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Indicazioni per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato
Dal 28 al 29 settembre 2009 si è svolto a Marina di Massa il convegno regionale “Rischio da stress lavoro-correlato: Il progetto dell'area vasta Toscana Nord-Ovest”, un convegno organizzato dall’Azienda USL 1 di Massa e Carrara e dall’Ufficio Formazione Permanente Area Vasta Nord Ovest.
Nei giorni scorsi PuntoSicuro si è già soffermato su alcuni interventi approfondendo le tematiche relative al disadattamento lavorativo, continuiamo ora presentando i contenuti di un documento presentato al convegno: “Valutazione del rischio da stress lavoro – correlato. Prima proposta di linee di indirizzo”.
Nei giorni scorsi PuntoSicuro si è già soffermato su alcuni interventi approfondendo le tematiche relative al disadattamento lavorativo, continuiamo ora presentando i contenuti di un documento presentato al convegno: “Valutazione del rischio da stress lavoro – correlato. Prima proposta di linee di indirizzo”.
Queste linee di indirizzo, elaborate dal gruppo di lavoro dell’Area Vasta Toscana Nord Ovest e riviste da un secondo gruppo di lavoro regionale, rappresentano una proposta operativa rivolta alle aziende private e pubbliche per l’esecuzione di una corretta valutazione del rischio stress lavoro correlato secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008. Linee di indirizzo che – ricorda il documento – non sono da considerarsi vincolanti “in quanto altre metodologie e strumenti diversi da quelli indicati possono, comunque, condurre ad ottenere risultati positivi”.
In particolare le metodologia proposta “fa riferimento ai principi contenuti nell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004”, richiamato dall’art.28 del decreto 81.
Nel documento si affrontano prima i concetti generali relativi al rischio da stress lavoro-correlato, poi si considerano le problematiche metodologiche connesse alla sua valutazione e si indicano gli elementi ritenuti utili “per una sua analisi finalizzata alla progettazione di interventi preventivi”. Viene infine dunque proposto un “percorso valutativo gestibile dai soggetti della prevenzione aziendale utilizzando strumenti di indagine relativamente semplici”.
Prevenzione primaria, secondaria e terziaria
In relazione alla valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro correlato si indica che “in ambito preventivo” le modalità della valutazione possono cambiare a seconda che le finalità prevalenti che si vogliono perseguire siano di prevenzione primaria, secondaria o terziaria.
Ricordiamo a questo proposito che:
- gli interventi primari “sono tesi al controllo del rischio agendo sull’assetto organizzativo e sugli aspetti ergonomici del lavoro” riducendo i fattori di stress, gli “stressori”. Per realizzare
questo obiettivo è dunque necessario “focalizzare l’attenzione sull’analisi degli stressori organizzativi, ambientali e sociali e definire gli interventi migliorativi”;
- gli interventi secondari hanno “finalità di controllo della probabilità di danno migliorando, attraverso adeguati interventi formativi le conoscenze dei lavoratori in rapporto ai rischi stress-correlati e le loro capacità psicologiche di adattamento al lavoro (contenimento degli effetti negativi)”. In questo caso la valutazione deve dunque “prendere in considerazione, soprattutto, la soggettività dei lavoratori analizzando le loro percezioni e reazioni in rapporto al lavoro (stressori, clima, benessere/malessere, vissuti, fronteggiamento, stato di salute)”. Il documento ricorda che oggi gli interventi di tipo secondario sono quelli prevalenti, sia perché mancano spesso valutazioni adeguate degli stressori lavorativi e dell’esposizione dei lavoratori, sia perché gli interventi di prevenzione primaria, tesi a modificare l’organizzazione del lavoro, sono più complessi e richiedono maggiore competenza e maggiore impegno;
- gli interventi terziari fanno riferimento “al controllo della gravità del danno mediante interventi di assistenza ai lavoratori che manifestino danni della salute stresscorrelati (contenimento della gravità del danno)”. In questo caso la valutazione viene a identificarsi con la sorveglianza sanitaria che dovrà individuare casi di patologia correlata allo stress lavorativo.
