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Imparare dagli errori: un elmetto per la nostra testa
Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Continuiamo il nostro viaggio attraverso gli infortuni di lavoro determinati o resi più gravi dal mancato o erroneo uso di dispositivi di protezione individuale.
Dopo esserci occupati dell’assenza di dispositivi di protezione per le mani, ci soffermiamo ora sull’assenza di un dispositivo che ha la funzione di proteggere una parte essenziale del nostro corpo, quella che, in caso d’infortunio, registra la maggiore probabilità di casi mortali e di lesioni gravi: la testa.
Il dispositivo di cui parliamo è l’elmetto di protezione, comunemente chiamato casco.
Sfogliando le schede di INFOR.MO. ci si può rendere conto della quantità di incidenti in cui questo DPI non è indossato o non lo è correttamente.
Partiamo da una caduta da lavori in quota e affrontiamo un incidente avvenuto in un attività di montaggio di una tettoia in plexiglas.
In particolare l'infortunato “stava montando una tettoia in plexiglas a protezione di un cancello di ingresso, posta ad un'altezza da terra di m.2,50 e in prossimità di un muretto di recinzione.
Per questa operazione utilizzava una scala a libretto; non faceva uso di casco protettivo. Mentre sorreggeva il pannello in plexiglas con entrambe le braccia sollevate, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra battendo la testa contro il muretto di recinzione”.
Dunque una “semplice” caduta da una scala. Una scala che un lavoratore non dovrebbe trasformare in luogo di lavoro permanente; una scala che sarebbe da utilizzare senza mai perdere elementi di appoggio e stabilità.
Ricordiamo che di scale e di lavori in quota si occupa il Decreto legislativo 81/2008. La normativa ci indica che se nell’utilizzo di una scala c’è il rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, il lavoro è considerabile “lavoro in quota” ed è necessario prevedere specifiche misure di protezione come imbracature di sicurezza anticaduta o cinture di stazionamento.
Inoltre l’articolo 111 (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota) limita l’uso delle scale a pioli:
Articolo 111 […] 3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. […] |
E all’articolo 113 (Scale) indica che:
Art. 113 […] 7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura. […] |
Ma è evidente tuttavia che al di là dei problemi di sicurezza di una scala e di un lavoro in quota, al di là degli errori procedurali o dell’insufficiente valutazione dei rischi siamo di fronte all’assenza di un dispositivo, il casco, che avrebbe reso meno grave l’infortunio.
Un altro incidente con assenza di DPI di protezione della testa è relativo ad un’attività di gettata di calcestruzzo con apposita macchina e relativa operazione di vibratura (operazione necessaria per migliorare compattezza, omogeneità e densità del calcestruzzo).
In un cantiere edile era dunque in corso una “gettata di cemento sul solaio per mezzo di una beton-pompa”.
“All’improvviso il braccio della beton-pompa cedeva, per l’usura non precedentemente rilevata di uno snodo, e cadeva su un manovale che stava effettuando l’operazione di vibratura del cemento, tenendosi nel raggio d’azione della macchina”. Come nel caso precedente il lavoratore non indossava il casco di protezione e il trauma ne provocava il decesso.
Dunque siamo di fronte, in questo caso, non solo ad una macchina con snodo usurato, ma a diversi errori di procedura.
Intanto l'autista della beton-pompa non si è assicurato che nessuno fosse nel raggio di azione della macchina mentre era in corso la gettata e poi, comunque, la vibratura del cemento non andrebbe mai effettuata sotto la beton-pompa in azione, come era indicato nel manuale d’uso della beton-pompa stessa.
Infine torniamo all’assenza dell’elmetto di protezione. Una protezione che, in queste situazioni di lavoro, è un obbligo per il datore di lavoro fornire, un obbligo per il lavoratore indossare e che deve essere scelta in modo idoneo, ad esempio secondo i criteri di sicurezza e prestazionali indicati nell’allegato VIII del D.Lgs. 81/2008:
- rischi meccanici da caduta di oggetti (capacità del dispositivo di ammortizzare gli urti, di resistere alla perforazione, di resistere agli impatti);
- rischi da schiacciamento (resistenza laterale); - rischi elettrici (isolamento elettrico);
- rischi termici da freddo – caldo (mantenimento della protezione in condizioni di bassa e alta temperatura);
- rischi da spruzzi di metallo fuso (resistenza alla proiezione di metalli in fusione);
- rischio da ridotta visibilità (colore riflettente o luminescente della segnaletica).
Le schede che abbiamo presentato dimostrano come la sicurezza non dipenda solo dall’uso o meno dei dispositivi di protezione personali: gli incidenti accadono indipendentemente dal loro uso e giustamente il D.Lgs, 81/2008 ci ricorda che nella prevenzione dei rischi bisogna dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Un DPI, infatti, fornisce solo un limitato livello di protezione: protegge solo chi lo indossa, non garantisce il 100% della sicurezza e a volte pone restrizioni alla mobilità/visibilità o induce qualche disagio.
Tuttavia in molti casi, come quelli elencati, un casco protettivo ci salva “semplicemente” la vita.
Un buon motivo per non dimenticarlo, come ci ricorda un breve video, che PuntoSicuro ha già presentato in passato, prodotto dall' Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell'Edilizia (ASLE - RLST).
Per consultare direttamente la presentazione dell’infortunio di cui ci siamo occupati, collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare le schede numero 675 e 1550.
Tiziano Menduto
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