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Imparare dagli errori: quando le mani non sono protette
Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Iniziamo un viaggio attraverso gli infortuni di lavoro determinati o resi più gravi dal mancato o erroneo uso di dispositivi di protezione individuale e focalizziamo, in questa puntata, l’attenzione sulla protezione delle mani ricordando che le lesioni alle mani rappresentano circa un terzo di tutti gli infortuni sul lavoro.
Il primo caso di incidente che analizziamo è relativo ad attività di sostituzione di impianto elettrico.
In un azienda da alcuni giorni “si stava procedendo all'ampliamento dell'impianto di produzione laterizi” e all'adeguamento “dell'impianto elettrico che alimentava le macchine preesistenti”.
L'infortunato, “il cui compito era quello di sfilare i vecchi cavi elettrici dalle canalette nel pavimento, si accingeva a staccare i cavi elettrici dall'interruttore del quadro elettrico, pur non essendo abilitato ad intervenire sul quadro elettrico in tensione”.
Durante l’attività veniva a contatto diretto con qualche elemento non isolato ed in tensione e subiva la scossa elettrica in corrispondenza del polso sinistro. Il lavoratore, che non indossava i guanti dielettrici di protezione, malgrado l’intervento immediato decedeva prima di arrivare in ospedale.
È evidente che l’elemento determinante dell’infortunio è lo sfilaggio di cavi con un quadro elettrico in tensione.
Ricordiamo a questo proposito che nel Capo III (Impianti e apparecchiature elettriche) del Titolo III del Decreto legislativo 81/2008 l’articolo 82 recita che “è vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza”, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di specifiche condizioni.
Ma è ugualmente evidente che alla base dell’infortunio c’è anche l’assenza di DPI idonei, come dei guanti dielettrici.
Sempre nel Capo III del D.Lgs. 81/2008 l’articolo 80 ricorda gli obblighi del datore di lavoro:
Art. 80. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1. |
La seconda scheda è invece relativa ad un attività di filettatura di pezzi denominati tappi di sfiato attraverso un trapano a colonna con utensile maschiatore.
L’infortunato “posizionava il pezzo con la mano sinistra nella morsa e con la destra abbassava l’utensile con un comando a leve” con il trapano che “rimaneva sempre in funzione anche tra un’operazione e l’altra”.
Dopo aver posizionato il pezzo la mano destra guantata urtava con l’utensile in rotazione e veniva trascinata in rotazione causando l’amputazione di alcune dita.
Se il fattore determinante è certamente l’urto contro l’utensile del trapano e dunque la presenza di un’attrezzatura priva di protezione utensile, le analisi successive hanno messo in luce anche l’inidoneità dei guanti utilizzati, guanti in crosta, che hanno facilitato e aggravato il danno.
A questo proposito nel D.Lgs. 81/2008 è presente l’allegato VIII dedicato ai DPI che contiene uno schema semplificato per l’inventario dei rischi, un elenco delle condizioni non esaustive di rischio e degli schemi di riferimento per la scelta dei diversi dispositivi.
Dopo la preliminare scelta del dispositivo idoneo alle attività svolte è importante valutare anche:
- impedimenti, intralci, scomodità determinate dai DPI usati;
- l’eventuale necessità di una protezione aggiuntiva contro altri pericoli;
- la compatibilità con attività ed utensili in uso;
- la necessità di un’adeguata formazione e addestramento per i lavoratori;
- l’idoneità di pulizia, manutenzione e gestione del DPI.
Infine ricordiamo che l’uso dei dispositivi di protezione individuali sono un obbligo e un dovere non solo per il datore di lavoro, che li deve fornire ai lavoratori insieme ad una adeguata formazione, ma anche per il lavoratore stesso che ne deve fare un corretto uso a salvaguardia della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Per consultare direttamente la presentazione dell’infortunio di cui ci siamo occupati, collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare le schede numero 1848 e 2604.
Tiziano Menduto
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