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I quesiti sul decreto 81/08: laurea e aggiornamento RSPP/ASPP

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: RSPP, ASPP

02/10/2008

Chiarimenti sull’obbligo e sull’esonero dalla frequenza dei corsi di aggiornamento per gli RSPP e ASPP laureati. A cura di G. Porreca.

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Sull’obbligo e sull’esonero dalla frequenza dei corsi di aggiornamento per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) laureati. Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

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Quesito
Un laureato in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro esonerato dalla frequenza dei Moduli A e B destinati agli RSPP e ASPP e che ha frequentato anche Modulo C è tenuto a frequentare i corsi di aggiornamento previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 oppure è esonerato anche da tale frequenza considerato che i corsi di aggiornamento sono obbligatori solo per i moduli B?

Risposta
La risposta al quesito è nell’art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. ora riscritto con l’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Secondo il comma 6 dell’art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., infatti, coloro che sono in possesso di laurea triennale di  "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2 e quindi in pratica dalla frequenza dei soli moduli A e B. Per poter svolgere la funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione  è necessario, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo,  possedere anche un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali che in sostanza corrispondono ai moduli C.
Il D. Lgs. n. 81/2008  con l’art. 32 comma 5 ha ripreso le disposizioni sulla formazione degli RSPP e ASPP di cui all’art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/1994 estendendo le classi di lauree per le quali è consentito l’esonero dalla frequenza dei moduli A e B ma con il comma 6 dello stesso articolo ha confermato che tutti i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione sono tenuti indistintamente a frequentare dei corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e secondo gli indirizzi che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha fornito con l’accordo del 26/1/2006.
Per quanto sopra detto e per quanto indicato nel quesito il lettore è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento secondo le indicazioni fornite al punto 3 del citato accordo del 26/1/2006 della Conferenza Stato Regioni.
 


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Rispondi Autore: roberto paparo - likes: 0
19/01/2017 (13:00:28)
salve sono un laureando in TPALL vorrei sapere con il conseguimento della laurea, da quali corsi per RSPP sono esonerato ( ateco A B o C)? quali altri corsi mi conviene frequentare per poter esercitare la mia professione nell'ambito privato?
Grazie

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