I quesiti sul decreto 81/08: sospensione attivita’ e prevenzione incendi
Quesito
L'articolo 14 del D. Lgs. n. 106/2009 indica che "limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazione in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente".
Alla luce di quanto sopra, possono provvedere, direttamente, i Vigili del Fuoco a sospendere l’attività imprenditoriale senza doverlo proporre al prefetto?
Il potere di sospensione delle attività lavorative è stato introdotto in Italia con il decreto legge 4/7/2006 n. 223 convertito con modificazioni con la legge 4/8/2006 n. 248 meglio conosciuto come “Decreto Bersani”, ed è stato introdotto, inizialmente limitatamente al settore dell’edilizia e poi esteso a tutte le attività imprenditoriali, quale misura urgente per contrastare il dilagante diffondersi del lavoro nero nei cantieri edili e per arginare il fenomeno degli infortuni nei luoghi di lavoro che nell’anno
Con l’art. 5 della legge 3/8/2007 n. 123 poi, legge con la quale il Governo veniva delegato per il riassetto e la riforma della normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, le citate disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori venivano modificate nel senso che sono state aggiunte, quale condizione di sospensione delle attività imprenditoriali, le gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed è stato inoltre esteso al personale ispettivo delle aziende sanitarie locali, nell’ambito dei loro compiti istituzionali, il potere di sospensione già assegnato al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale limitatamente però all’accertamento delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Successivamente con l’art. 14 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, relativo alle disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le sopraindicate disposizioni sulla sospensione delle attività imprenditoriali sono state inserite nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con lo stesso articolo, infatti, sono stati confermati in materia di sospensione delle attività imprenditoriali il potere e gli obblighi che erano stati già assegnati sia al personale ispettivo del Ministero del Lavoro che a quello delle unità sanitarie locali e negli stessi termini già stabiliti dalla legge delega n. 123/ 2007 e sono state confermate, altresì, le condizioni per ottenere la revoca dei provvedimenti di sospensione stessi.
Si fa notare che nell’art 14 fra gli organi di vigilanza ai quali venivano assegnati i poteri e gli obblighi di sospensione delle attività non veniva citato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mentre nel comma 2 veniva invece precisato che “In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.
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