Il documento ricorda inoltre che riguardo alla valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato esiste anche un ambito più strettamente medico-legale (“valutazione dei rischi psicosociali per la definizione del nesso causale nei singoli casi di disagio lavorativo”) e un ambito gestionale (i fattori lavorativi stress-correlati sono analizzati “nell’ambito di percorsi valutativi attuati dalle aziende per ottenere informazioni utili a migliorare la produttività aziendale”).
Criteri metodologici di riferimento
Il documento definisce i criteri che devono orientare una corretta metodologia di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato:
- “la valutazione deve essere finalizzata al controllo del rischio;
- devono essere valutati elementi riferiti ad ambiti diversi (precedenti oggettivi e soggettivi dello stress; misure protettive attuate dall’azienda; soggettività dei lavoratori; effetti dello stress sull’organizzazione; effetti dello stress sull’individuo);
- devono essere utilizzati strumenti di analisi gestibili dagli operatori della prevenzione;
- si devono coinvolgere nella valutazione le figure aziendali investite di responsabilità in ambito preventivo;
- si deve modulare l’approfondimento del rischio in funzione del numero dei lavoratori occupati e dell’importanza degli elementi di rischio progressivamente individuati nel corso dell’analisi”
Indicazioni generali per la valutazione
Rimandando il lettore ad una lettura più approfondita del documento, che riporta per ciascun livello di intervento (primario, secondario e terziario) gli strumenti valutativi più idonei, riportiamo alcune indicazioni generali per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, indicazioni da “considerare un riferimento per qualsiasi realtà lavorativa si intenda analizzare”:
- prima indicazione: in tutte le realtà lavorative è bene effettuare “una valutazione preliminare per stabilire se è da considerare trascurabile o rilevante la probabilità che le caratteristiche dell’azienda, delle attività, della forza lavoro e dei rapporti di lavoro siano associate a potenziali fattori di rischio stress tenendo anche conto dei dati sull’esistenza del rischio nelle varie attività lavorative presenti in letteratura”. È anche importante verificare la presenza di eventuali “casi conclamati di disagio clinicamente accertati da centri pubblici di riferimento con nesso causale certo o altamente probabile con condizioni di stress lavorativo”. L’eventuale assenza di “elementi indicativi della presenza di rischi potenziali o di possibili effetti negativi dello stress lavoro-correlato” possono consentire al datore di lavoro di “certificare l’assenza del rischio” senza procedere ad ulteriori approfondimenti;
- seconda indicazione: in caso siano stati individuati elementi indicativi della presenza di rischi potenziali o di effetti negativi dello stress lavoro-correlato, nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori “il datore di lavoro deve autocertificare l’avvenuta valutazione circa la presenza di disfunzioni relative alle principali aree dell’organizzazione del lavoro (richieste, controllo, sostegno, rapporti interpersonali, ruolo, cambiamenti) capaci di determinare condizioni di lavoro stressogene provvedendo a programmare gli eventuali provvedimenti migliorativi necessari”. In questo caso il percorso valutativo si potrà considerare concluso. Per le aziende che occupano oltre 10 lavoratori si deve continuare con la valutazione della presenza di elementi indicativi di rischio. L’eventuale irrilevanza degli elementi di rischio individuati “consentirà al datore di lavoro di non procedere ad ulteriori approfondimenti del rischio”. Le carenze individuate dovranno essere comunque oggetto di interventi migliorativi;
- terza indicazione: per le aziende che occupano oltre 10 lavoratori e per le quali gli elementi indicativi di rischio individuati sono risultati rilevanti “si deve procedere alla definizione del livello di rischio per stabilire la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria e si devono, inoltre individuare le criticità organizzative, ambientali e relazionali per le quali attuare le misure di tutela necessarie”. È dunque necessario “valutare l’esposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro stressanti”, con informazioni che devono provenire dalle percezioni dei lavoratori (raccolte in modo anonimo attraverso questionari) e dalla valutazione “che i lavoratori esperti e dirigenti/responsabili aziendali danno delle condizioni di lavoro ottenuta mediante interviste strutturate”;
- quarta indicazione: in presenza di elevata conflittualità o comunque in situazioni lavorative “particolarmente complesse” può essere necessario “ricorrere a consulenze specialistiche per analisi del clima interno, del benessere/malessere percepito dai lavoratori, delle caratteristiche personologiche dei lavoratori”;
- quinta indicazione: la valutazione deve essere ripetuta tutte le volte che “intervengano significative variazioni nell’organizzazione e nella gestione del lavoro”.
