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La Cassazione sulla delega di funzioni

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Datore di lavoro

30/08/2010

La delega delle funzioni facenti capo al datore di lavoro nei riguardi di terzi in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può ritenersi implicitamente presunta nella ripartizione dei compiti assegnati ai dipendenti dell’azienda. A cura di G.Porreca.

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Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 7691 del 25 febbraio 2010 (u. p. 5 febbraio 2010) -  Pres. Marzano – Est. Galbiati – P.M. Salvi - Ric. M. G.

Commento a cura di G. Porreca.

E’ un principio quello che discende da questa sentenza che è stato già messo in evidenza dalla Corte di Cassazione in precedenti sue espressioni e secondo il quale la delega di funzioni da parte del datore di lavoro finalizzata al rispetto degli obblighi rivenienti dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non si può ritenere implicitamente assegnata con la semplice ripartizione dei compiti fatta dal datore di lavoro nell’ambito della propria azienda ma deve essere accompagnata da alcuni precisi requisiti che sono stati fissati e consolidati dapprima dalla giurisprudenza e successivamente recepiti con l’articolo 16 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i..


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Altro elemento messo in evidenza in questa sentenza della suprema Corte è la responsabilità del datore di lavoro per il mancato controllo della applicazione da parte dei lavoratori delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli obblighi di vigilanza e di controllo da parte di costui, infatti, secondo la Corte, non vengono meno con la istituzione del servizio di prevenzione e protezione e con la nomina del RSPP al quale il legislatore ha inteso assegnare compiti diversi finalizzati ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive ed a determinare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Tale obbligo è sì delegabile ad altra persona ma la delega richiede una inequivocabile e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto oltre al fatto che la stessa deve essere conferita a persona esperta e competente nonché fornita di poteri di organizzazione, di gestione e di controllo adeguati alle incombenze attribuite e della autonomia decisionale e di spesa necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate.

Il caso
Un Tribunale ha emessa una sentenza di condanna nei confronti del legale rappresentante di una società e del direttore di produzione della stessa ritenuti colpevoli per il reato di lesioni colpose gravi nei confronti di un dipendente che aveva subito un infortunio sul lavoro. Il Tribunale ha condannato gli imputati alla pena di mesi uno di reclusione ciascuno, sostituita con la pena pecuniaria di euro 1.140 di multa. Secondo la ricostruzione effettuata dal Giudice di primo grado, l’infortunato era un operaio avente la mansione di manutentore attrezzista e, mentre stava lavorando alla realizzazione di un componente di un ventilatore, gli veniva fatto presente dal responsabile del reparto che vi erano due pezzi dello stesso ventilatore che non entravano nel mozzo e che dovevano essere ridotti di diametro. Il lavoratore ha quindi portato il pezzo presso il tornio presente nel reparto nel quale prestava la sua attività lavorativa e durante la lavorazione il guanto e la manica dell’indumento che indossava rimanevano impigliati nel meccanismo rotante dell’attrezzatura per cui lo stesso subiva lesioni gravi al braccio sinistro.

Dalle indagini risultava accertato che il tornio era formalmente fuori uso e che su di esso era collocato un cartello rosso con la scritta di divieto di utilizzazione ma risultava, altresì, che lo stesso era comunque stabilmente collegato all'alimentazione elettrica e che veniva, sia pure saltuariamente, utilizzato dai dipendenti. I funzionari della ASL intervenuti sul luogo a seguito dell'incidente,  inoltre,  avevano constatato che lo strumento era obsoleto e mancante dei requisiti minimi di protezione, quali lo schermo munito di un dispositivo in grado di determinare, in caso di necessità, una eventuale fermata del macchinario ed il pulsante di arresto in situazione di emergenza, e che, altresì, i comandi per il funzionamento del mandrino non erano protetti contro un avviamento accidentale. Risultava, inoltre, che tale macchina non era stata presa in considerazione nel documento di valutazione dei rischi. Per tali carenze gli imputati, condotti in giudizio, erano stati appunto condannati in quanto riconosciuti responsabili dell’accaduto ed in particolare responsabili di aver consentito che il tornio, benché privo dei necessari requisiti di sicurezza, rimanesse collocato in officina stabilmente collegato con l'energia elettrica ed a disposizione di chi volesse utilizzarlo, non essendo stata riconosciuta sufficiente per evitarne il pericoloso impiego l'apposizione del cartello di divieto.

Il prosieguo dell’iter giudiziario
Gli imputati hanno impugnata la sentenza del Tribunale davanti alla Corte di Appello che però ha confermata la loro condanna. La stessa Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'individuazione della loro responsabilità, il reclamato scorretto comportamento tenuto dal lavoratore nell’evento infortunistico in quanto l’evento stesso era comunque da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio della condotta avventata del lavoratore. La stessa Corte non ha riconosciuta, inoltre, la delega di funzioni conferita dal datore di lavoro al direttore dello stabilimento ed ai responsabili della sicurezza in quanto la documentazione relativa presentata era risultata carente oltre che tardiva e quindi non ha ritenuto che sussistessero elementi idonei ad escludere che l'obbligo di controllo e vigilanza sull'applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza fosse rimasto a carico del datore di lavoro.

Il legale rappresentante della società ha fatto quindi ricorso alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata sostenendo la mancanza di una adeguata prova attestante che esso fosse l'effettivo destinatario degli obblighi in materia di sicurezza all'interno dell'azienda. In essa, ha sostenuto il legale rappresentante, svolgeva solo attività amministrativa in quanto le funzioni operative erano state delegate ad altri soggetti ed in particolare al responsabile dello stabilimento presso il quale era accaduto il fatto ed ai responsabili della sicurezza, e che comunque non era a conoscenza della presenza nello stabilimento di una macchina pericolosa che richiedesse l'adozione di misure di prevenzione.

Le decisioni della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del legale rappresentante perché infondato. La stessa ha fatto presente che “a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4) ed anche in riferimento alla norma cd. ‘di chiusura del sistema’ ex articolo 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza”. Secondo la Sez. IV, in altre parole, il datore di lavoro è garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, un eventuale evento lesivo gli può venire imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dal comma 2 dell'articolo 40 c.p.p.. “Né tali obblighi di vigilanza e controllo del datore di lavoro”, prosegue la Suprema Corte, “di per sé delegabili ad altro responsabile vengono meno con la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione al quale sono demandati compiti diversi (v. Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 8 e 9) intesi ad individuare i fattori a rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali”. “Per contro”, ha sostenuto la Sez. IV, “la vigilanza sull'applicazione delle misure disposte e sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad altri soggetti”.

La delega di funzioni, spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi”, ha concluso la Corte di Cassazione, “(ora disciplinata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16 come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 12) non può ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa” precisando ancora che “la delega eventualmente conferita dal datore di lavoro, in tema di attuazione e controllo del rispetto da parte dei dipendenti della normativa antinfortunistica, richiede una inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonché autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate".


Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 7691 del 25 febbraio 2010 (u. p. 5 febbraio 2010) -  Pres. Marzano – Est. Galbiati – P.M. Salvi - Ric. M. G. - La delega delle funzioni facenti capo al datore di lavoro nei riguardi di terzi in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può ritenersi implicitamente presunta nella ripartizione dei compiti assegnati ai dipendenti all’interno dell’azienda.


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