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Come gestire i rischi interferenziali nel caso in cui in una stessa azienda operano contemporaneamente vari cantieri temporanei o mobili ed anche attività di altra natura.
A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
QUESITO
Può accadere che in una stessa area lavorativa, quali ad esempio arsenali oppure aeroporti, siano presenti più cantieri in corso, alcuni edili ed altri per lavorazioni diverse, il cui committente a volte è il datore di lavoro dell'area interessata ed a volte NON coincide con il datore di lavoro della stessa area. Come si gestisce in tali casi la sicurezza dal punto di vista delle interferenze? Ovvero cosa deve fare il datore di lavoro nella cui area sono appaltati lavori, edili e non, aventi committenti diversi? Il datore di lavoro NON committente deve, inoltre, prendere visione del PSC e del POS prima di rendere disponibile l'area interessata ai lavori edili?
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I quesiti sul decreto 81: cantieri e interferenze con altre attivita'
Come gestire i rischi interferenziali nel caso in cui in una stessa azienda operano contemporaneamente vari cantieri temporanei o mobili ed anche attività di altra natura.
A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
QUESITO
Può accadere che in una stessa area lavorativa, quali ad esempio arsenali oppure aeroporti, siano presenti più cantieri in corso, alcuni edili ed altri per lavorazioni diverse, il cui committente a volte è il datore di lavoro dell'area interessata ed a volte NON coincide con il datore di lavoro della stessa area. Come si gestisce in tali casi la sicurezza dal punto di vista delle interferenze? Ovvero cosa deve fare il datore di lavoro nella cui area sono appaltati lavori, edili e non, aventi committenti diversi? Il datore di lavoro NON committente deve, inoltre, prendere visione del PSC e del POS prima di rendere disponibile l'area interessata ai lavori edili?
RISPOSTA
Nei casi prospettati la prima cosa da fare è quella di individuare se i lavori da appaltare richiedono o meno la installazione di un cantiere temporaneo o mobile (cantiere edile o ad esso equiparato) per stabilire l’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Se si tratta, infatti, di un cantiere temporaneo o mobile si applicano le disposizioni generali in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, che dedica in particolare il Titolo IV specificatamente ai cantieri temporanei o mobili.
Tale Titolo IV ha, infatti, fissato i soggetti destinatari degli obblighi e gli obblighi stessi per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili nonché le regole per la loro programmazione e per la loro gestione in sicurezza. A carico del committente, in particolare, che viene definito dall'art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2009 come il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, e che viene considerato dalle norme di legge nonché dalla giurisprudenza il deus ex machina ed il perno della sicurezza nei cantieri edili, il legislatore ha posto, tra gli altri, l'obbligo della nomina di un coordinatore per la sicurezza, in possesso di determinati requisiti professionali indicati nello stesso decreto legislativo, il quale ha il compito di coordinare appunto le varie imprese esecutrici operanti nel cantiere nonché di redigere per conto del committente un piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) il quale costituisce sostanzialmente una progettazione del cantiere e con il quale vengono fissate, altresì, le regole e le procedure da attuare nell'esecuzione dello stesso. A carico delle imprese esecutrici invece il legislatore ha posto l'onere di elaborare, di ritorno, un piano operativo di dettaglio denominato piano operativo di sicurezza (POS).
Nel caso, invece, di appalti di lavori e servizi da svolgere in settori diversi dai cantieri temporanei o mobili, che secondo quanto risulta dalla formulazione del quesito possono essere svolti anche contestualmente ai cantieri edili, si applicano, invece, ai fini degli adempimenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, le disposizioni contenute nell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, riguardante appunto gli "obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione", articolo riportato nel Titolo I dello stesso decreto che contiene i principi generali.
Con quest’ultimo articolo vengono fissati degli obblighi a carico di quei datori di lavoro che commettono ed affidano dei lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi e da eseguire all'interno della propria azienda o di una sua singola unità produttiva, dove per committente è da intendersi in tal caso, generalmente, il soggetto firmatario del contratto di appalto e per datore di lavoro la persona individuata dall’azienda quale destinatario degli obblighi di tutela e garante della sicurezza nei confronti dei lavoratori che operano nell'area di esecuzione degli appalti. Tali obblighi consistono nella verifica della idoneità tecnica professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali è stato affidato l'appalto, nonché nello scambio di informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui questi vanno ad operare, nel cooperare con essi nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, nel coordinarsi con loro e nell'elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali fra i lavoratori del committente e quelli delle ditte appaltatrici (DUVRI), documento che va allegato ad ogni contratto di appalto, pena la sua nullità, e nel quale vanno indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non è possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze (è in sostanza l'equivalente del PSC e del POS che si elaborano nell’ambito del settore dell'edilizia).
