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I quesiti sul decreto 81/08: sospensione attivita’ e prevenzione incendi

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Prevenzione incendi

28/10/2009

Chiarimenti circa la sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito di violazione in materia di prevenzione incendi. Possono provvedere direttamente i Vigili del Fuoco? A cura di G. Porreca.

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Chiarimenti circa la sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito di violazione in materia di prevenzione incendi. Possono provvedere direttamente i Vigili del Fuoco?A cura di G. Porreca (www.porreca.it). 

 

Quesito
L'articolo 14 del D. Lgs. n. 106/2009 indica che "limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazione in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente".

Alla luce di quanto sopra, possono provvedere, direttamente, i Vigili del Fuoco a sospendere l’attività imprenditoriale senza doverlo proporre al prefetto? 

 


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Risposta

Il potere di sospensione delle attività lavorative è stato introdotto in Italia con il decreto legge 4/7/2006 n. 223 convertito con modificazioni con la legge 4/8/2006 n. 248 meglio conosciuto come “Decreto Bersani”, ed è stato introdotto, inizialmente limitatamente al settore dell’edilizia e poi esteso a tutte le attività imprenditoriali, quale misura urgente per contrastare il dilagante diffondersi del lavoro nero  nei cantieri edili e per arginare il fenomeno degli infortuni nei luoghi di lavoro che nell’anno 2006 ha registrato un pericoloso incremento. Con l’36-bis del decreto legge n. 223/2006, infatti, veniva disposto che il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale poteva adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora avesse riscontrato l’impiego di personale, non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere stesso ovvero nel caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8/4/2003, n. 66 e successive modificazioni, condizione quest’ultima che è stata comunque successivamente abrogata con il decreto legge n. 112/2008 convertito con la legge n. 133/2008.  

 

Con l’art. 5 della legge 3/8/2007 n. 123 poi, legge con la quale il Governo veniva delegato per il riassetto e la riforma della normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, le citate disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori venivano modificate nel senso che sono state aggiunte, quale condizione di sospensione delle attività imprenditoriali, le gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed è stato inoltre esteso al personale ispettivo delle aziende sanitarie locali, nell’ambito dei loro compiti istituzionali, il potere di sospensione  già assegnato al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale limitatamente però all’accertamento delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Successivamente con l’art. 14 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, relativo alle disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le sopraindicate disposizioni sulla sospensione delle attività imprenditoriali sono state inserite nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con lo stesso articolo, infatti, sono stati confermati in materia di sospensione delle attività imprenditoriali il potere e gli obblighi che erano stati già assegnati sia al personale ispettivo del Ministero del Lavoro che a quello delle unità sanitarie locali e negli stessi termini già stabiliti dalla legge delega n. 123/ 2007 e sono state confermate, altresì, le condizioni per ottenere la revoca dei provvedimenti di sospensione stessi.

 

Si fa notare che nell’art 14 fra gli organi di vigilanza ai quali venivano assegnati i poteri e gli obblighi di sospensione delle attività non veniva citato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mentre nel comma 2 veniva invece precisato che “In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.”. Tale disposizione è stata poi confermata anche dal recente decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, il quale nello stesso comma 2 ha anche aggiunta la espressione “in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 giusto a rimarcare che per tale organo vanno applicate le specifiche regole già fissate per lo stesso. Gli articoli 16, 19 e 20 del citato decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 che contiene il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riportano corrispondentemente le procedure sulla richiesta e sul rilascio dei Certificati di Prevenzione Incendi (art. 16), le disposizioni sulla vigilanza sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi (art. 19) e quelle sulle sanzioni penali e sulla sospensione delle attività (art. 20).

 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, quindi, ed in risposta al quesito formulato, in attesa che comunque sull’argomento si esprimano i competenti Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e dell’Interno, si ritiene che l’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 non ha inteso assegnare al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco i poteri e gli obblighi relativi alla sospensione delle attività lavorative in essa contenuti e già del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle unità sanitarie locali né si ritiene che siano applicabili per lo stesso le regole fissate per la revoca di tali provvedimenti di sospensione (accertamento della eliminazione delle gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e pagamento di una somma aggiuntiva) ma debbano invece essere applicate le procedure previste dalla specifica materia di competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco contenute nel D. Lgs. n. 139/2006 sopraindicato. A conferma di quanto appena detto si fa osservare che, allorquando nello stesso articolo 14 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 vengono fissate le disposizioni in merito al ricorso avverso i provvedimenti di sospensione, quali competenti a riceverli vengono indicati rispettivamente la Direzione Regionale del Lavoro territorialmente competente ed il Presidente della Giunta regionale e non anche i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
 



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