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Imparare dagli errori: morire sul lavoro cadendo dal tetto

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Imparare dagli errori

11/06/2008

Due esempi di incidenti sul lavoro che hanno portato alla morte dei lavoratori. Il regolare utilizzo dei DPI, una corretta valutazione dei rischi e una completa formazione avrebbero potuto salvare loro la vita.

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Raccontare esempi e vicende vere relative a infortuni sul lavoro può sensibilizzarci sui rischi relativi ad ogni attività lavorativa.
 
Proseguiamo quindi con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” con alcuni esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: cadute mortali dai tetti di un capannone.
 
INFOR.MO. è un nuovo strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, avviato sperimentalmente nel 2002 grazie ad un progetto di ricerca ISPESL/Ministero della Salute.
 

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Nella dinamica del primo incidente è indicato che l’infortunato, “dipendente di una ditta che doveva eseguire lavori di manutenzione sul tetto della ditta appaltatrice, si trovava, insieme ad un collega, sul tetto del capannone” per installare una flangia in una tubazione”.
La copertura del tetto era stata realizzata in pannelli di cemento-amianto.
 
Tuttavia “verso la fine del turno di lavoro l’infortunato, senza un motivo apparente, si è allontanato dal luogo di lavoro e, passando su uno dei pannelli non portanti, lo ha sfondato ed è caduto all’interno del capannone da un’altezza di circa 10 metri”.
 
Il lavoratore “era stato dotato di carrello aereo e di una cintura di sicurezza da parte della ditta appaltatrice”, ma la cintura “non era idonea in quanto era solo bassa e non intera e comunque al momento dell’incidente non era agganciata a nessun dispositivo anticaduta”.
 
La morte del dipendente, che per la prima volta si trovava a lavorare su un tetto con pannelli di cemento amianto, è avvenuta presso l’ospedale “in conseguenza delle lesioni riportate”.
 
 
Riguardo al secondo incidente abbiamo a che fare con un cantiere edile e con la sostituzione del coperto di lastre di cemento e amianto.
 
In questo caso l’infortunato non era un dipendente alle prime armi con queste tipologie di lavoro, ma era il titolare di un’impresa edile “che era stata incaricata di sostituire la copertura del tetto di un capannone costituito da lastre di cemento e amianto (tipo Eternit)”.
 
Il tetto – continua la scheda – “era composto da tali lastre e da tre lucernari in traslucido che permettevano alla luce di entrare nel capannone e la sostituzione riguardava le lastre intorno a tali lucernari”.
 
Il giorno dell’incidente “l’infortunato si trovava sopra il tetto del capannone a circa 10 metri di altezza dal suolo” e  “probabilmente, per passare da una parte all’altra dei pannelli da sostituire, sotto i quali esisteva una solida struttura in cemento, è passato sopra le parti in traslucido.
Tali pannelli, non essendo portanti, hanno ceduto sotto il peso del lavoratore, il quale è precipitato all’interno del capannone.
 
Per questo lavoro “il lavoratore non aveva predisposto nessuna opera provvisionale per evitare la caduta come un ponteggio (o tavolato sottostante) allestito all'interno del capannone o una rete anticaduta e non aveva con sé nessun dispositivo di protezione individuale” e non aveva una cintura di sicurezza collegata ad una linea salvavita.
 
Inoltre, tenendo conto che si trattava di un cantiere per la rimozione di amianto, “il proprietario del capannone non aveva predisposto un piano per l’amianto, non aveva dato comunicazione all’autorità competente dell’inizio dei lavori (i quali avrebbero organizzato adeguate opere per la sicurezza dei lavoratori nel cantiere) e l’azienda incaricata per tale lavoro non aveva le caratteristiche e le capacità tecniche necessarie” per il lavoro che era stato commissionato.
 
Ricordiamo che, come indicato in un articolo su PuntoSicuro dell’Ing. Beatrice Santoni, la procedura di analisi di valutazione dei rischi nel caso dei lavori in quota  prevede una prima fase in cui vengono identificati i pericoli di caduta dall’alto e stimata la probabilità di accadimento e la conseguenza di ciascun pericolo; successivamente si procede all’eliminazione del rischio mediante l’adozione di misure collettive che consistono o nell’eliminazione del rischio stesso (eliminazione della necessità di accesso alla zona a rischio …) se possibile, o con la sostituzione mediante la fornitura di mezzi alternativi di intervento, oppure con l’isolamento del rischio mediante l’adozione di parapetti, impalcati, reti, … che permettano di circoscrivere il luogo con rischio caduta dall’alto, ma che comunque implicano la presenza di rischi residui, che devono essere eliminati, o almeno minimizzati, mediante l’uso di D.P.I. di posizionamento o di arresto caduta.
 

 

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