Come è facile osservare, quindi, con l'art. 26 il legislatore, con l'intenzione ovviamente di impartire disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività lavorativa analoghe a quelle per i cantieri edili, ha voluto, anche nei settori fuori dell'edilizia, affidare al committente datore di lavoro il coordinamento delle imprese appaltatrici nonché la promozione della cooperazione.
Con una modifica apportata all'art. 26 con il decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 di cui al D. Lgs. n. 106/2009, infine, il legislatore ha voluto comunque prendere in considerazione, perché richiesto da più parti, anche il caso, per la verità molto diffuso specie nella pubblica amministrazione, in cui la figura del committente appaltante non coincide con quella del datore di lavoro dell'area in cui devono svolgersi i lavori o i servizi appaltati. Con l'art. 26 comma 3-ter è stato infatti stabilito che:
"Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali".
È facile osservare quindi che con tale modifica è stata sostanzialmente istituita, ai fini della programmazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di collaborazione e di solidarietà fra la figura del committente che ha stipulato l'appalto e che ha avviato delle ditte appaltatrici ad operare nell'ambito di una azienda o di una sua unità produttiva e quella del datore di lavoro dell'azienda stessa presso la quale si devono svolgere i lavori, datore di lavoro che, essendo a conoscenza più direttamente dei rischi presenti nelle aree di operazione delle ditte appaltatrici, è tenuto ad informare di tali rischi coloro che vi accedono.
Sostanzialmente con il correttivo è stata introdotta una valutazione integrata dei rischi interferenziali, costituita da una di base e di tipo generale effettuata dal committente su degli elementi standard ed una integrativa fatta dal datore di lavoro dell’azienda ricevente che è indubbiamente più approfondita e più rilevante ai fini della prevenzione degli infortuni e dell’insorgere delle malattie professionali, anche essa da allegare al contratto di appalto.
Per quanto riguarda la presa visione del PSC e del POS nel caso di appalto di lavori edili il legislatore, nei casi in cui il datore di lavoro dell’azienda presso la quale è installato il cantiere per la realizzazione di un’opera edile non coincida con il committente dell’opera medesima, non ha dettato prescrizioni analoghe a quelle fornite con l’art. 26 comma 3-ter aggiunto dal D. Lgs. n. 106/2009 per quanto riguarda l’individuazione e la eliminazione dei rischi interferenziali fra le imprese esecutrici e l’area del committente ma tali rischi in realtà devono essere presi in considerazione nell’elaborazione dei PSC e dei POS dal coordinatore per la sicurezza nominato dal committente e dalle imprese esecutrici che operano in cantiere. Si ritiene opportuno, comunque, che il datore di lavoro che ospita il cantiere, quando non è anche il committente, sia portato a conoscenza del contenuto dei piani di sicurezza medesimi ed in particolare dei rischi interferenziali che possano correre i suoi lavoratori e nei confronti dei quali lo stesso ha una posizione di garanzia in materia di salute e di sicurezza e che sia inoltre opportuno che, se ne individua la presenza, contatti ed informi sia il coordinatore, ed in mancanza il committente, che le imprese esecutrici per la risoluzione dei problemi collegati agli eventuali rischi interferenziali individuati.
Nei casi prospettati la prima cosa da fare è quella di individuare se i lavori da appaltare richiedono o meno la installazione di un cantiere temporaneo o mobile (cantiere edile o ad esso equiparato) per stabilire l’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Se si tratta, infatti, di un cantiere temporaneo o mobile si applicano le disposizioni generali in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, che dedica in particolare il Titolo IV specificatamente ai cantieri temporanei o mobili.
Tale Titolo IV ha, infatti, fissato i soggetti destinatari degli obblighi e gli obblighi stessi per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili nonché le regole per la loro programmazione e per la loro gestione in sicurezza. A carico del committente, in particolare, che viene definito dall'art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2009 come il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, e che viene considerato dalle norme di legge nonché dalla giurisprudenza il deus ex machina ed il perno della sicurezza nei cantieri edili, il legislatore ha posto, tra gli altri, l'obbligo della nomina di un coordinatore per la sicurezza, in possesso di determinati requisiti professionali indicati nello stesso decreto legislativo, il quale ha il compito di coordinare appunto le varie imprese esecutrici operanti nel cantiere nonché di redigere per conto del committente un piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) il quale costituisce sostanzialmente una progettazione del cantiere e con il quale vengono fissate, altresì, le regole e le procedure da attuare nell'esecuzione dello stesso. A carico delle imprese esecutrici invece il legislatore ha posto l'onere di elaborare, di ritorno, un piano operativo di dettaglio denominato piano operativo di sicurezza (POS).
