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I quesiti sul decreto 81/08: sul coordinamento dei lavoratori autonomi
Chiarimenti circa la nomina del coordinatore per la sicurezza in caso di lavoratori autonomi presenti in cantiere. A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Ho letto il commento fatto su di una sentenza della Corte di Cassazione dal quale emerge che la stessa ha condannato un committente per non aver nominato un coordinatore per controllare due autonomi operanti in un cantiere uno dei quali è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro mortale. Il coordinamento dei lavoratori autonomi non può che fare piacere, visto che gli stessi spesso sono coloro che creano problemi nella gestione della sicurezza, ma mi pare di avere letto che l’obbligo della nomina dei coordinatori dipende dalla presenza, contemporanea o successiva, di 2 o più imprese (e non ricordo che vengano citati gli autonomi). Come si conciliano le cose?
Risposta
Le sentenze della Corte di Cassazione non costituiscono legge ma molto spesso forniscono degli indirizzi e delle indicazioni molto utili per una corretta ed a volte anche logica applicazione delle norme di legge stesse.
Oggetto del quesito è la sentenza n. 1770 del 16/1/2009 della Sez. IV della Corte di Cassazione Penale con la quale è stata confermata la condanna, già inflitta dal Tribunale e poi confermata dalla Corte di Appello, di un committente per non aver nominato un coordinatore per la sicurezza nell’ambito di alcuni lavori di ristrutturazione che prevedevano la ripavimentazione di un cortile e la demolizione di una scala metallica ivi esistente nel corso dei quali è accaduto un infortunio mortale del titolare dell’impresa intenta ai lavori di ripavimentazione a seguito della caduta della scala medesima.
I due lavoratori operavano da soli nel cantiere e nel commento alla sentenza si è avuto modo di sostenere, che secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, anche se due artigiani si trovano a lavorare da soli in un cantiere e nel quale di fatto vengono ad assumere la veste di lavoratori autonomi, è necessario comunque che il committente provveda a nominare un coordinatore per la sicurezza.
Giustamente nel quesito è stato posto in evidenza che in merito all’obbligo della nomina del coordinatore da parte del committente il legislatore cita nell’art. 90 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, e citava ancor prima nell’art. 3 comma 3 del D. Lgs. n. 494/1996 così come modificato dal D. Lgs. n. 528/1999, la condizione della presenza di più imprese anche non contemporanee, e non di quella dei lavoratori autonomi, lasciando intendere quindi che questi ultimi non sono da computare fra le imprese a fine di determinare le condizioni affinché per il committente sussista l’obbligo della nomina del coordinatore, oltre al verificarsi ovviamente delle altre condizioni indicate nel decreto legislativo medesimo.
Su tale argomento si è tanto discusso e ci si è chiesti più volte se il mancato riferimento ai lavoratori autonomi nell’art. 90 comma 3 sia stata una dimenticanza del legislatore oppure se esso è stato fatto volutamente. Si consulti in merito un approfondimento dal titolo “Imprese, imprese esecutrici e lavoratori autonomi nei cantieri edili. Il rapporto fra il coordinamento dell'art. 7 del D. Lgs. 626/1994 con quello del D. Lgs. n. 494/1996.“, che, anche se è stato elaborato in vigenza del D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., è ancora valido nei suoi contenuti nel quale sono state svolte delle considerazioni che qui di seguito si sintetizzano.
La definizione di lavoratore autonomo è contenuta nel D. Lgs. n. 81/2008 nell’art. 89 in base al quale questi è una “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione”. Quella di impresa si può desumere dal Codice Civile in base al quale l'impresa è una attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi esercitata professionalmente da un imprenditore mediante un insieme di persone che operano sotto la sua guida nonché di beni (locali, macchine, attrezzature, mobili, ecc.). Nel D. Lgs. n. 81/2008 non è riscontrabile però, come sarebbe stato opportuno, la definizione di impresa esecutrice. Secondo il Ministero del Lavoro, alla luce di quanto indicato nella Circolare n 4 del 28/2/2007, l’impresa esecutrice è quell’impresa che nel cantiere esegue i lavori di cui all’Allegato I del D. Lgs. n. 494/1996, ora Allegato X del D. Lgs. n. 81/2008, ma tale definizione non è stata ritenuta da molti condivisibile, compreso lo scrivente, per le considerazioni espresse nell’approfondimento citato al termine del quale come definizione di impresa esecutrice è stata individuata molto più opportunamente quella di impresa che comunque opera in cantiere, indipendentemente dall’attività che in esso viene svolta, essendo determinante la condizione che la stessa acceda e frequenti il cantiere medesimo.
