Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Il direttore tecnico ed il capocantiere sono dirigente e preposto ai fini della sicurezza
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Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Tra i destinatari degli obblighi di cui all’art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 contenente le norme generali di prevenzione degli infortuni sono da annoverare anche il direttore tecnico di cantiere ed il capocantiere in quanto inquadrabili nei modelli legali rispettivamente del dirigente e del preposto. È quanto emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna di un direttore tecnico di una ditta appaltatrice e del legale rappresentante nonché responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di una ditta subappaltatrice a seguito di un infortunio mortale occorso ad un lavoratore alle dipendenze di quest’ultima.
L’infortunio si era verificato nel corso della costruzione di un edificio a destinazione commerciale per la caduta del lavoratore attraverso una apertura posta nel solaio del primo piano, da adibire successivamente al passaggio di canalizzazioni, non opportunamente protetta da normale parapetto e tavola fermapiedi e coperta solo da un non idoneo pannello di polistirolo. L'opera, per le sue notevoli dimensioni, aveva vista la partecipazione di diverse imprese edili in quanto l’impresa di costruzioni aveva subappaltato la realizzazione della struttura prefabbricata in cemento armato ad un’altra ditta, di cui l’imputato era il direttore tecnico di cantiere, la quale a sua volta aveva subappaltato i lavori di pavimentazione del fabbricato alla ditta della quale l’altro imputato era il legale rappresentante e responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il Tribunale, individuata la responsabilità degli imputati, li aveva condannati in ordine al reato di omicidio colposo in danno del lavoratore infortunato. La Corte d'Appello ha successivamente condiviso l'ipotesi accusatoria precisando che, trattandosi di lavori da eseguirsi da più ditte, vi era la necessità di un adeguato coordinamento fra i vari responsabili nonché di una loro attenta e continua vigilanza, al fine di garantire la sicurezza delle lavorazioni, cosa che nella circostanza non era invece stata attuata da parte degli imputati.
Questi ultimi hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione. Il direttore tecnico, a propria discolpa, ha sostenuto che la gestione del cantiere era stata affidata per la parte assegnata alla ditta subappaltatrice, sia pure in assenza di specifica delega, al geometra capocantiere il quale svolgeva in effetti la funzione di direttore di cantiere ed ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione secondo cui nelle organizzazioni aziendali complesse per individuare i soggetti titolari dell'obbligo di garanzia occorre accertare l'effettiva situazione di responsabilità all'interno delle posizioni di vertice che può prescindere da un atto formale di delega (Cass. Sezione 4, 30 giugno 2004, n. 36774; Cass. sezione 3, 13 luglio 2004, n. 39268). Il datore di lavoro dell’infortunato, nonché responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha sostenuto, da parte sua ed a propria discolpa, che l’apertura nel solaio oggetto dell’infortunio era di piccole dimensioni e non era riportata nel progetto per cui poteva essere stata realizzata da qualsiasi imprenditore e che egli comunque non era a conoscenza della sua esistenza né della mancata messa in sicurezza della stessa.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per quanto riguarda le motivazioni addotte dal direttore tecnico di cantiere ha ribadito che lo stesso ha omesso di cooperare con le altre ditte alle quali erano stati appaltati altri settori delle lavorazioni al fine di porre in essere misure di prevenzione appropriate ed ha omesso, altresì, di disporre che le diverse aperture nel solaio fossero protette al fine di evitare il rischio di caduta. Tale obbligo, ha sostenuto la Corte Suprema, rinveniva all’imputato in virtù della propria posizione di garanzia indipendentemente dalla esistenza o meno di una delega specifica in materia di sicurezza sul lavoro. Infatti, prosegue la Sez. IV “l'imputato rivestiva la qualifica di direttore tecnico del cantiere ed era dunque titolare di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo dirigenziale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 4”. Il fatto, inoltre, ha aggiunto la Corte Suprema, che l'azienda avesse nominato anche un capocantiere non significa che questi avesse ricevuto la delega di funzioni afferenti alla sfera di responsabilità del direttore tecnico: “il capo cantiere è figura che può essere inquadrata nel modello legale del preposto ed è titolare di un proprio ruolo che giustifica le attività richiamate dal ricorrente, senza che ciò implichi l'acquisizione di funzioni distinte, proprie del dirigente, che sono autonome ad un distinto, superiore livello di responsabilità”.
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Conclude la Sez. IV evidenziando che “la disciplina della sicurezza del lavoro delinea tre distinte figure, che incarnano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 4 il datore di lavoro è colui che esercita l'attività, ha la responsabilità della gestione aziendale e pieni poteri decisionali e di spesa. In connessione con tale ruolo di vertice, l'ordinamento prevede numerosi obblighi specifici penalmente sanzionati. Il richiamato articolo 4 individua altresì un livello di responsabilità intermedio, incarnato dalla figura del dirigente, che dirige appunto, ad un qualche livello, l'attività produttiva, un suo settore o una sua articolazione. Tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali; ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all'effettivo potere di spesa. Il terzo livello di responsabilità riguarda la figura del preposto che, come si è accennato, sovrintende alle attività (per ripetere il lessico della predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 4) e che quindi svolge funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative concretamente svolte. È dunque chiaro che il caso in esame non propone propriamente questioni afferenti alla delega di funzioni, giacché il direttore tecnico di cantiere, figura dirigenziale, è direttamente portatore di un proprio livello di gestione e responsabilità che, per quel che qui interessa, riguarda anche l'organizzazione generale della sicurezza del cantiere”.
Con riferimento, infine alla circostanza addotta dal direttore tecnico di non essere a conoscenza della situazione di pericolo esistente in cantiere la Corte di Cassazione ha evidenziato che negli atti emerge la presenza anche di una documentazione fotografica delle aperture nel solaio per cui ha desunto la evidente esistenza della colpa dell’imputato per non essersi attivato al fine di eliminare il pericolo. Se l’imputato, infatti, conclude la Corte Suprema, “avesse esercitato le sue funzioni istituzionali di vigilanza e direzione, le lavorazioni certamente non si sarebbero svolte nel modo deprecato esposto in motivazione: sarebbero state cioè adottate da parte dei lavoratori dipendenti misure di protezione dei vuoti, che con certezza avrebbero evitato la caduta”.
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