- sesta indicazione: quando si è in presenza di elementi evidenti di rischio è “necessario utilizzare i dati della sorveglianza sanitaria per capire se i dati individuali ma, soprattutto, quelli aggregati siano indicativi di disturbi stress correlati”.
Convegno regionale “Rischio da stress lavoro-correlato: Il progetto dell'area vasta Toscana Nord-Ovest”: “Valutazione del rischio da stress lavoro – correlato. Prima proposta di linee di indirizzo”, AVNO, Regione Toscana (formato PDF, 376 kB).
In particolare le metodologia proposta “fa riferimento ai principi contenuti nell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004”, richiamato dall’art.28 del decreto 81.
Nel documento si affrontano prima i concetti generali relativi al rischio da stress lavoro-correlato, poi si considerano le problematiche metodologiche connesse alla sua valutazione e si indicano gli elementi ritenuti utili “per una sua analisi finalizzata alla progettazione di interventi preventivi”. Viene infine dunque proposto un “percorso valutativo gestibile dai soggetti della prevenzione aziendale utilizzando strumenti di indagine relativamente semplici”.
Prevenzione primaria, secondaria e terziaria
In relazione alla valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro correlato si indica che “in ambito preventivo” le modalità della valutazione possono cambiare a seconda che le finalità prevalenti che si vogliono perseguire siano di prevenzione primaria, secondaria o terziaria.
Ricordiamo a questo proposito che:
- gli interventi primari “sono tesi al controllo del rischio agendo sull’assetto organizzativo e sugli aspetti ergonomici del lavoro” riducendo i fattori di stress, gli “stressori”. Per realizzare
questo obiettivo è dunque necessario “focalizzare l’attenzione sull’analisi degli stressori organizzativi, ambientali e sociali e definire gli interventi migliorativi”;
- gli interventi secondari hanno “finalità di controllo della probabilità di danno migliorando, attraverso adeguati interventi formativi le conoscenze dei lavoratori in rapporto ai rischi stress-correlati e le loro capacità psicologiche di adattamento al lavoro (contenimento degli effetti negativi)”. In questo caso la valutazione deve dunque “prendere in considerazione, soprattutto, la soggettività dei lavoratori analizzando le loro percezioni e reazioni in rapporto al lavoro (stressori, clima, benessere/malessere, vissuti, fronteggiamento, stato di salute)”. Il documento ricorda che oggi gli interventi di tipo secondario sono quelli prevalenti, sia perché mancano spesso valutazioni adeguate degli stressori lavorativi e dell’esposizione dei lavoratori, sia perché gli interventi di prevenzione primaria, tesi a modificare l’organizzazione del lavoro, sono più complessi e richiedono maggiore competenza e maggiore impegno;
- gli interventi terziari fanno riferimento “al controllo della gravità del danno mediante interventi di assistenza ai lavoratori che manifestino danni della salute stresscorrelati (contenimento della gravità del danno)”. In questo caso la valutazione viene a identificarsi con la sorveglianza sanitaria che dovrà individuare casi di patologia correlata allo stress lavorativo.
Il documento ricorda inoltre che riguardo alla valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato esiste anche un ambito più strettamente medico-legale (“valutazione dei rischi psicosociali per la definizione del nesso causale nei singoli casi di disagio lavorativo”) e un ambito gestionale (i fattori lavorativi stress-correlati sono analizzati “nell’ambito di percorsi valutativi attuati dalle aziende per ottenere informazioni utili a migliorare la produttività aziendale”).
