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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Imparare dagli errori: esplosione in una vasca di raccolta
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Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori”.
Tralasciamo per il momento le schede di INFOR.MO. e guardiamo oggi a un caso di incidente accaduto in Svizzera e raccolto, in una rubrica omonima della nostra, sul sito di Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni.
L’infortunio è avvenuto a un operaio addetto alla revisione di cisterne.
Il lavoratore era in compagnia di un aiutante e stava dando “una mano di colore ad una vasca di raccolta profonda 1,6 metri e adibita allo stoccaggio di gasolio”.
Ad un certo punto, mentre l’aiutante si dirigeva verso il veicolo di trasporto, l'operaio all’interno della vasca comincia a miscelare in un barattolo i “vari componenti della pittura a base di solventi servendosi di un agitatore montato su un trapano”.
Il risultato di questa operazione è che viene colpito alle spalle da una improvvisa fiammata che lo scaglia a terra.
A questo punto l’aiutante, che si è reso conto che nella vasca si è verificata un’esplosione, corre dal collega: i suoi abiti sono in fiamme, le pareti della vasca e il barattolo stanno bruciando.
Malgrado con la pompa di un idrante riesca a spegnere prontamente l'incendio e a trasportare il collega all'aperto, l'operaio muore il giorno dopo per le gravi ustioni riportate.
Le analisi dell’incidente hanno fatto emergere i seguenti elementi:
- “il ventilatore che si sarebbe dovuto utilizzare all'interno della vasca è rimasto sul veicolo”;
- “la vittima ha utilizzato un agitatore collegato al trapano inidoneo e non antideflagrante, che ha fatto da innesco per l'incendio”.
Suva riporta poi alcuni consigli che fanno riferimento a buone pratiche e a normative svizzere ma che possono essere di utilità anche per noi.
Intanto si ricorda che il datore di lavoro, oltre a formare adeguatamente i lavoratori, deve fornire “adeguate attrezzature di lavoro a chi lavora con prodotti contenenti liquidi facilmente infiammabili (ad es. colori, vernici, resine poliesteri)”, ad esempio:
- un ventilatore con involucro antideflagrante;
- condotte di ventilazione di sufficiente lunghezza adeguate alla situazione;
- apparecchiature elettriche antideflagranti (ad es. motori, lampade);
- a seconda della situazione ulteriori protezioni per le vie respiratorie.
Inoltre i lavoratori che manipolano prodotti facilmente infiammabili sono tenuti ad adottare adeguate misure di protezione, a tener conto dei rischi e a rispettare le procedure indicate dal datore di lavoro, ad esempio utilizzando apparecchi con involucro antideflagrante nei luoghi in cui si possano formare vapori facilmente infiammabili.
Facendo riferimento alla nostra normativa, in particolare al Decreto legislativo 81/2008, si può ricordare l’importanza di un adeguata valutazione dei rischi e in specifico le indicazioni del Titolo XI “Protezione da atmosfere esplosive”.
Agli obblighi del datore di lavoro sono riservati diversi articoli, ad esempio:
Art. 289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni 1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive. 2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve: a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive; b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. 3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti. Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili. 2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente. 3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Art. 291. Obblighi generali 1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati. |
Tiziano Menduto
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