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I quesiti sul decreto 81/08: sulla nomina dei coordinatori per la sicurezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

24/09/2009

Gli obblighi del committente in merito alla nomina dei coordinatori per la sicurezza e alla notifica preliminare dopo il decreto correttivo 106/2009. A cura di G. Porreca.

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Chiarimenti circa la designazione del coordinatore in fase di progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione. A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
 
Quesito
In base all'art. 90 comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008 per lavori privati  eseguiti con D.I.A. (nel mio caso si tratta di una ristrutturazione di una facciata di un condominio) non c'era più l'obbligo da parte del committente di nominare il coordinatore in fase di progettazione e le sue funzioni venivano assolte dal coordinatore in fase di esecuzione. Cosa è cambiato adesso con il D. Lgs. n. 106/2009? Il committente inoltre deve sempre inviare la notifica preliminare presso l'Ispettorato ed alla ASL?
 
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Risposta
Uno degli articoli più bistrattati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è indubbiamente quello relativo agli obblighi del committente, bistrattato nel senso che tali obblighi dopo la prima emanazione che risale al D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 ha subito delle ripetute modifiche prima con il D. Lgs. 19/11/1999 n. 528, poi con il D. Lgs 9/4/2008 n. 81 ed ora con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, correttivo del D. Lgs. n. 81/2008, i quali li hanno determinati e rideterminati  dettando delle disposizioni a volte anche contrastanti fra di loro.
 
In merito all’obbligo della designazione del coordinatore in fase di progettazione il D. Lgs. n. 494/1996 originario con il comma 3 dell’art. 3 disponeva a carico del committente o del responsabile dei lavori l’obbligo di designare tale coordinatore secondo una articolazione abbastanza complessa perché si riferiva ai seguenti casi:
 
a)  nei cantieri in cui era prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, se l'entità presunta del cantiere era pari ad almeno 100 uomini/giorni;
b)  nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo e cioè nei cantieri in cui la durata presunta dei lavori era superiore a 30 giorni lavorativi e in cui erano occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori; 
c)  nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) dello stesso decreto legislativo e cioè nei cantieri la cui entità presunta era superiore a 500 uomini/giorni;
d)  nei cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) dello stesso decreto legislativo e cioè nei cantieri i cui lavori comportassero rischi particolari il cui elenco era contenuto nell'allegato II, se l'entità presunta del cantiere era superiore a 300 uomini-giorni;
e)  nei cantieri di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo e cioè nei lavori la cui entità complessiva presunta era superiore a 30.000 uomini/giorni.
 
Con il D. Lgs. n. 528/1999 furono successivamente rivisti e semplificati, in un certo qual modo, i casi per i quali veniva richiesta la presenza del coordinatore in fase di progettazione la quale diventava obbligatoria:
 
a) nei cantieri la cui entità presunta era pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportavano i rischi particolari elencati nell’allegato II.
 
Sull’obbligo della nomina del coordinatore in fase di progettazione è intervenuta successivamente la Corte di Giustizia Europea che con la nota sentenza del 25/7/2008 ha imposto alla Repubblica italiana di rivedere l’articolo relativo all’obbligo della nomina del coordinatore stesso non ritenendo la stessa Corte che le disposizioni legislative italiane fossero conformi alle indicazioni fornite con la corrispondente direttiva comunitaria sui cantieri temporanei o mobili la quale imponeva la presenza del coordinatore per la sicurezza stesso sempre in presenza di più imprese qualunque fossero le condizioni.
 
Il Governo italiano, quindi, per ottemperare alle indicazioni fornite con la citata sentenza dalla Corte di Giustizia europea ed in attesa che venisse emanato il previsto decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008, ha provveduto a modificare con la legge 7/7/2009 n. 88, meglio nota come legge comunitaria 2008, che è entrata in vigore il 29/7/2009, il comma 11 dell’articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008 introducendo un’altra soglia al di sotto della quale nei lavori privati non sussiste l’obbligo della designazione del coordinatore in fase di progettazione, fermo restando sempre quello della designazione in ogni caso del coordinatore in fase di esecuzione, soglia corrispondente ai lavori eseguiti oltre che senza l’obbligo del permesso di costruire anche di entità inferiore ai 100.000 euro.
 
Ora si osserva che il decreto correttivo ed integrativo di cui al D. Lgs. n, 106/2009 non ha apportata nessuna altra modifica al comma 11 dell’articolo 90del D. Lgs. n. 81/2008 per cui si deve intendere che la soglia al di sotto della quale sussiste nei lavori privati l’esonero della nomina del coordinatore in fase di progettazione rimane quella fissata dalla suddetta legge comunitaria e cioè quando non sussiste l’obbligo del permesso di costruire e l’entità dei lavori è inferiore ai 100.000 euro. Resta comunque l’obbligo da parte del coordinatore in fase di esecuzione, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori abbiano inteso usufruire dell’esonero della designazione del coordinatore in fase di progettazione, di svolgere le funzioni del coordinatore per la progettazione medesimo e quindi di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e di predisporre il fascicolo dell’opera.
 
In riposta quindi al quesito formulato, facendo lo stesso riferimento a dei lavori di ristrutturazione di un condominio effettuati in DIA, è necessario, per stabilire se sussiste l’obbligo o meno di designare il coordinatore in fase di progettazione, che venga fatta una ulteriore verifica e cioè se l’entità dei lavori fosse o meno superiore o uguale ai 100.000 euro.
 
Per quanto riguarda, infine, l’obbligo della notifica del cantiere da parte del committente o del responsabile dei lavori di cui all’art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008 si precisa che il D. Lgs. n. 106/2009 non ha apportata alcuna modifica per cui tale obbligo sussiste nel caso (lettera a) della presenza di più imprese esecutrici (precisazione quest’ultima fatta con il decreto correttivo rispetto al testo originario), nei cantieri (lettera b) che inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica ricadono per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera nelle categorie di cui alla lettera a) precedente e cantieri (lettera c) in cui opera un'unica impresa e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.  


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