Criteri metodologici di riferimento
Il documento definisce i criteri che devono orientare una corretta metodologia di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato:
- “la valutazione deve essere finalizzata al controllo del rischio;
- devono essere valutati elementi riferiti ad ambiti diversi (precedenti oggettivi e soggettivi dello stress; misure protettive attuate dall’azienda; soggettività dei lavoratori; effetti dello stress sull’organizzazione; effetti dello stress sull’individuo);
- devono essere utilizzati strumenti di analisi gestibili dagli operatori della prevenzione;
- si devono coinvolgere nella valutazione le figure aziendali investite di responsabilità in ambito preventivo;
- si deve modulare l’approfondimento del rischio in funzione del numero dei lavoratori occupati e dell’importanza degli elementi di rischio progressivamente individuati nel corso dell’analisi”
Indicazioni generali per la valutazione
Rimandando il lettore ad una lettura più approfondita del documento, che riporta per ciascun livello di intervento (primario, secondario e terziario) gli strumenti valutativi più idonei, riportiamo alcune indicazioni generali per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, indicazioni da “considerare un riferimento per qualsiasi realtà lavorativa si intenda analizzare”:
- prima indicazione: in tutte le realtà lavorative è bene effettuare “una valutazione preliminare per stabilire se è da considerare trascurabile o rilevante la probabilità che le caratteristiche dell’azienda, delle attività, della forza lavoro e dei rapporti di lavoro siano associate a potenziali fattori di rischio stress tenendo anche conto dei dati sull’esistenza del rischio nelle varie attività lavorative presenti in letteratura”. È anche importante verificare la presenza di eventuali “casi conclamati di disagio clinicamente accertati da centri pubblici di riferimento con nesso causale certo o altamente probabile con condizioni di stress lavorativo”. L’eventuale assenza di “elementi indicativi della presenza di rischi potenziali o di possibili effetti negativi dello stress lavoro-correlato” possono consentire al datore di lavoro di “certificare l’assenza del rischio” senza procedere ad ulteriori approfondimenti;
- seconda indicazione: in caso siano stati individuati elementi indicativi della presenza di rischi potenziali o di effetti negativi dello stress lavoro-correlato, nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori “il datore di lavoro deve autocertificare l’avvenuta valutazione circa la presenza di disfunzioni relative alle principali aree dell’organizzazione del lavoro (richieste, controllo, sostegno, rapporti interpersonali, ruolo, cambiamenti) capaci di determinare condizioni di lavoro stressogene provvedendo a programmare gli eventuali provvedimenti migliorativi necessari”. In questo caso il percorso valutativo si potrà considerare concluso. Per le aziende che occupano oltre 10 lavoratori si deve continuare con la valutazione della presenza di elementi indicativi di rischio. L’eventuale irrilevanza degli elementi di rischio individuati “consentirà al datore di lavoro di non procedere ad ulteriori approfondimenti del rischio”. Le carenze individuate dovranno essere comunque oggetto di interventi migliorativi;
- terza indicazione: per le aziende che occupano oltre 10 lavoratori e per le quali gli elementi indicativi di rischio individuati sono risultati rilevanti “si deve procedere alla definizione del livello di rischio per stabilire la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria e si devono, inoltre individuare le criticità organizzative, ambientali e relazionali per le quali attuare le misure di tutela necessarie”. È dunque necessario “valutare l’esposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro stressanti”, con informazioni che devono provenire dalle percezioni dei lavoratori (raccolte in modo anonimo attraverso questionari) e dalla valutazione “che i lavoratori esperti e dirigenti/responsabili aziendali danno delle condizioni di lavoro ottenuta mediante interviste strutturate”;
- quarta indicazione: in presenza di elevata conflittualità o comunque in situazioni lavorative “particolarmente complesse” può essere necessario “ricorrere a consulenze specialistiche per analisi del clima interno, del benessere/malessere percepito dai lavoratori, delle caratteristiche personologiche dei lavoratori”;
- quinta indicazione: la valutazione deve essere ripetuta tutte le volte che “intervengano significative variazioni nell’organizzazione e nella gestione del lavoro”.
- sesta indicazione: quando si è in presenza di elementi evidenti di rischio è “necessario utilizzare i dati della sorveglianza sanitaria per capire se i dati individuali ma, soprattutto, quelli aggregati siano indicativi di disturbi stress correlati”.
Convegno regionale “Rischio da stress lavoro-correlato: Il progetto dell'area vasta Toscana Nord-Ovest”: “Valutazione del rischio da stress lavoro – correlato. Prima proposta di linee di indirizzo”, AVNO, Regione Toscana (formato PDF, 376 kB).
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