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Presentiamo un approfondimento sul contributo della sorveglianza sanitaria alla valutazione dei rischi tratto dal Bollettino dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Toscana RLS.
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Il contributo della sorveglianza sanitaria alla valutazione dei rischi
Presentiamo un approfondimento sul contributo della sorveglianza sanitaria alla valutazione dei rischi tratto dal Bollettino dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Toscana RLS.
Il contributo della sorveglianza sanitaria alla valutazione dei rischi
Innanzitutto occorre ricordare la definizione di rischio ovvero: la probabilità di accadimento di un danno in relazione alla presenza di un pericolo: Rischio= Pericolo X Danno
Tutti i documenti di valutazione di rischio devono pertanto tener conto degli effetti sanitari ovvero della probabilità di accadimento dei danni correlati ai diversi pericoli individuati.
Ciò premesso è evidente che la valutazione dei rischi deve necessariamente coinvolgere il Medico Competente (MC) in quanto l’unico soggetto della prevenzione in grado di valutare gli effetti del lavoro sull’uomo. Il medico competente possiede molti strumenti utili al processo di valutazione del rischio (conoscenze scientifiche, epidemiologiche e normative, dati di monitoraggio biologico, questionari etc) ma in particolare deve esporre in maniera anonima e collettiva i dati sanitari provenienti dall’attività di sorveglianza sanitaria (visite mediche ed accertamenti sanitari preventivi e periodici) ai fini di correlare i pericoli agli effetti sanitari rilevati.
Il Medico Competente deve quindi, anche attraverso l’analisi dei risultati della relazione sanitaria annuale, fornire i dati epidemiologici specifici aziendali indispensabili al processo di valutazione dei rischi. E’ necessario infatti che il MC contribuisca alla valutazione tenendo conto degli eventuali soggetti “ipersuscettibili” ovvero soggetti che hanno la probabilità di ammalarsi più degli altri (es. nel caso di soggetti allergici, la valutazione del rischio chimico con misurazioni ambientali o con gli algoritmi non è sufficiente perché le sostanze allergizzanti agiscono con meccanismo non dose-dipendente o con livelli di esposizione molto bassi), dei soggetti con patologie anche non professionali (epatiche, visive, osteo-articolari, tumorali etc.) che possono comportare problematiche specifiche in casi di particolari attività lavorative (esposizione a solventi, cancerogeni, VDT, movimentazione carichi, vibrazioni etc), oltre che dei casi di malattie da lavoro o sospette tali (correlate o correlabili con l’attività lavorativa).
Inoltre il MC deve analizzare e fornire i risultati, se presenti, dei dati di monitoraggio biologico ovvero verificare gli indicatori di esposizione interna degli inquinanti chimici attraverso il campionamento nei liquidi biologici (urine, sangue etc).
Il MC deve infine relazionare nella valutazione di rischi sulla scelta del protocollo sanitario motivando l’appropriatezza degli esami nonché le periodicità rendendo trasparente la sua scelta ed orientamento e mantenendo la propria autonomia professionale.
La sorveglianza sanitaria, dunque, essendo l’unico strumento di rilevazione degli indicatori biologici e degli effetti sanitari precoci, deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi. Al centro della valutazione deve essere sempre posto il lavoratore e solo la specifica competenza del medico può essere in grado di valutare la compatibilità tra condizioni di lavoro e salute dei lavoratori.
Oriana Rossi
Dipartimento di Prevenzione USL 6 Livorno
Innanzitutto occorre ricordare la definizione di rischio ovvero: la probabilità di accadimento di un danno in relazione alla presenza di un pericolo: Rischio= Pericolo X Danno
Tutti i documenti di valutazione di rischio devono pertanto tener conto degli effetti sanitari ovvero della probabilità di accadimento dei danni correlati ai diversi pericoli individuati.
Ciò premesso è evidente che la valutazione dei rischi deve necessariamente coinvolgere il Medico Competente (MC) in quanto l’unico soggetto della prevenzione in grado di valutare gli effetti del lavoro sull’uomo. Il medico competente possiede molti strumenti utili al processo di valutazione del rischio (conoscenze scientifiche, epidemiologiche e normative, dati di monitoraggio biologico, questionari etc) ma in particolare deve esporre in maniera anonima e collettiva i dati sanitari provenienti dall’attività di sorveglianza sanitaria (visite mediche ed accertamenti sanitari preventivi e periodici) ai fini di correlare i pericoli agli effetti sanitari rilevati.
Il Medico Competente deve quindi, anche attraverso l’analisi dei risultati della relazione sanitaria annuale, fornire i dati epidemiologici specifici aziendali indispensabili al processo di valutazione dei rischi. E’ necessario infatti che il MC contribuisca alla valutazione tenendo conto degli eventuali soggetti “ipersuscettibili” ovvero soggetti che hanno la probabilità di ammalarsi più degli altri (es. nel caso di soggetti allergici, la valutazione del rischio chimico con misurazioni ambientali o con gli algoritmi non è sufficiente perché le sostanze allergizzanti agiscono con meccanismo non dose-dipendente o con livelli di esposizione molto bassi), dei soggetti con patologie anche non professionali (epatiche, visive, osteo-articolari, tumorali etc.) che possono comportare problematiche specifiche in casi di particolari attività lavorative (esposizione a solventi, cancerogeni, VDT, movimentazione carichi, vibrazioni etc), oltre che dei casi di malattie da lavoro o sospette tali (correlate o correlabili con l’attività lavorativa).
Inoltre il MC deve analizzare e fornire i risultati, se presenti, dei dati di monitoraggio biologico ovvero verificare gli indicatori di esposizione interna degli inquinanti chimici attraverso il campionamento nei liquidi biologici (urine, sangue etc).
Il MC deve infine relazionare nella valutazione di rischi sulla scelta del protocollo sanitario motivando l’appropriatezza degli esami nonché le periodicità rendendo trasparente la sua scelta ed orientamento e mantenendo la propria autonomia professionale.
La sorveglianza sanitaria, dunque, essendo l’unico strumento di rilevazione degli indicatori biologici e degli effetti sanitari precoci, deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi. Al centro della valutazione deve essere sempre posto il lavoratore e solo la specifica competenza del medico può essere in grado di valutare la compatibilità tra condizioni di lavoro e salute dei lavoratori.
Oriana Rossi
Dipartimento di Prevenzione USL 6 Livorno
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