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Il committente: responsabile della sicurezza sul lavoro nei cantieri

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

17/01/2008

La Cassazione: il committente è il soggetto obbligato all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Di G. Porreca.

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Il committente ex d. lgs. n. 494/1996 viene considerato dalla Corte di Cassazione come il soggetto obbligato, in via originaria e principale, all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro e il “perno” attorno al quale ruota la sicurezza stessa nei cantieri temporanei o mobili.
 
Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
 
Si registra un’altra sentenza di condanna della Corte di Cassazione, la n. 7209 del 21/2/2007 emessa dalla III Sezione penale nei confronti di un committente ex D. Lgs. n. 494/1996, considerato espressamente nella sentenza stessa come il soggetto obbligato, in via originaria e principale, all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili e già individuato in precedenza come il “perno” attorno al quale ruota la sicurezza sul lavoro nei cantieri stessi.
 
Il caso di cui alla sentenza in esame riguarda un committente condannato da un G.I.P. del Tribunale per i reati di cui art. 3, comma 3 e 4, del D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 per non aver designato, per un cantiere installato per la realizzazione di 26 villette a schiera, il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ed il coordinatore in fase di esecuzione prima dell’inizio dei lavori.
 
Nella sentenza di primo grado il Tribunale aveva affermato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 6 del D. Lgs. n. 494/1996, la principale figura di riferimento, quale responsabile dell'opera e quale soggetto obbligato all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, è il committente il quale viene affiancato e non già sostituito dal responsabile dei lavori per cui, nel caso della nomina di un responsabile dei lavori, l'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori incombe su entrambi i soggetti e cioè in sostanza la responsabilità del secondo (il responsabile dei lavori) si aggiunge a quella del committente.
 
L’imputato ha fatto ricorso contro la sentenza del Tribunale alla Corte di Cassazione adducendo come motivazione una errata applicazione da parte del Tribunale stesso del D. Lgs. n. 494/1996 in quanto esso, in merito alla responsabilità del committente, è stato in parte modificato dal D. Lgs. n. 528/1999 il quale ha precisato, nella nuova formulazione dell’art. 6 comma 1 del D. Lgs. 494/1996, che non vi è più responsabilità concorrente del committente e del responsabile dei lavori, ma solo alternativa, con la conseguenza che il primo risponde solo per l’ipotesi di "culpa in vigilando". L’imputato ha sostenuto, inoltre, l’insussistenza del reato addebitatogli in quanto egli, non avendo cognizioni tecniche, aveva comunque provveduto a nominare un responsabile dei lavori nella persona dell'imprenditore appaltatore dell'opera.
 
La Sezione III della Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso ritenendolo infondato. La stessa ha preso atto che il giudice di merito, ai fini della affermazione della colpevolezza dell’imputato, aveva erroneamente fatto riferimento alla prima versione dell’art. 6 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996 e che prima della modifica disponeva che:
"1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3."
"2. La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 4 e 5",
mentre lo stesso articolo, così come sostituito dal D. Lgs. n. 528/1999, dispone attualmente che:
"1 Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori".
"2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, e art. 5, comma 1, lettera a)".
 
Per quanto sopra detto la Corte di Cassazione ha dedotto che, in base alla formulazione della nuova norma, il committente è sì esonerato da responsabilità a seguito della nomina di un responsabile dei lavori ma solo però nell’ambito della delega e limitatamente all’incarico conferito allo stesso e aggiunge poi che “non appare dubbio, però, che anche alla luce della nuova normativa il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza del lavoro.
 
