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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa l’interpretazione di “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni”, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
Che cosa si intende per “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008?
In via preliminare, si osserva che la ratio sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I., le imprese appaltatrici di servizi che comportino l’espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto esso diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di interferenza (come, ad esempio, avviene nell’ambito delle prestazioni manutentive).
Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa.
Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26.
Ministero del lavoro - FAQ - Obblighi di sicurezza connessi a lavori o servizi di durata non superiore ai due giorni, art. 26, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (formato PDF, 9, 80 kB).
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Il DUVRI in caso di lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni
Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa l’interpretazione di “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni”, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
Che cosa si intende per “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008?
In via preliminare, si osserva che la ratio sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I., le imprese appaltatrici di servizi che comportino l’espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto esso diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di interferenza (come, ad esempio, avviene nell’ambito delle prestazioni manutentive).
Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa.
Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26.
Ministero del lavoro - FAQ - Obblighi di sicurezza connessi a lavori o servizi di durata non superiore ai due giorni, art. 26, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (formato PDF, 9, 80 kB).
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