Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'I quesiti sul decreto 81/08: quali sanzioni per gli impianti elettrici?
Pubblicità
Sulla sanzione da applicare nel caso di impianti elettrici o apparecchiature elettriche non rispondenti alle prescrizioni di sicurezza di cui al d. Lgs. n. 81/2008. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
QUESITO
L'art. 80 contenuto nel Titolo III Capo III del Testo Unico impone al datore di lavoro le misure necessarie affinché gli impianti elettrici siano costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica e in particolare dai contatti diretti e indiretti e altri.
In caso di non conformità di un impianto elettrico o di parte di esso al disposto dell’art. 80 come si può sanzionare questa inosservanza dato che non è prevista alcuna sanzione dal Testo Unico? Si può far ricorso alla inosservanza dell’art 70 comma 1 in quanto l’art. 69 definisce attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro?
RISPOSTA
Per quanto riguarda le sanzioni da applicare nel caso di una mancata attuazione dei requisiti di sicurezza degli impianti elettrici e delle apparecchiature elettriche di cui al Capo III del Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si ritiene che sia legittimo fare riferimento alle sanzioni previste per l’inosservanza dell’art. 70 sui requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro contenute nel Capo I del Titolo III medesimo.
Se esaminiamo, infatti, il Titolo III del Testo Unico, relativo all’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, osserviamo che esso è costituito da tre Capi dei quali il primo (Capo I) è relativo all’uso in generale delle attrezzature di lavoro, il secondo (Capo II) all’uso dei dispositivi di protezione individuale ed il terzo (Capo III) agli impianti ed alle apparecchiature elettriche che, secondo la definizione dettata nell’art. 69 del Capo I, sono da considerarsi appunto, ai fini dell’applicazione del Titolo III in argomento, attrezzature di lavoro.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, quindi, e non essendo state individuate dal legislatore, forse volutamente, sanzioni specifiche a carico del datore di lavoro nel caso della inosservanza degli obblighi di cui al Capo III sugli impianti e sulle apparecchiature elettriche, penso che per esse si possa fare riferimento alla sanzione prevista per l’inosservanza alla disposizione generale contenuta nell’art. 70 del Testo Unico medesimo in base al quale tutte le attrezzature di lavoro, così come definite nel precedente art. 69, impianti elettrici compresi, devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative fra le quali sono da comprendere appunto quelle del Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Marco - likes: 0 | 25/03/2009 (08:35) |
Buongiorno, il riferimento all'articolo 70 in linea di principio è esatto, però lo stesso è riferito ai requisiti di sicurezza delle attrezzature, l'articolo 71 comma 1 invece, recita testualmente: prevede perciò un obbligo ben specifico per il datore di lavoro. A mio avviso perciò, la sanzione più pregnante per questo tipo di inosservanza dovrebbe essere così comminata: >. |