Nel caso, invece, di appalti di lavori e servizi da svolgere in settori diversi dai cantieri temporanei o mobili, che secondo quanto risulta dalla formulazione del quesito possono essere svolti anche contestualmente ai cantieri edili, si applicano, invece, ai fini degli adempimenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, le disposizioni contenute nell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, riguardante appunto gli "obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione", articolo riportato nel Titolo I dello stesso decreto che contiene i principi generali.
Con quest’ultimo articolo vengono fissati degli obblighi a carico di quei datori di lavoro che commettono ed affidano dei lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi e da eseguire all'interno della propria azienda o di una sua singola unità produttiva, dove per committente è da intendersi in tal caso, generalmente, il soggetto firmatario del contratto di appalto e per datore di lavoro la persona individuata dall’azienda quale destinatario degli obblighi di tutela e garante della sicurezza nei confronti dei lavoratori che operano nell'area di esecuzione degli appalti. Tali obblighi consistono nella verifica della idoneità tecnica professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali è stato affidato l'appalto, nonché nello scambio di informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui questi vanno ad operare, nel cooperare con essi nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, nel coordinarsi con loro e nell'elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali fra i lavoratori del committente e quelli delle ditte appaltatrici (DUVRI), documento che va allegato ad ogni contratto di appalto, pena la sua nullità, e nel quale vanno indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non è possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze (è in sostanza l'equivalente del PSC e del POS che si elaborano nell’ambito del settore dell'edilizia).
Come è facile osservare, quindi, con l'art. 26 il legislatore, con l'intenzione ovviamente di impartire disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività lavorativa analoghe a quelle per i cantieri edili, ha voluto, anche nei settori fuori dell'edilizia, affidare al committente datore di lavoro il coordinamento delle imprese appaltatrici nonché la promozione della cooperazione.
Con una modifica apportata all'art. 26 con il decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 di cui al D. Lgs. n. 106/2009, infine, il legislatore ha voluto comunque prendere in considerazione, perché richiesto da più parti, anche il caso, per la verità molto diffuso specie nella pubblica amministrazione, in cui la figura del committente appaltante non coincide con quella del datore di lavoro dell'area in cui devono svolgersi i lavori o i servizi appaltati. Con l'art. 26 comma 3-ter è stato infatti stabilito che:
"Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali".
È facile osservare quindi che con tale modifica è stata sostanzialmente istituita, ai fini della programmazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di collaborazione e di solidarietà fra la figura del committente che ha stipulato l'appalto e che ha avviato delle ditte appaltatrici ad operare nell'ambito di una azienda o di una sua unità produttiva e quella del datore di lavoro dell'azienda stessa presso la quale si devono svolgere i lavori, datore di lavoro che, essendo a conoscenza più direttamente dei rischi presenti nelle aree di operazione delle ditte appaltatrici, è tenuto ad informare di tali rischi coloro che vi accedono.
Sostanzialmente con il correttivo è stata introdotta una valutazione integrata dei rischi interferenziali, costituita da una di base e di tipo generale effettuata dal committente su degli elementi standard ed una integrativa fatta dal datore di lavoro dell’azienda ricevente che è indubbiamente più approfondita e più rilevante ai fini della prevenzione degli infortuni e dell’insorgere delle malattie professionali, anche essa da allegare al contratto di appalto.
Per quanto riguarda la presa visione del PSC e del POS nel caso di appalto di lavori edili il legislatore, nei casi in cui il datore di lavoro dell’azienda presso la quale è installato il cantiere per la realizzazione di un’opera edile non coincida con il committente dell’opera medesima, non ha dettato prescrizioni analoghe a quelle fornite con l’art. 26 comma 3-ter aggiunto dal D. Lgs. n. 106/2009 per quanto riguarda l’individuazione e la eliminazione dei rischi interferenziali fra le imprese esecutrici e l’area del committente ma tali rischi in realtà devono essere presi in considerazione nell’elaborazione dei PSC e dei POS dal coordinatore per la sicurezza nominato dal committente e dalle imprese esecutrici che operano in cantiere. Si ritiene opportuno, comunque, che il datore di lavoro che ospita il cantiere, quando non è anche il committente, sia portato a conoscenza del contenuto dei piani di sicurezza medesimi ed in particolare dei rischi interferenziali che possano correre i suoi lavoratori e nei confronti dei quali lo stesso ha una posizione di garanzia in materia di salute e di sicurezza e che sia inoltre opportuno che, se ne individua la presenza, contatti ed informi sia il coordinatore, ed in mancanza il committente, che le imprese esecutrici per la risoluzione dei problemi collegati agli eventuali rischi interferenziali individuati.
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