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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'I quesiti sul decreto 81/08: sulla conformita’ delle macchine
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Quesito sull’applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 in relazione alla sicurezza delle macchine costruite prima o dopo la normativa di recepimento delle direttive comunitarie di riferimento.
Il quesito
L’allegato V, parte II, punto 2.5 del D. Lgs. n. 81/2008 richiede che i carrelli elevatori siano dotati di dispositivi per limitare i rischi di ribaltamento. Un cliente della nostra società che si occupa della vendita di carrelli elevatori ci ha richiesto una dichiarazione attestante che la macchina sia conforme, per quanto riguarda i dispositivi di protezione contro il ribaltamento, al D. Lgs. n. 81/2008. È obbligatorio rilasciare tale dichiarazione o basta consegnare la dichiarazione di conformità CE del costruttore?
Risposta a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it)
L’allegato V al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, detta delle prescrizioni di sicurezza applicabili, secondo quanto indicato nell’art. 70 comma 2 dello stesso D. Lgs., alle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione, e quindi, se si tratta di macchine, a quelle costruite o messe a disposizione prima del D.P.R. n. 459/1996 contenente il regolamento sulla sicurezza delle macchine. In tal caso è necessario, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 459/1996, che il venditore accompagni la macchina con una dichiarazione attestante la conformità della stessa alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R. n. 459/1996, che è avvenuta il 21 settembre 1996.
Per le macchine costruite o messe a disposizione dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996, come si verifica nel caso in esame, si applica invece la disposizione di cui all’art. 70 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 in base al quale le macchine stesse devono essere conformi alle specifiche disposizioni regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e quindi in particolare nel caso in esame devono rispondere alle disposizioni proprio del D.P.R. n. 459/1996.
Per quanto sopra detto, quindi, al carrello elevatore di cui al quesito si applicano tutte le procedure previste dallo D.P.R. n. 459/1996 per cui il venditore è tenuto a corredare lo stesso del manuale di istruzioni per l’uso, della marcatura CE e della dichiarazione di conformità CE con la quale il costruttore ha sostanzialmente attestato di aver effettuata la valutazione dei rischi legati alla macchina stessa e di aver provveduto ad adottare le consequenziali misure di sicurezza.
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Rispondi Autore: Maurizio - likes: 0 | 15/04/2009 (09:39) |
In proposito, era sufficiente dire che: - in ossequio alle prescrizioni impartite dalla c.d. Direttiva Macchine, nel caso di messa in commercio di macchine usate è SEMPRE responsabilità del venditore, la conformità della macchina in termini di sicurezza; - per le macchine di nuova emissione in commercio, sempre richiamando la Direttiva Macchine, è il costruttore a dover garantire la tanto blasonata sicurezza. Per il resto, nel quotidiano, la differenza sarà data dalla disattenzione o meno dell'operatore. Questa, e soltanto questa miei cari signori, è la realtà delle cose. |
Rispondi Autore: marino botanica - likes: 0 | 15/04/2009 (10:27) |
mi scusi ma forse c'è un errore laddoe riferisce "... In tal caso è necessario, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 459/1996, che il venditore accompagni la macchina con una dichiarazione attestante la conformità ....." Non è che l'art interessato è l'11 ??? grazie della precisazione. cordialità |
Rispondi Autore: MARCO - likes: 0 | 22/10/2009 (14:28) |
e quando il carrello anteriore al 1996 non è venduto oggi ma è in possesso del titolare da prima del 1996, cosa è necessario fare per metterlo a norma ? |