato dalla legge Comunitaria 2008, ha portato però subito a delle incertezze di interpretazione per come è stato scritto proprio per la presenza nel testo del termine “comunque” che è divenuto un vero e proprio rompicapo. Il termine “comunque”, infatti, così come emerge dalla consultazione di un qualsiasi dizionario della lingua italiana, nel lessico comune costituisce, nello stesso momento, sia un avverbio con il significato di “in ogni caso, in ogni modo” che una congiunzione con il significato di “ma, però, tuttavia” ed ecco quindi che se nella lettura del comma sopra citato attribuiamo allo stesso l’uno o l’altro significato il periodo assume un contenuto diverso. Più precisamente se al termine “comunque” viene dato il significato di “in ogni caso” discenderebbe dalla disposizione di legge che il committente non avrebbe l’obbligo di nominare il coordinatore in fase di progettazione nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e che l’esonero sussisterebbe comunque (in ogni caso) per i lavori privati di importo inferiore ai 100.000 euro, quindi indipendentemente dall’obbligo o meno del permesso di costruire. Leggendolo nell’altro senso discenderebbe invece che l’esonero sussisterebbe nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e che fossero però nello stesso momento anche di importo inferiore ai 100.000 euro La differenza fra  le due interpretazioni viene riscontrata per quella fascia di lavori per l’esecuzione dei quali siano impiegate più imprese e per i quali pur essendo necessario il permesso di costruire non venga superato l’importo di 100.000 euro. Per questi rimane il dubbio se fosse obbligatoria o meno la nomina del coordinatore in fase di progettazione.

Certo l’argomento richiederebbe una interpretazione autentica del legislatore o almeno dei chiarimenti da parte del competente Ministero del Lavoro e della Salute al quale andrebbe rivolto il quesito. In attesa cerchiamo di fare il punto della situazione in un approfondimento sull’argomento.
Dalla consultazione delle varie linee guida e degli indirizzi forniti in materia da istituzioni, associazioni ed organizzazioni varie quali le Regioni l’Ispesl, l’Inail, le ASL gli ordini professionali, i collegi, le confederazioni di settore, ecc. si è potuto riscontrare che a seguito della lettura della sopra citata disposizione sono state date entrambe le interpretazioni perché legate ora a ragionamenti logici ora a considerazioni che sono derivate dall’esame della evoluzione che la norma ha avuto nel tempo.

Da una parte in effetti la logica porta a dedurre che il legislatore, con l’intenzione di esonerare i committenti di cantieri “minori” da obblighi, anche economicamente onerosi, abbia voluto stabilire con il D. Lgs. n. 81/2008, così come del resto aveva già fatto con il D. Lgs. n. 494/1996 ponendo il limite di 200 u/g, una soglia individuata questa volta nell’importo di 100.000 euro al di sotto della quale il committente stesso in qualunque caso non fosse costretto a designare un coordinatore in fase di progettazione: Non avrebbe avuto senso del resto imporre, non fosse altro che per una certa uniformità, l’obbligo di nominare il coordinatore in fase di progettazione per dei lavori, se minori, solo per il fatto che l’opera che si stesse realizzando in cantiere fosse soggetto al permesso di costruire. In sostanza chi ha sostenuto tale tesi aveva dato più peso alla entità del cantiere che alla necessità della presenza di un titolo autorizzativo, condizione del resto quest’ultima che per la verità non è stata molto condivisa da più parti per la mancanza di una determinazione netta del confine fra permesso di costruire e denuncia di inizio attività (D.I.A.), confine che tra l’altro può variare da zona a zona in Italia, oltre che per la introduzione della cosiddetta Super D.I.A. con la quale si possono realizzare opere anche complesse dal punto di vista della sicurezza sul lavoro pur essendo prive del permesso di costruire.

Le considerazioni d’altro canto fatte sulla evoluzione delle disposizioni di legge e sulle motivazioni in base alle quali si è pervenuti con la legge comunitaria 2008 alla modifica del comma 11 nonché le perplessità sorte e già espresse precedentemente per quelle situazioni che possono venirsi a creare in presenza di una Super D.I.A. hanno portato, invece, a sostenere l’altra interpretazione che si ritiene oggi in definitiva essere la più conforme alla volontà del legislatore secondo la quale cioè, in sostanza, se si lavora in presenza dell’obbligo del permesso di costruire il committente è sempre tenuto, nel caso di più imprese, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera, mentre se invece per l’opera che si sta realizzando non è richiesto il permesso di costruire, come ad esempio per un’opera per la quale è sufficiente la denuncia di inizio dell’attività (vedi manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni edilizie, ecc.), allora bisogna fare riferimento all’importo dei lavori nel senso che se lo stesso è maggiore o uguale a 100.000 euro sussiste l’obbligo della nomina del coordinatore in fase di progettazione mentre se esso è inferiore a tale soglia il committente è esonerato dal designarlo (in tal senso ci si era già espressi in occasione di una risposta ad un quesito pubblicata sul quotidiano del 24/9/2010) fermo restando che in qualunque caso il committente è tenuto comunque, sempre in presenza di più imprese, a designare un coordinatore in fase di esecuzione il quale dovrà svolgere le funzioni del coordinatore in fase di progettazione, non nominato, e dovrà quindi provvedere alla elaborazione del PSC che in sostanza, come si può ben comprendere, è una documentazione che, alla luce delle attuali disposizioni, deve essere sempre elaborata nel caso che nel cantiere operino più imprese esecutrici.

La precisazione, infine, fatta nel D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, secondo la quale le imprese da computare per determinare l’esistenza dell’obbligo della designazione dei coordinatori debbano essere imprese esecutrici, che tra l’altro sono state definite nello stesso decreto correttivo, porta a sviluppare altre riflessioni ed a formulare altre osservazioni e considerazioni che saranno comunque oggetto di un ulteriore approfondimento sull’argomento specifico.







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