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La Cassazione sulla responsabilita' del datore di lavoro

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Lavoratori

27/10/2008

Il datore di lavoro é il garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei lavoratori e delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche per i disposti di cui all’art. 2087 c.c. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
Il datore di lavoro deve sempre attivarsi per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, e assicurarsi anche dell'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa. Tale obbligo discende oltre che dalle specifiche disposizioni di prevenzione degli infortuni anche, più generalmente, dal disposto dell'articolo 2087 del codice civile, in base al quale il datore di lavoro è comunque il garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, gli viene imputato correttamente l’evento lesivo in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 comma 2 del codice penale secondo il quale non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo.
 
 
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É questa in sostanza la massima che discende dalla sentenza in esame della Sez. IV penale della Corte di Cassazione che in questo caso si è occupata di un infortunio occorso ad un lavoratore il quale mentre era intento a dei lavori di costruzione abusiva di un capannone industriale è rimasto mortalmente folgorato.
Dell’infortunio sul lavoro veniva ritenuto responsabile dalla Corte di Appello, contrariamente alle conclusioni della sentenza di primo grado, l’amministratore unico della società omonima che gestiva un'azienda agricola, per conto della quale si stava costruendo il capannone da adibire a deposito e la cui attività prevalente era quella della lavorazione e commercializzazione di agrumi e prodotti ortofrutticoli.
 
Contro le decisioni della Corte di Appello l’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo tra l’altro che il capannone, durante la costruzione del quale aveva perso la vita l'operaio, era oggetto di una costruzione abusiva e che l'attività illecita non rientrava nell'oggetto sociale della ditta di cui egli era amministratore. Sosteneva, inoltre, l’amministratore che, così come del resto aveva già fatto osservare il giudice di primo grado, egli non doveva essere considerato nella circostanza datore di lavoro dell’infortunato né destinatario dell’obbligo di controllare e sorvegliare il suo operato, non essendo stato individuato nel caso in esame il soggetto che aveva conferito l’incarico della costruzione abusiva e che doveva quindi rivestire la posizione di garanzia nei suoi confronti.
 
La Corte di Cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile ed in risposta alle giustificazioni addotte dal legale difensore dell’imputato ha fornito delle interessanti  considerazioni circa l’applicazione, con particolare riferimento alla tutela delle condizioni di lavoro, dell’art. 2087 c.c. e conseguentemente dell’art. 40 c.p.  Sostiene, infatti, la Sez. IV che “in forza della disposizione generale di cui all'articolo 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro” e,  pur precisando che comunque il citato art. 2087 c.c. non configura di per sé una sorta di responsabilità oggettiva del datore di lavoro dovendo pur sempre ricollegarsi alla violazione di obblighi di legge o a soluzioni suggerite dall'esperienza e dalle conoscenze tecniche, ha aggiunto la Sez. IV che, di conseguenza, “il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera”.
 
In altri termini” - prosegue la Corte di Cassazione - “il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'articolo 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2, (v. Sezione 4, 22 gennaio 2007, Pedone ed altri)”.
 
In virtù di tali indicazioni, già del resto fornite in passato dalla stessa Corte di Cassazione, questa ha quindi sostenuto che giustamente nel caso in esame è stato individuato dal giudice di merito un nesso eziologico fra l’evento dannoso ed il comportamento del datore di lavoro in quanto il capannone in corso di costruzione si trovava sul terreno di proprietà dell'imputato e lo stesso doveva essere utilizzato quale magazzino dell'azienda agricola della quale egli era l’amministratore unico. La stessa Sez. IV ha ritenuto irrilevante, inoltre, la circostanza addotta dalla difesa in base alla quale l'attività lavorativa nel corso della quale l’infortunato aveva perso la vita non rientrasse nell'attività propria dell'azienda agricola destinata alla lavorazione e commercializzazione di agrumi e prodotti ortofrutticoli e ciò in quanto in ogni caso la costruzione del capannone era funzionale e necessaria all'attività dell'azienda né era stata individuata una espressa delega di funzioni idonea a mandare l’imputato esente da responsabilità come datore di lavoro.
 
A seguito di quanto sopra affermato, prosegue la Suprema Corte, “non sì comprende come si possa negare che all’imputato fosse attribuita una posizione di garanzia in relazione alla tutela della salute e della vita del lavoratore, essendosi l'incidente verificato all'interno del luogo di lavoro e nel corso di un'attività svolta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, quale era la costruzione di un capannone da adibire a magazzino”. 
In merito poi alla osservazione che il datore di lavoro non fosse a conoscenza della costruzione del capannone, la Corte di Cassazione ha ribattuto che già i giudici di merito avevano fatto invece osservare la presenza in atti di documentazione dalla quale emergeva invece il contrario e consistente, per la precisione, nelle testimonianze rese dal figlio e dal fratello dell’infortunato ma soprattutto nel piano di sicurezza predisposto dallo stesso imputato, proprio in funzione della costruzione di quel capannone, dalla lettura del quale era emerso espressamente il divieto di esecuzione dei lavori in prossimità delle linee elettriche.
 
Conclude quindi la Sez. IV che è stata individuata giustamente una colpa a carico dell’imputato “riconducibile in ogni caso all'omesso controllo ed alla omessa vigilanza in ordine alla adozione di idonee misure protettive da parte del dipendente”.
 
Codice civile - Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
 
Codice penale - Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Art. 40 Rapporto di causalita'
Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
 



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