Per quanto riguarda il lavoratore autonomo, se si pensa che questi è destinatario del PSC (art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008), che deve adeguarsi ai fini della sicurezza alle indicazioni fornite dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (art. 94 dello stesso D. Lgs.), che è soggetto alla verifica tecnico professionale da parte del committente, (art. 90 comma 9 lettera a), che è destinatario di sanzioni specifiche (art. 160), che è sottoposto al controllo da parte del coordinatore in fase di esecuzione (art. 92 comma 1 lettera a), che deve cooperare con i datori di lavoro ai fini della applicazione delle norme di sicurezza e curare la reciproca informazione con gli stessi (art. 92 comma 1 lettera c) e che comunque può portare in cantiere dei rischi che possono interferire con l’attività di altre imprese, che, anche se non è per interpretazione diffusa destinatario della redazione del piano operativo di sicurezza (POS), essendo questo per definizione un documento che i datori di lavoro delle imprese esecutrici redigono in riferimento al singolo cantiere ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) a tutela dei lavoratori dipendenti, che egli in effetti non ha, è comunque obbligato a rispettare l’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 sui lavori affidati in appalto e quindi a fornire informazioni sui rischi che nello svolgimento della sua attività eventualmente porta in cantiere ed è destinatario del DUVRI da parte del committente datore di lavoro, non si comprende come questi (il lavoratore autonomo) non debba essere equiparato ad una impresa ai fini della applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili ed in particolare dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008. Ecco quindi l’insegnamento della Corte di Cassazione che è chiamata in fondo ad esprimersi su fatti già accaduti e su sentenze già emanate sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello, ma che in fondo dà dei suggerimenti su quello che è da farsi onde evitare che tali fatti accadano nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e sulla tutela della salute dei lavoratori.
Si è più propensi quindi, ritornando all’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 che in tali commi vi sia stata una “dimenticanza” del legislatore nel non citare i lavoratori autonomi congiuntamente alle imprese, cosa che ha fatto invece in tanti altri punti del decreto legislativo medesimo, più che una volontà precisa di non tenere conto dei lavoratori autonomi nell’imporre la condizione della presenza di più imprese, non contemporanee, in cantiere per determinare l’obbligo da parte del committente di nominare i coordinatori per la sicurezza. Non è del resto quello dell’art. 90 commi 3 e 4 l’unico caso in cui si riscontra una dimenticanza del legislatore di citare il lavoratore autonomo affianco a quello delle imprese. Analoga omissione si riscontra, infatti, nel comma 9 dello stesso articolo 90 per quanto riguarda la verifica tecnico-professionale che attualmente viene riservata solo alle imprese alle quali siano stati affidati i lavori. Su tale punto, in particolare, si fa osservare che il Governo, accortosi della mancanza della citazione dei lavoratori autonomi affianco a quella delle imprese, fra le proposte di modifica contenute nello schema del decreto correttivo approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27/3/2009 ha appunto richiesto, con l’art. 58 della bozza, di porre un rimedio alla dimenticanza, come è logico che sia, e di aggiungere la verifica pure del lavoratore autonomo anche nel caso in cui questi fosse l’unico al quale siano stati affidati dei lavori.
Si può concludere, quindi, che al momento (ma è auspicabile un intervento di modifica da parte del legislatore), a seguito di una lettura lessicale della norma ed a stretto rigore giuridico, non sussiste l’obbligo da parte del committente della nomina del coordinatore nel caso in cui questi incarichi più lavoratori autonomi ad eseguire delle opere in un cantiere edile. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, però, occorre distinguere ciò che è obbligatorio da ciò che è opportuno e l’opportunità in questi casi suggerisce quello che in fondo emerge da una lettura invece sistematica del D. Lgs. n. 81/2008, visto anche che un comportamento contrario può oltretutto costituire una colpa specifica nel caso del verificarsi di un evento infortunistico, e cioè la necessità di equiparare comunque i lavoratori autonomi alle imprese, ai fini della applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e ciò anche per evitare un paradosso che si può ad esempio verificare e cioè di essere obbligati a provvedere alla nomina di un coordinatore per la sicurezza nel caso della presenza di due piccole imprese che intervengono ad operare in un cantiere anche se non contemporaneamente e lasciare invece che più ed anche numerosi lavoratori autonomi, pur se lavorano in cantiere contemporaneamente, possano svolgere la loro attività in presenza di gravi rischi interferenziali senza che vi sia un coordinamento così come è avvenuto nel caso di cui alla sentenza in esame.
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Rispondi Autore: carlo tadini - likes: 0 | 01/07/2009 (14:14) |
come al solito la legge, a volte, non e' uguale per tutti, a prescindere dai commenti e pareri . Personalmente come lettore e autore presso altre testate, ritengo che vi possano essere i presupposti per un azione contro tale sentenza, magari in ambito europeo, ma e' un mio punto di vista personale . L'affermazione "Sarebbe opportuno" non equivale alla prescrizione della legge "devi fare". Con i sarebbe opportuno ho gia visto troppe sanzioni extra legge e sentenze extra norma . Buon lavoro . Tadini Carlo. |
Rispondi Autore: pietro temante - likes: 0 | 15/03/2016 (20:22:30) |
la sentenza che si cita è precedente al D.Lgs. 106/09 che ha aggiunto la parola esecutrici a + imprese, per quanto riguarda l'obbligo di designazione del CSP/CSE. La semplice parola impresa ha un significato che può essere assunto a prescindere se si sia autonomi o meno. Invece la definizione di impresa esecutrice è ben definita nel titolo IV differenziandola da quella di lavoratore autonomo. |