I quesiti sul decreto 81/08: sospensione attivita’ e prevenzione incendi
Quesito
L'articolo 14 del D. Lgs. n. 106/2009 indica che "limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazione in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente".
Alla luce di quanto sopra, possono provvedere, direttamente, i Vigili del Fuoco a sospendere l’attività imprenditoriale senza doverlo proporre al prefetto?
Il potere di sospensione delle attività lavorative è stato introdotto in Italia con il decreto legge 4/7/2006 n. 223 convertito con modificazioni con la legge 4/8/2006 n. 248 meglio conosciuto come “Decreto Bersani”, ed è stato introdotto, inizialmente limitatamente al settore dell’edilizia e poi esteso a tutte le attività imprenditoriali, quale misura urgente per contrastare il dilagante diffondersi del lavoro nero nei cantieri edili e per arginare il fenomeno degli infortuni nei luoghi di lavoro che nell’anno
Con l’art. 5 della legge 3/8/2007 n. 123 poi, legge con la quale il Governo veniva delegato per il riassetto e la riforma della normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, le citate disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori venivano modificate nel senso che sono state aggiunte, quale condizione di sospensione delle attività imprenditoriali, le gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed è stato inoltre esteso al personale ispettivo delle aziende sanitarie locali, nell’ambito dei loro compiti istituzionali, il potere di sospensione già assegnato al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale limitatamente però all’accertamento delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Successivamente con l’art. 14 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, relativo alle disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le sopraindicate disposizioni sulla sospensione delle attività imprenditoriali sono state inserite nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con lo stesso articolo, infatti, sono stati confermati in materia di sospensione delle attività imprenditoriali il potere e gli obblighi che erano stati già assegnati sia al personale ispettivo del Ministero del Lavoro che a quello delle unità sanitarie locali e negli stessi termini già stabiliti dalla legge delega n. 123/ 2007 e sono state confermate, altresì, le condizioni per ottenere la revoca dei provvedimenti di sospensione stessi.
Si fa notare che nell’art 14 fra gli organi di vigilanza ai quali venivano assegnati i poteri e gli obblighi di sospensione delle attività non veniva citato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mentre nel comma 2 veniva invece precisato che “In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Sergio Divisi ![]() | 07/04/2025 (13:30:56) |
A seguito di sopralluogo ispettivo da parte di personale del Comando VV.F. su locale di pubblico spettacolo (discoteca) viene sospeso il CPI per ampliamento del locale senza acquisire parere preventivo della commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. Premesso che a seguito di accertamento hanno prescritto a norma dell'art. 20 del D.Lvo 19/12/94 n. 758 comunicando i termini per la regolarizzazione delle violazioni. Con la presente vengo a chiedere se dopo aver ottemperato alle prescrizioni, avendo riportato la discoteca allo stesso modo in cui era stato rilasciato il CPI ancora valido, è soggetta a nuova valutazione della commissione TULPS. Vi ringrazio anticipatamente |