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I quesiti sul decreto 81: l'importanza di informare il coordinatore

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

07/04/2010

Quali responsabilità per il coordinatore in fase di esecuzione se il committente non gli dà tutte le informazioni relative ai lavori in cantiere impedendogli così di mettere in atto tutte le procedure necessarie alla sicurezza? A cura di G. Porreca.

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Quali responsabilità per il coordinatore in fase di esecuzione, se il committente non gli dà tutte le informazioni relative ai lavori in cantiere, impedendogli così di mettere in atto tutte le procedure necessarie alla sicurezza?

A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Quesito
Sono il coordinatore in fase di esecuzione di un lavoro privato. Il committente, senza informarmi, ha appaltato la fornitura e posa in opera di due nuovi serramenti esterni (previo svellimento degli esistenti)  ad una ditta estranea all'appalto in corso ed ha richiesto alla ditta affidataria dell'appalto in corso di fornire l'assistenza muraria alla ditta che dovrà fornire e montare i due nuovi serramenti. Non mi è stata fatta alcuna comunicazione ufficiale dal committente ma sono venuto a conoscenza di ciò tramite un addetto della ditta affidataria.
Cosa deve fare il coordinatore in fase di esecuzione se il committente non lo informa e quindi se non pone in atto tutte le consequenziali procedure? Quali sono i provvedimenti che deve porre in atto?
 


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Risposta
Nel caso segnalato siamo in presenza di chiare omissioni da parte del committente per dei lavori in corso nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile per aver appaltato una fornitura e posa in opera ad un impresa senza aver informato il coordinatore in fase di esecuzione e presumibilmente senza aver verificata la idoneità tecnico-professionale dell’impresa né aver integrato la notifica preliminare né essersi assicurato che la stessa fosse venuta in possesso del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) elaborato dal coordinatore per quel cantiere.

Il coordinatore in fase di esecuzione, comunque, una volta venuto a conoscenza nel corso di un suo sopralluogo di una tale situazione diventa solidale con l’operato del committente ed è tenuto in ogni caso ad intervenire per sopperire alle sue omissioni. Quindi, constatata la presenza in cantiere di una impresa a lui sconosciuta e che tra l’altro, come nel caso particolare, può interferire con l’attività di un’altra impresa esecutrice che opera nel cantiere medesimo, il coordinatore deve da un lato invitare il committente a tenerlo informato di eventuali ulteriori ditte appaltatrici che accedono in cantiere al fine di consentirgli di effettuare correttamente il coordinamento di cui all’incarico conferitogli e dall’altro invitare  la ditta sopravvenuta ad allontanarsi dal cantiere e quindi a predisporre il suo piano operativo di sicurezza (POS) ed a trasmetterglielo affinché possa sottoporlo all’esame per verificare la sua compatibilità con il PSC.

Il caso prospettato è analogo a quello che si configura in un sistema di appalti di tipo orizzontale nel quale un committente chiama ad operare in un cantiere edile più imprese affidatarie con le quali ha stipulato un contratto di appalto le quali, pur lavorando assieme e pur potendo interferire con le loro attività, non hanno degli obblighi di solidarietà fra di loro così come accade invece per esempio per un sistema di appalti in cascata. In tal caso sta comunque al committente e per lui al coordinatore in fase di esecuzione, che come è noto deve essere sempre designato nel caso della presenza di più imprese, il dovere di coordinare le due o più imprese affidatarie.
 



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