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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Imparare dagli errori: carrelli elevatori in retromarcia
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Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Abbiamo cercato di focalizzare la nostra ricerca sugli incidenti legati all’uso di carrelli elevatori. È infatti noto che queste macchine, per quanto siano mezzi apparentemente sicuri, sono però spesso causa di incidenti, soprattutto quando vengono condotti a velocità eccessiva, magari su un pavimento accidentato, oppure quando il carico è mal sistemato.
Nel primo caso ci occupiamo tuttavia del non piacevole incontro tra un autocisterna e un carrello elevatore.
“Un conducente di autocisterna, carica di cemento sfuso, aveva parcheggiato il mezzo nel posto stabilito, con retro cisterna verso il silos, e preparato le attrezzature asservite alle operazioni di travaso cisterna/silos”. Ma nella stessa area, di fianco all’autocisterna erano accatastate diverse pile di bancali vuoti: “lo spazio compreso tra questi bancali e l’automezzo si sviluppava per una lunghezza di circa 15 metri e per una larghezza di circa 6 metri”.
Mentre l’autista era sul lato dell’autocisterna, intento al pannello comandi di scarico, un carrello elevatore proveniva dal capannone adiacente l’area e transitava davanti alla cabina di guida dell’autocisterna per scaricare dei bancali vuoti prelevati da un secondo automezzo.
Durante una retromarcia eseguita dal carrello elevatore “si verificava un impatto tra il retro di questo mezzo e l’autista dell’autocisterna che nel frattempo si era spostato nell’area compresa tra automezzo e pile di bancali”: l’autista, colpito alla gamba destra, “cadeva all’indietro battendo violentemente la testa al suolo di cemento” e riportando gravi ferite alla gamba destra e al cranio.
In questo caso sono diversi i fattori alla base dell’infortunio.
Da un lato l’infortunato “transitava nei pressi del mezzo, in zona a rischio per passaggio carrelli, per operazioni non riconducibili a motivi di lavoro”. Dunque un errore di procedura.
D’altro canto anche l’operatore del carrello elevatore “effettuava la retromarcia con il carrello senza controllare se lo spazio retrostante fosse libero da persone o ostacoli”, con un uso inappropriato e pericoloso del veicolo.
Inoltre è da rilevare che ci si trovava in una “zona utilizzata contemporaneamente sia dai mezzi che dai pedoni” e la sicurezza era diminuita dalla “mancata assegnazione” di zone distinte destinate ai pedoni e ai mezzi e dalla “mancata organizzazione” relativamente ai tempi diversi di utilizzo di dette aree “rispetto ai mezzi in scarico merci”.
A questo proposito si ricorda che il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 riporta al comma 2 dell’articolo 26, dedicato agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, l’obbligo dei datori di lavoro di coordinare “gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”.
Inoltre, come vedremo anche in prossime puntate di “imparare dagli errori”, per i carrelli elevatori i pedoni rappresentano un rischio costante: sono più indifesi e solitamente prestano poca attenzione ai mezzi in movimento.
La circolazione sicura avviene esclusivamente a velocità moderata, con le forche basse e in zone separate, sgombre e ben riconoscibili.
Tiziano Menduto
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