Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato la Legge 15 febbraio 2010, n. 5 recante "Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 17 febbraio 2010, n. 2.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
In Liguria nuove norme per la prevenzione delle cadute dall'alto
Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato la Legge 15 febbraio 2010, n. 5 recante "Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 17 febbraio 2010, n. 2.
“RELAZIONE AL CONSIGLIO
Relazione di maggioranza (Consigliere F. Bonello)
Relazione di maggioranza (Consigliere F. Bonello)
Questo sintetico testo di legge ha come finalità quella di prevedere interventi a favore di quei lavoratori che, svolgendo lavori in quota, sono esposti a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.
Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro, già nella volontà dei proponenti, rappresenta un obiettivo essenziale, per il cui conseguimento le direttive europee costituiscono il mezzo più appropriato, assieme alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
In analogia ad altre Regioni italiane, il testo di legge prevede l’installazione di un sistema di ancoraggio strutturale permanente sulle coperture, sostitutivo delle protezioni collettive, ad esempio i ponteggi. Tale sistema permette, infatti, di provvedere per gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti, nonché per semplici manutenzioni in copertura, quali pulizia delle gronde o installazione di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, alla fornitura di un sistema di ancoraggio permanente e fisso, considerato anche che i costi di questo sistema anticaduta sono veramente contenuti.
In particolare, il sistema di anticaduta deve essere pensato e progettato in funzione dell’utilizzo che avrà e, pertanto, anche il tetto, come le altre parti di un edificio, deve avere un progetto di fattibilità per le manutenzioni in copertura, iniziando dall’accesso, proseguendo per il percorso, indicando i punti dove c’è sicurezza o dove esiste un rischio di caduta, terminando con l’indicazione dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare.
Auspico, infine, che il testo di legge, come già avvenuto in sede di Commissione referente, sia approvato a voti unanimi da parte dei Rappresentanti di tutte le forze politiche presenti, sottolineando il massimo sostegno affinché sia costantemente perseguito il rispetto della sicurezza, tramite installazioni corrette e regolare utilizzo dei suddetti dispositivi.”
La legge regionale è entrata in vigore il 4 marzo 2010.
Regione Liguria - Legge Regionale 15 febbraio 2010 n. 5 - Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili.
Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro, già nella volontà dei proponenti, rappresenta un obiettivo essenziale, per il cui conseguimento le direttive europee costituiscono il mezzo più appropriato, assieme alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
In analogia ad altre Regioni italiane, il testo di legge prevede l’installazione di un sistema di ancoraggio strutturale permanente sulle coperture, sostitutivo delle protezioni collettive, ad esempio i ponteggi. Tale sistema permette, infatti, di provvedere per gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti, nonché per semplici manutenzioni in copertura, quali pulizia delle gronde o installazione di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, alla fornitura di un sistema di ancoraggio permanente e fisso, considerato anche che i costi di questo sistema anticaduta sono veramente contenuti.
In particolare, il sistema di anticaduta deve essere pensato e progettato in funzione dell’utilizzo che avrà e, pertanto, anche il tetto, come le altre parti di un edificio, deve avere un progetto di fattibilità per le manutenzioni in copertura, iniziando dall’accesso, proseguendo per il percorso, indicando i punti dove c’è sicurezza o dove esiste un rischio di caduta, terminando con l’indicazione dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare.
Auspico, infine, che il testo di legge, come già avvenuto in sede di Commissione referente, sia approvato a voti unanimi da parte dei Rappresentanti di tutte le forze politiche presenti, sottolineando il massimo sostegno affinché sia costantemente perseguito il rispetto della sicurezza, tramite installazioni corrette e regolare utilizzo dei suddetti dispositivi.”
La legge regionale è entrata in vigore il 4 marzo 2010.
Regione Liguria - Legge Regionale 15 febbraio 2010 n. 5 - Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili.
FG
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0 | 29/03/2010 (13:43) |
Questa è una chiara dimostrazione di legge "elettorale": non aggiunge nulla alla "sicurezza" anzi impone obblighi impossibili quali ad esempio, la "dichiarazione di corretta posa" insieme alla richiesta del "titolo edilizio" !! Manca invece l'unico elemento decisivo che è l'attività di controllo. Lampante esempio della qualità dei ns governanti (senza distinzione di colore politico) Eugenio Roncelli |