Precisa ancora la Corte di Cassazione che “le condizioni perché operi l'esonero di responsabilità per effetto della nomina del responsabile dei lavori sono quindi: 1) la tempestività della nomina in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro da osservarsi e 2) l'estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti”, cosa che nel caso in esame non risulta essersi verificato essendo risultato che il responsabile dei lavori era stato nominato dopo l’inizio dei lavori in cantiere e che la designazione non conteneva alcuna delega né, tanto meno, il conferimento dell'incarico di nominare i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
 
Conclude, quindi, la III Sez. che “anche alla luce dell'esatta applicazione della normativa vigente, pertanto, la nomina del responsabile dei lavori non ha fatto venir meno la responsabilità del committente, come affermato dal giudice di merito”, anche se per le diverse motivazioni sopraindicate.
 
La stessa sentenza ha poi affrontato un’altra tematica che è quella della scusante legata ad una non conoscenza della legge penale sostenendo quanto già la stessa Corte di Cassazione aveva avuto modo di esprimere in precedenza e cioè che non “è possibile scusare chi è tenuto ad osservare prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri edili temporanei senza informarsi delle leggi penali che disciplinano la materia, incombendo all'interessato l'onere di verificare la conformità della condotta alle norme di sicurezza”e che nel caso in esame “non può ritenersi che l'ignoranza della legge penale sia stata incolpevole a cagione della sua inevitabilità, poiché l'interessato non ha assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. dovere di informazione, attraverso l'espletamento di ogni utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia”.
 

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Già in precedenza la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 29149 del 10 agosto 2006 della Sez. III penale aveva approfondito il rapporto esistente fra il committente ed il responsabile dei lavori ed era pervenuta alla conclusione che il committente è sgravato dagli obblighi penali rivenienti dal D. Lgs. n. 494/1996 solo se l’incarico che lo stesso ha affidato al responsabile dei lavori è accompagnato da una delega.
Nel caso oggetto di quest’ultima sentenza un committente veniva condannato per la violazione dell’art. 3 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 494/1996, per aver omesso di designare nell’ambito di un cantiere edile il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Lo stesso committente faceva ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che il D. Lgs. n. 528/1999, che ha modificato il D. Lgs. n. 494/1996, contrariamente a quanto da questo precedentemente indicato ha posto a carico dei responsabili dei lavori gli obblighi rientranti nell’incarico conferitogli dal committente così come indicato nell’articolo 6 comma 1. A dire del ricorrente, inoltre, sul committente grava solo l’addebito della mancata verifica dell’operato dei coordinatori e ciò ai sensi dell’articolo 6 comma 2 dello stesso D. Lgs. n. 494/1996.
 
La Sez. III della Corte di Cassazione respingeva il ricorso concludendo con la interessante affermazione che «il committente può essere sgravato degli obblighi in materia di sicurezza e di salute da attuare nel cantieri temporanei soltanto se abbia conferito incarico al responsabile dei lavori, non essendo sufficiente, per l’esonero da responsabilità del committente, la nomina del responsabile dei lavori ove non intervenga delega a quest’ultimo, che nella specie non risulta essere stata espressamente rilasciata».
 
Con le sentenze n. 28774 del 7 luglio 2003 III Sezione penale e n. 21995 del 19 maggio 2003 III Sezione penale, infine, la Suprema Corte aveva avuto modo di affermare che il committente costituisce il “perno” della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. "Secondo l'impianto del D. Lgs. n. 494/1996 – affermava in tale occasione la Corte di Cassazione - è il committente (e non più l'appaltatore, datore di lavoro) il perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri". Questi, infatti, è tenuto ad osservare in prima persona gli obblighi previsti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 494/1996 a meno che non provveda a nominare un responsabile dei lavori attraverso una nomina formale non essendo stata ritenuta sufficiente nel caso in esame la semplice presenza in cantiere di una figura che operava in rappresentanza del committente stesso.


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Rispondi Autore: Benigno - likes: 0
14/01/2010 (17:37)
Questo articolo, così importante a parer mio, non ha avuto dai, per esempio, RSPP O DA ALTRI R, commenti:incredibile
Io lo linko alla mia pagina di Facebook e nel mio arkivio.
GRAZIE
Benigno

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